AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.27
Data decisione, Autorità:
04.06.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00027
Lugano
4 giugno 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 10 febbraio 1997 del
Comune
di __________
contro
la
risoluzione 29 gennaio 1997 (n. 310) del Consiglio di Stato che ha respinto
il ricorso 4 gennaio 1996 dell'insorgente contro la deliberazione 20 dicembre
1995 del consiglio consortile del consorzio per la protezione civile del
__________ concernente la ripartizione degli interessi passivi sopportati dai
comuni per la costruzione delle opere consortili;
viste le risposte:
-
18 febbraio 1997 del municipio di __________;
-
18 febbraio 1997 del Consiglio di
Stato;
-
19 febbraio 1997 del municipio di
__________;
-
18 febbraio 1997 del municipio di
__________;
-
21 febbraio 1997 del municipio di
__________;
-
27 febbraio 1997 del Consorzio
protezione civile del __________;
-
6 marzo 1997 del comune di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il consorzio per la
protezione civile del __________ é un consorzio di comuni ai sensi della legge
sul consorziamento dei comuni del 21 febbraio 1974 (LCCom). Ha per scopo la
preparazione, l'organizzazione e l'esercizio in comune, nel territorio giurisdizionale
dei comuni consorziati, di tutti i servizi della protezione civile previsti dalle
disposizioni federali e cantonali in materia (art. 1 cpv. 1 dello statuto).
Dello stesso fanno parte i comuni di __________, __________, __________,
__________, __________ e __________.
B. A partire dalla sua
costituzione, all'inizio degli anni 70, il consorzio ha realizzato svariate
infrastrutture (rifugi pubblici, impianti di condotta, posti sanitari di
soccorso ecc.). Per quanto interessava il finanziamento, il comune sul cui
territorio veniva edificata l'opera anticipava tutte le spese di costruzione,
incassava i sussidi federali e cantonali e si assumeva gli eventuali interessi
passivi; gli altri comuni partecipavano al finanziamento mediante il versamento
della loro quota di partecipazione alle spese del consorzio calcolata
sull'onere netto a carico di quest'ultimo (dal costo globale venivano dedotti i
sussidi). Quella prassi é tuttavia mutata in occasione della realizzazione
degli impianti di protezione civile e di un rifugio pubblico che ha avuto luogo
in concomitanza con la costruzione di una nuova casa per anziani in piazzale
__________ a __________: opere per le quali la delegazione consortile ha sollecitato
al consiglio consortile lo stanziamento di un credito di fr. 4'550'000.-- con
messaggio 20 agosto 1987. A partire dalla realizzazione di quelle
infrastrutture il consorzio si é assunto direttamente il finanziamento della costruzione
e, pertanto, anche gli eventuali interessi passivi: oneri che venivano
successivamente ripartiti tra i comuni aderenti al consorzio secondo la chiave
di riparto stabilita all'art. 17 dello statuto.
C. Con lettera 29 ottobre 1987
indirizzata al consorzio il municipio di __________, nel mentre si felicitava
per il cambiamento della prassi relativa al finanziamento delle infrastrutture
di protezione civile, ha tuttavia evidenziato che esso generava una disparità
di trattamento tra i comuni che, come __________, avevano già realizzato importanti
opere, assumendosi gli oneri di anticipo dei capitali necessari giusta la precedente
prassi, ed i comuni che avevano eseguito poche o nessuna opera. Preannunciava
pertanto che, non appena avesse ricevuto gli importi di liquidazione spettantigli
per le opere dallo stesso eseguite, avrebbe rimesso al consorzio il conteggio
degli interessi maturati dall'inizio delle stesse fino all'incasso dei sussidi
e dei contributi degli altri comuni. Quello scritto ha provocato uno scambio di
corrispondenza tra la delegazione consortile, ostile alla richiesta di
rifusione degli interessi passivi, ed il municipio di __________, che non
occorre riassumere. Basterà ricordare che l'Esecutivo di __________, dopo aver
cifrato indicativamente la pretesa in fr. 138'388,98 mediante conteggio annesso
ad una corrispondenza di data 30 aprile 1989, ha sospeso il versamento dei
contributi a favore del consorzio a partire dal secondo semestre 1990. Dopo
aver interpellato i municipi degli altri comuni consorziati sul principio del
rimborso degli interessi passivi anticipati dai singoli comuni (favorevole
__________, possibilista __________, contrari __________, __________ e
__________), l'11 novembre 1992 la delegazione ha infine sollecitato un parere
alla sezione degli enti locali: quest'ultima, con documento del 7 maggio 1993,
ha in sostanza proposto al consorzio di dar seguito alle rivendicazioni formulate
dal comune di __________.
D. Con risoluzione 14 settembre
1993 la delegazione consortile ha pertanto deciso di sottoporre al consiglio
consortile un messaggio volto a sancire il rimborso ai comuni consorziati
dell'onere per interessi passivi anticipati per le opere di protezione civile
edificate prima del 20 agosto 1987. A tale scopo essa ha invitato i municipi
dei comuni consorziati a notificarle il conteggio di detti oneri limitatamente
agli impianti di condotta. L'11 aprile 1995 la delegazione consortile ha indi
comunicato ai municipi il conteggio degli interessi passivi riconosciuti ai
singoli comuni e quello del saldo (creditore o debitore) discendente dalla loro
ripartizione tra di essi. Da quest'ultimo documento si desumeva che ai comuni
di __________ e di __________ dovevano essere rimborsati fr. 48'870,15 e fr.
107'016.-- rispettivamente: somme che dovevano essere finanziate attraverso i
versamenti degli altri comuni consorziati con importi varianti tra un minimo di
fr. 10'509,35 () ed un massimo di fr. 69'829,90 (). Con
lettera 3 maggio 1995 il municipio di __________ ha comunicato alla delegazione
consortile di non condividere la ripartizione degli interessi in esame,
sostenendo - in particolare - che il cambiamento di prassi sul finanziamento
delle opere di protezione civile adottato a partire dal 1987 non costituiva un
valido motivo per rimettere in discussione i rapporti tra comuni (costruttori)
e consorzio. Con messaggio del 28 novembre 1995 la delegazione consortile ha
nondimeno sottoposto al consiglio consortile la richiesta di stabilire la
ripartizione degli oneri per interessi passivi nei termini poco sopra
menzionati. La proposta é stata approvata dal consiglio consortile nella seduta
ordinaria del 20 dicembre successivo, con 12 voti favorevoli e 2 contrari.
E. a) Con ricorso 4 gennaio
1996 il comune di __________ é insorto contro la predetta deliberazione innanzi
al Consiglio di Stato, al quale ha chiesto di annullarla. Il ricorrente ha
sostenuto che l'avversata ripartizione degli oneri rimetteva in discussione
conti chiusi quasi vent'anni in precedenza e fosse pertanto contraria all'art.
13 cpv. 1 lett. g LOC ed al precetto della buona fede. L'insorgente ha anche
mosso delle critiche alle modalità di calcolo, soprattutto perché non venivano
operate distinzioni tra opere eseguite addietro negli anni ed opere recenti.
b) Con risoluzione 29 gennaio 1997 il Consiglio di Stato ha respinto
il gravame, considerando che la deliberazione 20 dicembre 1995 del consiglio
consortile non ledesse una qualche norma di legge e non fosse inoltre arbitraria.
F. Il comune di __________ é
insorto contro il menzionato giudicato governativo davanti a questo Tribunale
con ricorso 10 febbraio 1997. Dopo aver criticato la motivazione addotta
dall'istanza inferiore il comune sembra voler limitare le sue contestazioni al
calcolo della ripartizione degli oneri, chiedendo che a tal fine venga preso in
considerazione il "valore reale (e non nominale) delle pretese per
interessi, dipendente dal tempo trascorso dalla costruzione". Se
questa richiesta fosse accolta, si dichiara disponibile ad un accordo. Il
ricorrente domanda ad ogni buon conto che vengano annullate le pronunce del
Governo e del consiglio consortile e che il Tribunale accerti inoltre, per la
vertenza in esame, l'impossibilità per gli organi consortili di imporre nuovi
conguagli per le opere già liquidate senza il consenso unanime dei comuni
consorziati.
Il Consiglio di Stato, la delegazione del consorzio, i
municipi di __________ e __________ hanno sollecitato la reiezione del gravame.
I municipi di __________ e di __________ si sono rimessi al giudizio del
Tribunale. Quello di __________ ha chiesto in via principale di sospendere la
procedura ricorsuale per tentare una soluzione extragiudiziale delle lite ed in
via subordinata di respingere il gravame.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 38 LCCom, art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso é tempestivo (art. 38
LCCom, art. 213 cpv. 2 LOC) e la legittimazione del comune ricorrente é certa
(art. 38 LCCom, art. 209 lett. b LOC). Il gravame é pertanto ricevibile in
ordine. Fa' eccezione la domanda di accertamento dell'impossibilità per gli
organi consortili di imporre nuovi conguagli per le opere già liquidate senza
il consenso unanime dei comuni consorziati. Domanda nuova, e pertanto
inammissibile, poiché non sottoposta al preventivo esame e giudizio del
Consiglio di Stato (art. 63 cpv. 2 PAmm).
-
2.1. Come risulta
dall'esposizione dei fatti, a partire dalla realizzazione degli impianti di
protezione civile che ha avuto luogo in concomitanza con la costruzione di una
nuova casa per anziani in piazzale __________ a __________, oggetto di messaggio
della delegazione consortile 20 agosto 1987, il consorzio si é assunto direttamente
il finanziamento delle costruzioni di protezione civile e, pertanto, anche gli
eventuali interessi passivi: oneri che venivano precedentemente sopportati dai
comuni ove venivano realizzati gli impianti. La deliberazione impugnata del consiglio
consortile, del 20 dicembre 1995, sancisce - in conseguenza al detto mutamento
di prassi - il rimborso ai comuni consorziati degli oneri per interessi passivi
anticipati nell'ambito della costruzione di opere di protezione civile
edificate prima del 20 agosto 1987.
2.2. L'avversata deliberazione del consiglio consortile non
appare in urto con una qualche disposizione del diritto positivo (men che meno
con l'art. 13 cpv. 1 lett. g LOC citato dal ricorrente nel gravame al Consiglio
di Stato), né con un qualche principio generale del diritto amministrativo. In
particolare - e con riferimento a quanto asserito dal ricorrente - né
disattende il principio di irretroattività, che concerne le sole leggi, né
quello della buona fede o della sicurezza del diritto. La deliberazione 20
dicembre 1995 costituisce anzitutto, sotto l'aspetto prettamente formale,
l'epilogo della (laboriosa) procedura promossa già il 29 ottobre 1987, e
pertanto immediatamente dopo il mutamento di prassi relativa al finanziamento
degli impianti di protezione civile, da parte del municipio di __________,
volta a conseguire il rimborso degli interessi passivi sopportati da quel
comune. Sotto l'aspetto sostanziale essa trova invece una valida, pertinente
giustificazione nel cambiamento di prassi appena menzionato, essendo stata
concepita come un correttivo all'introduzione del principio secondo cui a
partire dal 20 agosto 1987 il consorzio avrebbe assunto direttamente il
finanziamento degli impianti: mutamento indubitabilmente pregiudizievole per
gli interessi economici dei comuni consorziati che a quella data avevano già realizzato
degli impianti ed avevano sopportato quegli oneri, da quel momento in poi
assunti dal consorzio e - pertanto - ridistribuiti tra tutti i comuni
consorziati in funzione delle rispettive partecipazioni all'ente. Le pretese
dei comuni consorziati non sono, inoltre, prescritte. L'esigibilità del
rimborso é infatti stata sancita tramite la deliberazione impugnata, ma in ogni
caso é sorta al più presto in occasione del cambiamento di prassi quo al finanziamento
delle opere, e dunque meno di 10 anni fa'. Infondate appaiono infine le censure
mosse dal ricorrente in merito alle basi di calcolo utilizzate per definire le
spettanze di ogni comune consorziato: la rifusione degli interessi al loro
valore nominale appare quale soluzione semplice, chiara e dunque facilmente
praticabile, oltre che equa. Il calcolo effettuato appare dunque corretto. In
ogni caso - e questo é decisivo - adottando quale base di calcolo il valore
nominale degli interessi passivi il consiglio consortile non ha commesso un
abuso od un eccesso nell'esercizio del potere d'apprezzamento di cui fruiva a
tal fine, entro i cui limiti é circoscritto il potere cognitivo del Tribunale
(art. 61 PAmm). La richiesta del comune ricorrente di inserire, all'ultimo
momento oltretutto, degli ulteriori elementi di computo (presa in
considerazione del "valore reale ... delle pretese per interessi,
dipendente dal tempo trascorso dalla costruzione"), non può pertanto
trovare accoglimento.
- Sulla scorta di quanto
precede il gravame deve dunque essere respinto. La tassa di giudizio deve
essere posta a carico del comune di __________, intervenuto in lite a tutela di
interessi economici propri (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 16, 38 LCCom, 208, 209, 213 LOC, 3, 18, 28, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso é respinto.
-
La tassa di giudizio, di fr.
500.--, é posta a carico del comune di __________.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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