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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.80
Data decisione, Autorità:
10.06.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00080
Lugano
10 giugno 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 21 aprile 1997 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 17 marzo 1997 (no. 1277) del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 11 settembre
1996 con cui il municipio di __________ ha stabilito che il suo domicilio è a
__________;
viste le risposte:
-
30 aprile 1997 del Consiglio di
Stato;
-
2 maggio 1997 del municipio di
__________;
-
6 maggio 1997 del municipio di __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il ricorrente __________,
cittadino di nazionalità italiana, divorziato, è attualmente domiciliato ad
__________, ma risiede dal primo agosto 1995 nel comune di __________, frazione
di __________, presso l'abitazione della signora __________, in forza di
un'autorizzazione di soggiorno rilasciatagli dal municipio di __________ l'11
settembre 1995.
Egli lavora in qualità di architetto dirigente presso la
ditta __________, studio d'architettura e impresa generale, la quale ha di
recente trasferito il recapito dei propri uffici e la sede da __________, via
__________, a __________ in via __________.
B. Nel mese d'agosto del 1996
il municipio di __________, appurato che __________ continuava a risiedere a
__________ malgrado che il suo permesso di soggiorno fosse scaduto, ha invitato
il ricorrente a prendere posizione su di un eventuale trasferimento del suo
domicilio da __________ a __________.
In risposta al predetto scritto, l'insorgente ha comunicato
con lettera 4 settembre 1996, di volere prolungare il proprio permesso di
soggiorno a __________ per un ulteriore anno.
C. Con decisione 11 settembre
1996, il municipio di __________ ha stabilito che il ricorrente doveva ormai
essere considerato come domiciliato nel comune, con effetto retroattivo a
partire dal 1. settembre 1996. L'esecutivo comunale ha quindi richiesto al
municipio di __________ il trasferimento degli atti di domicilio relativi alla
persona in oggetto.
D. Il 30 settembre 1996
__________ ha impugnato la suddetta risoluzione municipale davanti al Consiglio
di Stato, censurando sia dal punto di vista formale che materiale l'agire del
municipio di __________.
D. Con decisione 17 marzo 1997
il Consiglio di Stato ha confermato la predetta determinazione, respingendo il
gravame interposto da __________.
Illustrati i principi fondamentali che reggono la materia del
contendere, il Governo ha ritenuto che dalle prove agli atti emergessero
elementi a sufficienza per confermare la risoluzione impugnata e ritenere il
ricorrente domiciliato a __________ ai sensi degli art. 23 CCS e 6 LOC.
E. Contro il predetto giudizio
governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
A sostegno della propria impugnativa il ricorrente afferma in
sostanza che nel caso che lo concerne non sarebbero ossequiate tutte le
condizioni previste dal diritto per un trasferimento del proprio domicilio nel
comune di __________, dove soggiorna a titolo provvisorio. Afferma che malgrado
non disponga più di un abitazione ad __________, egli mantiene ancora in
quest'ultimo comune strette relazioni personali e professionali sufficienti a
non fargli perdere l'attuale domicilio.
F. All'accoglimento del gravame
si oppone il municipio di __________ adducendo delle argomentazioni che
saranno, se necessario, riprese in seguito con il merito.
Anche il Consiglio di Stato postula la reiezione del ricorso,
senza tuttavia formulare particolari osservazioni, mentre che il municipio di
__________ si rimette al giudizio di questo Tribunale.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 208 LOC.
La legittimazione attiva del ricorrente è pacificamente data
(art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può
essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- Giusta l'art. 6 LOC, è
domiciliato in un comune chi vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi
durevolmente.
La nozione di domicilio comunale è sostanzialmente identica a
quella stabilita dal legislatore federale all'art. 23 cpv. 1 CCS per il
domicilio civile.
La costituzione del domicilio ai sensi delle succitate
disposizioni presuppone l'adempimento di due condizioni cumulative. Una di
natura oggettiva, percepibile esteriormente, ossia la residenza effettiva in un
luogo scelto come centro delle relazioni personali. L'altra di natura
soggettiva, rilevabile attraverso la prima, ossia l'intenzione di stabilirsi
durevolmente in quel luogo. (DTF 97 II 3 seg.; Bucher, Berner Kommentar, ad
art. 23 N. 21 seg.).
La residenza sussiste quando vi è soggiorno di una certa
durata, non necessariamente continuo, in un luogo con il quale vengono
instaurati rapporti privilegiati (Deschenaux/Tercier, Personnes physiques et
tutelle, 2 ed., N. 372-374).
Quanto all'intenzione di stabilirsi nel luogo di residenza,
essa non deve essere interna, soggettiva o addirittura nascosta: decisiva è,
invece, quella che risulta dalle circostanze esteriori ed oggettive,
riconoscibile per i terzi (Deschenaux/Tercier, op. cit., N. 375-376a).
Per chi trascorre il proprio tempo in più luoghi si considera
generalmente che il domicilio sia dove l'interessato ha le relazioni più
strette ed intense, ossia, di regola, nel luogo in cui risiede con la famiglia.
I vincoli familiari sono considerati più intensi di quelli sociali e personali.
In linea di massima prevalgono quindi sulle relazioni economiche o
professionali (DTF 77 I 118; Deschenaux/Tercier, op. cit. , N. 377a).
Quando una persona abita in un luogo e lavora in un altro, il
domicilio è di regola costituito nel luogo in cui essa ritorna per trascorrere
il proprio tempo libero in seno alla famiglia. Ciò vale anche nel caso in cui
la persona soggiorna nel luogo di lavoro durante la settimana (DTF 88 III 138;
Bucher, op. cit., ad art 23 CC N. 48). Di regola, la residenza di lavoro non
costituisce domicilio.
- Nel caso in esame, risulta
dagli atti che il ricorrente __________ ha vissuto sino al 1993, anno in cui ha
divorziato dalla moglie, nell'appartamento coniugale di via __________ ad
__________. Nel medesimo edificio erano allora ubicati gli uffici della ditta
__________, di cui l'insorgente già a quel tempo ricopriva una carica dirigenziale.
Dopo lo scioglimento del matrimonio egli ha continuato a vivere ad __________,
abitando provvisoriamente negli uffici della succitata ditta. Tuttavia,
l'ufficio controllo abitanti di __________ poté accertare che già nel mese di
maggio del 1995 i locali della ditta __________, presso i quali __________
aveva dichiarato di abitare, erano ormai vuoti.
Come accennato in narrativa, a partire dall'estate del 1995,
il ricorrente si è trasferito nel comune di __________, frazione di __________,
dove tuttora convive con la propria amica __________ nella casa di proprietà di
quest'ultima. Contemporaneamente la ditta __________ ha trasferito la propria
sede e i propri uffici da __________ a __________, ossia in una località
raggiungibile in pochi minuti d'auto da __________.
Sulla scorta degli accertamenti effettuati dalle autorità
comunali di __________, risulta che dopo il lavoro l'insorgente rientra regolarmente
a __________ presso il domicilio della propria convivente, dove vi pernotta
tutta la settimana. Sempre a __________ egli dispone di un recapito postale,
mentre che ad __________ non possiede più neppure un collegamento telefonico.
- Orbene, alla luce delle
suddette risultanze la decisione governativa qui impugnata merita senz'altro di
essere confermata.
Gli accertamenti istruttori esperiti dal Consiglio di Stato
hanno infatti dimostrato che da un punto di vista oggettivo __________ non
possiede più alcuna relazione particolare con __________. In quest'ultimo
comune egli non dispone infatti più né di un'abitazione, né tantomeno di un
recapito professionale, visto che, come si è detto in precedenza, la ditta per
la quale lavora ha da tempo trasferito la propria attività a __________.
Contrariamente a quanto asserito nel gravame, ciò basta ad
escludere che il __________ possa ancora essere considerato come domiciliato ad
__________, non potendo dipendere il mantenimento dell'attuale domicilio in
questo comune dalla sola volontà del insorgente o dal semplice fatto che in
tale località egli mantenga ancora oggi importanti relazioni professionali.
Va quindi integralmente condivisa l'opinione espressa dal Governo
cantonale, secondo cui allo stato attuale delle cose si deve ammettere che gli
elementi costituenti la nozione di domicilio vadano considerati adempiuti nel
comune di __________, dove l'insorgente risiede stabilmente, abitando nella
casa della propria compagna __________, con cui ha stabilito un rapporto di convivenza
(perlomeno) dall'estate del 1995. In simili circostanze si deve obbiettivamente
ammettere che è in quest'ultimo comune che va individuato il suo domicilio,
essendo qui e non altrove che il ricorrente ha ormai stabilito il centro delle
sue più intense relazioni affettive e famigliari. Inoltre la durata (ormai
prossima ai due anni) del soggiorno a __________ nella casa della convivente,
fa apparire la sistemazione scelta dall'insorgente non più alla stregua di
semplice soluzione provvisoria, ma semmai come una vera e propria residenza a
titolo duraturo.
Si deve dunque concludere che è a giusta ragione che il Governo
cantonale ha deciso di confermare la risoluzione municipale con cui è stato
determinato a __________ il domicilio del ricorrente.
- Stante tutto quanto
precede, il ricorso va dunque respinto, essendo la sentenza impugnata esente da
qualsiasi critica.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art.
28 PAmm)
Per
questi motivi,
visti
gli art. 6, 208 LOC; 23, 24 CCS; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 700.-- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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