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Numero d'incarto:
52.1997.381
Data decisione, Autorità:
02.03.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00381
Lugano
2 marzo 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 22 dicembre 1997 del
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 2 dicembre 1997 (n. 6165) del Consiglio di Stato che annulla la
licenza edilizia rilasciatagli dal municipio per la costruzione di un
posteggio sulla part. n. __________ MAF;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il PR di __________ ha previsto la costruzione di un
piccolo posteggio pubblico a N del nucleo di __________, fuori della zona
edificabile, su una superficie di circa 230 mq della part. n. __________ MAF di
__________; superficie, che a tale scopo è stata gravata con un vincolo AP;
che la porzione del fondo gravata dal vincolo è compresa tra
i confini N, E e S e una linea che, partendo dall'angolo NW, taglia il confine
S a circa 20 m dall'angolo SE (cfr. estratto PR);
che il 9 giugno 1997 il comune di __________ ha acquistato da
__________ 270 mq della part. n. __________ MAF, e meglio, la superficie di
terreno gravata dal vincolo AP e una porzione a forma triangolare non gravata
dal vincolo suddetto;
che il sedime acquisito è stato conglobato nel fondo
contermine, costituito dalla strada di accesso alla frazione di __________
(part. n. __________ MAF) già di di proprietà del comune;
che il 7 maggio 1997 il comune di __________ ha chiesto al
municipio il rilascio di una licenza edilizia per costruire 12 posteggi sul fondo
suddetto:
8 disposti sul lato S, a cavallo
del confine S della vecchia part. n.__________ MAF, e
4 disposti sul lato W,
sconfinanti in parte oltre il limite dell'area che il PR riserva alla
costruzione di posteggi;
che alla domanda si è opposta __________, proprietaria della
vicina part. n. __________ MAF;
che, respinta preliminarmente l’opposizione, il 26 settembre
1997 il municipio ha rilasciato al comune la licenza richiesta;
che con giudizio 2 dicembre 1997 il Consiglio di Stato ha
annullato il provvedimento, accogliendo l’impugnativa contro di esso inoltrata
dall'opponente;
che rilevato come il posteggio invadesse il passaggio di
accesso al nucleo di __________ il Governo ha in sostanza ritenuto
inammissibile autorizzare la costruzione di un'opera travalicante i limiti ad
essa assegnati dal vigente PR;
che contro il predetto giudizio governativo il comune insorge
davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo il ripristino della licenza
annullata;
che l'insorgente rimprovera al Consiglio di Stato di non aver
debitamente considerato la situazione concreta e gli interessi contrapposti: il
modico sconfinamento del posteggio sul passaggio pubblico non giustificherebbe
un diniego della licenza;
considerato, in
diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta
l'art. 21 LE e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
18 PAmm);
che a norma dell'art. 14 LPT i piani di utilizzazione (PR)
disciplinano l'uso ammissibile del suolo; sono gli strumenti di programmazione
delle attività di incidenza territoriale a livello comunale (art. 24 LALPT);
che i piani regolatori si compongono di un rapporto di
pianificazione, di rappresentazioni grafiche, di norme di attuazione e di un
programma di realizzazione (art. 26 LALPT);
che le rappresentazioni grafiche comprendono di regola il
piano del paesaggio, il piano delle zone, il piano del traffico, il piano delle
attrezzature e delle costruzioni d'interesse pubblico e quello (indicativo) dei
servizi pubblici (art. 28 cpv. 1 LALPT);
che le rappresentazioni grafiche stabiliscono, fra l'altro, i
fondi destinati a zone per i servizi e le attrezzature d'interesse pubblico
(art. 28 cpv. 2 lett. d LALPT), nonché la rete delle vie di comunicazione per i
mezzi di trasporto pubblici e privati con la precisazione delle linee di
arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i posteggi pubblici
(art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT);
che per principio l'ente pubblico deve attenersi alle
indicazioni contenute nei piani delle zone e del traffico; non può scostarsene
a piacimento in fase di attuazione;
che se l'ente pubblico è costretto in fase di realizzazione
delle opere prevsite a scostarsi da tali piani per adattarli alle mutate
circostanze, esso deve promuovere le procedure di variante previste dalla
LALPT;
l’ente pubblico non può conseguire tale risultato attraverso
la procedura di rilascio del permesso di costruzione: tale procedura è
riservata alla mera attuazione del piano (cfr. DTF 113 Ib 374 consid. 5; 112 Ib
413 consid. 1c; STA 29 aprile 1993 in re C., pubblicata in RDAT II-1993 N. 36;
3 aprile 1990 in re Comune di __________);
che l'opposta tesi comporterebbe infatti un'inammissibile
elusione dei diritti spettanti ai cittadini ed agli altri interessati in base
alla LALPT nell'ambito dell'adozione del PR (STA 27 agosto 1997 in re D. e
llcc; 11 aprile 1986 e DTF 30 dicembre 1986 in re Comune di __________);
che, in concreto, il controverso posteggio si scosta in
misura significativa dalle indicazioni del PR comunale: verso W sconfina
dalla zona edificabile, occupando una porzione di terreno di circa 30-35 mq
superiore a quella riservatagli dal piano delle zone e da quello del traffico,
mentre verso S invade e sopprime il passaggio attraverso il quale si
accede al nucleo di __________;
che con una superficie di ca 330 mq, il posteggio risulta
quindi ben più capiente di quello previsto dal PR vigente (ca 230 mq);
che, non trattandosi di una difformità dovuta ad imprecisioni
della raffigurazione cartografica e rientrante nei limiti di una ragionevole
tolleranza, l’opera in contestazione, così com’è prevista, non può pertanto
essere autorizzata;
che, non trattandosi nemmeno di un difetto facilmente emendabile
rilasciando una licenza edilizia subordinata a clausole accessorie, il giudizio
governativo impugnato va senz’altro confermato siccome immune da violazioni del
diritto;
che la tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza;
visti
gli art. 14, 22 LPT; 26, 28 LALPT; 21 LE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
600.-- è a carico del comune, che rifonderà fr. 400.- alla resistente a titolo
di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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