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Numero d'incarto:
52.1998.118
Data decisione, Autorità:
28.10.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00118
Lugano
28 ottobre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello
Balerna, presidente,
Stefano Bernasconi e Alessandro Soldini, quest'ultimo in sostituzione del
Giudice Lorenzo Anastasi, astenuto
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 30 aprile 1998 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
risoluzione 25 marzo 1998 (n. 1235) del Consiglio di Stato che ha respinto il
ricorso 8 novembre 1995 dell'insorgente contro la decisione 3/17 ottobre 1995
con cui il municipio di __________ gli ha ordinato di allontanare l'impianto
di cantiere e di sistemare il sedime al mapp. __________ di quel comune;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) __________ é promotore di
un complesso immobiliare, denominato parco girasole, composto di quattro stabili:
A, formato di due blocchi (n. 1 e 2), B, C e D. I progetti sono stati approvati
dal dipartimento delle pubbliche costruzioni il 2 dicembre 1974 e dal municipio
di __________ il 19 novembre 1975.
b) __________ ha sollecitato ed ottenuto l'approvazione di
alcune modifiche dei progetti originari. Per quanto interessa lo stabile A,
ubicato al mapp. 1688, egli ha ottenuto ancora recentemente due licenze
edilizie in variante il 21 aprile 1989 e il 9 marzo 1992 rispettivamente. Una
ulteriore domanda di permesso di costruzione in variante, del 18 dicembre 1991,
é invece stata respinta il 12 giugno 1995 da parte del municipio di __________.
Contro questo rifiuto, confermato dal Consiglio di Stato con risoluzione 15
ottobre 1997, é pendente innanzi a questo Tribunale un ricorso inoltrato il 3
novembre 1997 da __________.
B. Il 22 gennaio 1991 il
funzionario dell'ufficio tecnico comunale __________ ha effettuato un
sopralluogo al mapp. __________ ed ha constatato che la costruzione dello
stabile A era ferma alla quota della soletta di copertura delle autorimesse
sotterranee, dalla quale sporgeva solo il locale destinato a deposito
biciclette. Nessun operaio lavorava sul cantiere, presso il quale era però
ancora presente tutta la relativa installazione (gru, sili, box ecc.). Il 5
aprile 1991 lo stesso funzionario ha accertato che i lavori non erano
proseguiti. Con lettera 2 maggio 1991, la quale richiamava l'art. 60 cpv. 5
dell'or abrogato RLE 1974, il municipio di __________ ha pertanto invitato il
ricorrente a comunicargli se i lavori fossero continuati. Con scritto 6 giugno
1991 __________ ha informato l'Esecutivo che i lavori erano in corso:
affermazione che il ricorrente ha ulteriormente ribadito in una lettera
indirizzata al municipio il 12 aprile 1994. E questo a dispetto di un'ulteriore
constatazione effettuata il 7 gennaio 1992 dal funzionario __________, secondo
cui i lavori non procedevano.
C. Dando seguito alla
sollecitazione di alcuni comproprietari delle PPP componenti il parco girasole
costituite sui fondi contermini al mapp. __________, i quali si dolevano
dell'indecorosa immagine dello stesso, con risoluzione 3/17 ottobre 1995 fondata
sull'art. 24 cpv. 1 RLE il municipio di __________ ha ordinato a __________ di
allontanare da quella particella l'installazione di cantiere e di sistemare il sedime
entro 60 giorni. E questo per il motivo che l'insorgente non era più al
beneficio di una qualche licenza edilizia.
D. Con ricorso 8 novembre 1995
__________ é insorto contro la menzionata risoluzione municipale innanzi al
Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla. In primo luogo perché
sprovvista di base legale: nessuna norma vietava di mantenere su di un fondo
dei box di cantiere ed una gru. In secondo luogo perché l'edificazione dello stabile
A non era stata abbandonata: egli attendeva piuttosto l'esito della domanda di
costruzione in variante inoltrata il 18 dicembre 1991, in relazione alla quale
aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato; fosse stato sfavorevole, egli
avrebbe portato a termine i lavori conformemente ai permessi ottenuti sino a
quel momento.
E. Con risoluzione 25 marzo
1998 il Governo ha respinto l'impugnativa. Esso ha considerato che l'insorgente
non fosse al beneficio di una qualche licenza edilizia che lo autorizzasse a costruire
al mapp. __________, poiché le licenze edilizie 21 aprile 1989 e 9 marzo 1992,
inutilizzate, erano decadute. Il municipio era pertanto legittimato ad ordinare
il ripristino del fondo applicando per analogia l'art. 24 cpv. 1 RLE.
F. Con ricorso 30 aprile 1998
__________ é insorto davanti a questo Tribunale contro il giudicato
governativo, del quale ha domandato l'annullamento. Egli sostiene l'inapplicabilità
- diretta o per analogia - dell'art. 24 cpv. 1 RLE, dal momento che ha iniziato
i lavori di costruzione e le relative licenze edilizie non gli sono mai state
revocate.
Il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno
sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 21 cpv. 1 LE), il ricorso é tempestivo (art. 50 LE, 46 cpv. 1 PAmm)
e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 43 PAmm). Il gravame é pertanto
ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1. La licenza edilizia
decade se i lavori non vengono iniziati entro due anni dalla sua crescita in
giudicato (art. 14 cpv. 1 LE; cfr., in precedenza, l'art. 47 cpv. 1 dell'or
abrogata LE 1973, il quale fissava a un solo anno la durata della validità
della licenza edilizia). Si considera che i lavori sono iniziati quando (art.
23 cpv. 3 RLE = art. 60 cpv. 5 dell'or abrogato RLE 1974): sono in corso
d'esecuzione i lavori di demolizione necessari (lett. a), sono state poste in
cantiere le installazioni necessarie all'esecuzione dell'opera (lett. b), é
accertato che furono fatte spese ingenti per garantire la protezione del
cantiere e di opere vicine (lett. c), sono state gettate le fondamenta
dell'edificio o dell'impianto (lett. d). Trascorso il periodo di due anni senza
che i lavori siano stati iniziati, il permesso di costruzione non può più
essere utilizzato prima dell'ottenimento del rinnovo (art. 23 cpv. 4 RLE; per
il vecchio diritto art. 60 cpv. 4 dell'or abrogato RLE 1974). Una volta iniziati
i lavori, il permesso di costruzione può essere revocato, previa diffida, se
questi non vengono proseguiti nei modi e nei termini usuali; l'autorità esige
in tal caso il ripristino di una situazione conforme al diritto, ordinando se
del caso il riordino del fondo (art. 24 cpv. 1 RLE; per il vecchio diritto l'art.
60 cpv. 6 dell'or abrogato RLE 1974).
2.2. Nel concreto caso il ricorrente, sulla scorta dei
permessi originari, integrati, laddove necessario, di licenze in variante, ha
iniziato e portato a termine la costruzione dei blocchi B, C e D. Per quanto
concerne lo stabile A, progettato al mapp. __________, il ricorrente ha fino ad
oggi realizzato, in particolare, la struttura portante dell'edificio,
l'autorimessa sotterranea (per circa 160 veicoli), ed i muri di ancoraggio
dello stabile verso via __________. I lavori di costruzione del parco girasole,
che fanno capo ad un permesso di costruzione unico a valere per tutti gli
stabili, sono pertanto iniziati in applicazione dell'art. 23 cpv. 3 RLE (= art.
60 cpv. 5 dell'or abrogato RLE 1974) anche per quanto concerneva il mapp.
__________ (cfr. inoltre Scolari, Commentario, ed. 1996, ad art. 14 LE N. 871).
2.3. L'inizio dei lavori ha comportato due importanti
conseguenze, ignorate dalle istanze inferiori.
In primo luogo esso ha impedito la decadenza della licenza originaria
- integrata, se del caso, delle licenze in variante - sulla cui scorta il
ricorrente ha eseguito i lavori. Il diritto ticinese non prevede difatti la
decadenza ope legis della licenza edilizia una volta che i lavori di
costruzione sono iniziati (Scolari, op. cit., ad art. 14 N. 874). Ai fini del
presente giudizio non appare pertanto nemmeno necessario di accertare se,
eventualmente, come hanno asserito municipio e Consiglio di Stato, le licenze
edilizie in variante particolarmente riferite al mapp. __________, del 21
aprile 1989 e 9 marzo 1992 rispettivamente, siano effettivamente decadute
poiché l'insorgente non ha mai iniziato i lavori dalle stesse contemplate.
Difatti, comunque sia - e questo é più che bastevole ai fini della soluzione
delle lite in esame - __________ é tutt'oggi sicuramente ancora almeno al
beneficio, anche se si dovesse accreditare quell'ipotesi, del permesso di
costruzione originario, integrato delle licenze edilizie in variante, in forza
dei quali egli ha realizzato la costruzione esistente.
In secondo luogo, una volta iniziati i lavori, l'ordine di
ripristino di una situazione conforme al diritto fondato sull'art. 24 cpv. 1
RLE, che può includere l'obbligo di riordinare il fondo, può essere emesso solo
se la licenza edilizia, previa diffida, viene revocata. La revoca presuppone
che i lavori non vengano proseguiti nei modi e nei termini usuali. Nel concreto
caso l'adempimento di questo requisito non deve nemmeno essere verificato, per
il semplice motivo che il municipio di __________ non ha mai formalmente
revocato, parzialmente o totalmente, la licenza edilizia rilasciata al
ricorrente per la realizzazione del parco girasole od anche solo una qualche
licenza edilizia in variante riferita allo stesso. Volesse procedervi, esso
dovrà ossequiare la procedura appena illustrata.
2.4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il
ricorso deve essere accolto e le decisioni impugnate, lesive dell'ordinamento
giuridico, annullate. Rimane comunque riservato il diritto e l'obbligo del
municipio di adottare, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale che gli
competono (art. 107 LOC, da 23 a 26 RALOC), tutte le misure che si rendessero
necessarie per scongiurare gli eventuali pericoli per la sicurezza pubblica
cagionati dall'impianto di cantiere in loco o da singole sue attrezzature.
- Il comune di __________,
che non é intervenuto in lite a tutela di interessi economici propri, può
essere sollevato dal pagamento della tassa di giudizio (art. 28 PAmm). Non può
tuttavia sottrarsi alla rifusione a favore dell'insorgente, assistito da un
patrocinatore iscritto all'albo degli avocati, un adeguato importo per
ripetibili, a valere per le due sedi ricorsuali (art. 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 14, 21, 50 LE, 47 LE 1973, 60 RLE 1974, 3, 18, 28, 31, 43, 46 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso é accolto.
§. Sono di conseguenza annullate le risoluzioni 25 marzo 1998 (n.
1235) del Consiglio di Stato e 3/17 ottobre 1995 del municipio di __________.
-
Non si preleva una tassa di
giustizia. Il comune di __________ é condannato a versare a __________ un
importo di fr. 800.-- per ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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