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Numero d'incarto:
52.1997.380
Data decisione, Autorità:
03.02.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00380
Lugano
3 febbraio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 19 dicembre 1997 di
patrocinata
da: avv. __________
Contro
la
decisione 12 dicembre 1997, no. 8/1997, del Dipartimento delle istituzioni,
Ufficio permessi e passaporti, che nega all’insorgente il permesso di posare
un’insegna luminosa a scritte variabili su uno stabile situato a __________
in via __________;
vista la risposta 13 gennaio 1998
dell'Ufficio permessi e passaporti;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 17 luglio 1997 la
__________ degli ingg. __________ e __________ ha chiesto al Dipartimento delle
istituzioni (UPP) il permesso di posare un pannello luminoso sulla facciata N
dello stabile che si affaccia su via __________, all'intersezione con piazza
__________. L'impianto, alto m 2.60 e lungo 4.61, è destinato alla diffusione
di messaggi pubblicitari d'ogni genere mediante scritte ed immagini mobili e
variabili.
Il municipio di __________ e la polizia stradale hanno
espresso preavviso favorevole. L'UPP ha invece respinto la domanda con
decisione 12 dicembre 1997, ritenendola contraria al divieto sancito dall'art.
96 lett. a, f, g OSStr.
B. Contro la predetta
risoluzione dipartimentale la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l’annullamento.
L'insorgente nega che l'insegna in questione rappresenti un pericolo
per la sicurezza della circolazione stradale. Richiamandosi ad altre
autorizzazioni concesse dall'UPP per impianti analoghi, chiede che il permesso
le venga comunque rilasciato per motivi di parità di trattamento.
C. All'accoglimento del ricorso
si oppone l'UPP con argomenti che verranno semmai ripresi qui appresso.
Considerato, in
diritto
-
Il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine giusta l'art. 17 LIns e può essere deciso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi è perfettamente
nota a questo tribunale. Un sopralluogo non è quindi necessario.
-
Giusta l'art. 95 OSStr (RS
741.21) è considerata pubblicità stradale ogni istallazione o annuncio
collocati ai bordi della strada pubblica allo scopo di fare pubblicità in
qualsiasi forma (ad es. mediante scritte, forme, colore, luce, suono).
Considerata l'ubicazione e tenuto conto del target,
l'impianto in esame va senz’altro configurato come un'istallazione per la pubblicità
stradale.
- 3.1. L'art. 6 LCStr (RS
741.01) vieta la pubblicità e gli altri annunci che potrebbero essere scambiati
con segnali o demarcazioni o che potrebbero altrimenti compromettere la
sicurezza della circolazione, in particolare distogliendo l'attenzione degli
utenti della strada.
L'art. 96 OSStr vieta in particolare la pubblicità stradale:
a) ... in prossimità di intersezioni...
f) se abbaglia, lampeggia o produce effetti di luce
variabili;
g) se è mobile o proiettata su una superficie.
Gli impianti con scritte luminose in movimento ricadono sotto
il divieto sancito dall'art. 96 cpv. 1 lett. f OSStr. (M. Kung, Strassenreklamen
im Verkehrs-und Baurecht, pag. 70, N. 8.3).
3.2. Nell'evenienza concreta, l’impianto pubblicitario che la
ricorrente ha chiesto di esporre è costituito da un pannello luminoso di
rilevanti dimensioni (m 2.60 x 4.61), applicato a circa 6 m dal suolo sulla
facciata N dello stabile che che fa angolo tra via __________ e piazza
__________.
L'autorità cantonale ha respinto la domanda, ritenendo che
l'istallazione potesse distrarre l'attenzione degli utenti della strada.
La valutazione operata dall'UPP circa i pericoli derivanti
dall'impianto alla sicurezza della circolazione stradale merita conferma.
Considerando che una simile istallazione pubblicitaria potesse distogliere
l'attenzione dei conducenti in prossimità di un'intersezione dotata di
semafori, l'autorità non ha certamente abusato del potere discrezionale
conferitole dagli art. 6 LCStr e 96 OSStr. Anche se si scosta dal preavviso
espresso dalla polizia stradale, la conclusione alla quale è pervenuta appare
del tutto sostenibile ove appena si consideri che via __________, una delle
strade principali di accesso al centro di __________, è percorsa giornalmente
da migliaia di veicoli e che i conducenti, in quel punto, devono prestare
particolare attenzione alle fermate imposte dal semaforo ed ai rallentamenti
del traffico che le precedono.
In quanto volto a contestare l'applicazione delle norme
succitate, il ricorso va quindi respinto.
- Inaccoglibile è pure la
pretesa dei ricorrenti di ottenere l'autorizzazione per motivi di parità di
trattamento.
Il principio di legalità prevale in genere su quello riferito
alla parità di trattamento (cfr. Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung,
V ed., N. 71 B I seg; Scolari, Diritto amministrativo, vol. I, N. 121 seg.).
Eccezioni a questa regola sono ipotizzabili soltanto nel caso in cui l'autorità
ha instaurato una prassi non conforme alla legge, dalla quale non intende
dipartirsi. E anche in questo caso soltanto se il mantenimento della prassi
illegittima non si pone in contrasto con interessi preponderanti.
Ora, i tre casi che la ricorrente cita a sostegno della
propria tesi non costituiscono prassi. Tantomeno si tratta di una prassi che
l'autorità intende mantenere. Già a partire dal 1995 l'UPP ha infatti
dimostrato di non voler più autorizzare impianti pubblicitari luminosi con
scritte mobili lungo le strade aperte alla circolazione.
Anche da questo profilo, il ricorso va quindi respinto.
- La tassa di giustizia segue
la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 4, 17 LIns; 6 LCStr; 95, 96 OSStr; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di
fr. 800.-- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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