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Numero d'incarto:
52.1997.278
Data decisione, Autorità:
26.11.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00278
Lugano
26 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 2 ottobre 1997 della
patrocinata
da: avv. __________
contro
la
decisione 16 settembre 1997, no. 4632, del Consiglio di Stato che annulla la
risoluzione 12 marzo 1997 con cui il municipio di __________ ha ordinato
all’insorgente di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria per il
cambiamento di destinazione dello stabile d'appartamenti di cui è
proprietaria in quel comune (part. no. __________ RFD), imponendo
all’autorità comunale di avviare un’azione di ripristino nei confronti della
stessa;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che la ricorrente
__________ è proprietaria di uno stabile d'appartamenti situato a __________,
in via __________, nella zona residenziale R5;
che con decisione 12 marzo 1997 il municipio di __________ ha
ordinato alla __________ di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria
per il cambiamento di destinazione che sarebbe stato attuato abusivamente,
tollerando che negli appartamenti venisse esercitata la prostituzione;
che contro questa risoluzione la __________ è insorta davanti
al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento per motivi che non occorre
qui riassumere;
che con giudizio 16 settembre 1997 il Governo ha accolto l'impugnativa,
annullando l'ordine censurato, ma rinviando gli atti al municipio affinché
adottasse provvedimenti atti a garantire il ripristino di una situazione
conforme al diritto;
che, fondandosi sui tabulati dell'Ufficio controllo abitanti
prodotti dal municipio per suffragare il (frenetico) avvicendamento delle
inquiline dell'immobile e su rapporti di polizia prodotti dopo l’inoltro della
risposta del comune, il Consiglio di Stato ha in sostanza ritenuto provato il
cambiamento di destinazione abusivo riscontrato dal municipio;
che il Consiglio di Stato ha in particolare ritenuto che
nello stabile, autorizzato come costruzione a vocazione residenziale, fossero
state insediate attività commerciali palesemente incompatibili, in quanto
moleste, con la funzione assegnata alla zona di utilizzazione in cui è posto;
che, fondandosi su queste deduzioni, l'Esecutivo cantonale ha
ritenuto superfluo avviare una procedura di rilascio del permesso in sanatoria;
che, di conseguenza, il Governo ha rinviato gli atti
all'autorità comunale affinché avviasse un’azione di ripristino nei confronti
dell’insorgente;
che la __________ impugna ora il predetto giudizio governativo
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo:
·
in via principale:
- l'annullamento del dispositivo di rinvio degli atti al municipio
per l’adozione di misure di ripristino;
- l’assegnazione di un’indennità di 3’000.- fr. per ripetibili;
·
in via subordinata:
- l’annullamento della decisione governativa impugnata con
rinvio degli atti al Consiglio di Stato per nuovo giudizio;
che la ricorrente rimprovera al Consiglio di Stato:
·
di aver violato il suo diritto di essere sentita, fondando il suo
giudizio su rapporti di polizia prodotti a sua insaputa dal municipio dopo
l'inoltro della risposta;
·
di aver riformato a suo danno la decisione municipale impugnata,
ritenendo dato un cambiamento di destinazione insanabile ed ingiungendo al
municipio di avviare un’azione di ripristino nei suoi confronti, senza
informarla preventivamente di questa eventualità e senza offrirle la
possibilità di ritirare il gravame;
·
di aver accertato i fatti rilevanti in modo incompleto ed inesatto;
·
di aver apprezzato i fatti in modo giuridicamente erroneo, sostituendosi
oltretutto al municipio nell'applicazione del diritto autonomo comunale;
·
di non averle assegnato ripetibili;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di
Stato, che non formula osservazioni, ed il municipio di __________, che
contesta partitamente le tesi dell'insorgente;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE;
che la ricorrente è legittimata a ricorrere; nel rinvio degli
atti al municipio con l'ingiunzione di adottare misure di ripristino di una
situazione conforme al diritto sono in effetti ravvisabili gli estremi di un
provvedimento suscettibile di pregiudicare irreversibilmente i suoi interessi;
che i motivi posti a fondamento di un giudizio di rinvio
vincolano infatti l'autorità inferiore ed impongono pertanto alla parte che non
li condivide di impugnare tale giudizio davanti alle competenti autorità di
ricorso, senza attendere che l'istanza a quo renda una nuova decisione (cfr.
Rhinow Krähenmann, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., N 42 B IV);
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine;
che essendo principalmente in discussione questioni di
diritto, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 18 PAmm);
che il Consiglio di Stato era chiamato ad esaminare la
legittimità dell’ordine impartito dal municipio all’insorgente di inoltrare una
domanda di costruzione in sanatoria per una cambiamento di destinazione abusivo
rilevato dall’autorità comunale;
che, anziché limitarsi ad esaminare la legittimità
dell’ordine impugnato, il Governo ha ritenuto:
·
che la ricorrente avesse effettivamente cambiato la destinazione
dell’immobile;
·
che la nuova destinazione fosse del tutto inconciliabile con la
funzione assegnata alla zona di utilizzazione interessata;
·
che l’inoltro di una domanda di costruzione in sanatoria fosse
pertanto del tutto superfluo;
·
che fossero date le premesse per l’avvio di un’azione di ripristino;
che di per sé, in questa sede, la ricorrente contesta
soltanto il dispositivo con cui il Consiglio di Stato ha imposto al municipio
di __________ di avviare un’azione di ripristino;
che l’esame di tale questione implica tuttavia
necessariamente una verifica delle premesse dalle quali il Consiglio di Stato
ha tratto questa conclusione;
che in tali circostanze questo tribunale non può limitarsi ad
esaminare la legittimità del rinvio degli atti all’autorità comunale, ma deve
estendere il proprio giudizio alle premesse che l’hanno determinato;
che, fondando il proprio giudizio di rinvio sui rapporti
della polizia comunale di Paradiso acquisiti agli atti dopo la conclusione
dello scambio degli allegati, senza offrire alla ricorrente al possibilità di
prendere posizione al riguardo, il Consiglio di Stato ha manifestamente violato
il suo diritto di essere sentita sancito dall'art. 52 PAmm;
che già per questo motivo il giudizio governativo impugnato merita
di essere annullato;
che l'art. 59 cpv. 2 PAmm permette al Consiglio di Stato di
modificare le decisioni impugnate a danno del ricorrente;
che, in questa evenienza, il Consiglio di Stato deve tuttavia
avvertire l’insorgente, offrendogli la possibilità di ritirare il gravame (RDAT
I-1996 no. 13);
che rinviando gli atti all'autorità comunale affinché adotti
misure di ripristino della legalità il Consiglio di Stato, pur accogliendo il
ricorso, ha riformato a danno dell'insorgente l'ordine che questa aveva
impugnato;
che, omettendo di avvertirla dell'incombente reformatio in
peius, il Consiglio di Stato è pertanto incorso in un'ulteriore violazione del
diritto;
che anche da questo profilo il ricorso va quindi accolto,
annullando il giudizio governativo censurato come chiesto in via subordinata
dalla ricorrente;
che gli atti vanno di conseguenza retrocessi al Consiglio di
Stato, affinché renda una nuova decisione, previo emendamento dei difetti
rilevati;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia; le ripetibili sono invece poste a carico dello Stato;
visti
gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 52, 59, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso, limitatamente
alla domanda subordinata, è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 16 settembre 1997, no. 4632, del Consiglio di
Stato è annullata.
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione;
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Lo Stato del cantone Ticino
rifonderà alla ricorrente fr. 500.-- a titolo di ripetibili di seconda istanza.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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