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Numero d'incarto:
52.1998.150
Data decisione, Autorità:
21.10.1999, TRAM
Incarto n.
52.1998.00150
Lugano
21 ottobre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 2 giugno 1998 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
risoluzione 13 maggio 1998 (n. 2107) del Consiglio di Stato che ha respinto
il ricorso degli insorgenti 16 gennaio 1998 contro la licenza edilizia
rilasciata il 18 dicembre 1997 dal municipio di __________ all'associazione
__________, per l'ampliamento dell'omonimo centro, posto al mapp. __________
di __________, mediante la formazione di un bar;
viste le risposte:
-
16 giugno 1998 del municipio di
__________;
-
17 giugno 1998 del Consiglio di
Stato;
-
26 giugno 1998 dell'Associazione
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 21 luglio 1997
l'associazione __________ ha inoltrato al municipio di __________ una domanda
di licenza edilizia concernente l'ampliamento dell'omonimo centro, posto al
mapp. __________ di __________, mediante la formazione di un bar;
che svariate persone, tra
cui i qui ricorrenti, hanno formulato opposizione al rilascio del permesso di
costruzione;
che il 18 dicembre 1997 il
municipio di __________ ha rilasciato la licenza edilizia per la costruzione in
rassegna;
che con risoluzione 13
maggio 1998 il Consiglio di Stato ha confermato quella decisione, respingendo
il gravame presentato contro la stessa da __________, __________, __________ e
__________, ponendo a carico di questi ultimi una tassa di giudizio e spese per
complessivi fr. 800.--;
che con ricorso 2 giugno
1998 i ricorrenti indicati in ingresso sono insorti davanti a questo Tribunale
contro il giudicato governativo, al quale hanno domandato di annullarlo insieme
alla licenza edilizia;
che il Consiglio di Stato,
il municipio di __________ e l'associazione __________ hanno sollecitato la reiezione
dell'impugnativa;
che in occasione di
un'udienza indetta a scopo conciliativo (art. 17 PAmm) in data 13 ottobre 1999
i rappresentanti dell'associazione __________ hanno comunicato al Tribunale che
nella seduta del 27 settembre precedente il comitato ha deciso di rinunciare
definitivamente al progetto;
che le parti hanno
pertanto invitato il Tribunale a stralciare dai ruoli, senza spese, il ricorso
2 giugno 1998;
che i ricorrenti hanno
altresì postulato l'annullamento della tassa di giudizio posta a loro carico da
parte del Consiglio di Stato e l'assegnazione di congrue ripetibili per le due
sedi ricorsuali;
che l'associazione
__________ ha contestato l'accollo di ripetibili, appellandosi all'omissione da
parte del municipio e del Consiglio di Stato di verificare l'indice di edificabilità
del fondo;
considerato, in diritto
che la competenza del
Tribunale é data (art. 21 cpv. 1 LE), il ricorso tempestivo (art. 50 LE, 46
cpv. 1 PAmm) e la legittimazione degli insorgenti certa (art. 21 cpv. 2 LE);
che il gravame é pertanto
ricevibile in ordine;
che la decisione del
comitato dell'associazione resistente di rinunciare al controverso progetto
rende privo di oggetto il gravame 2 giugno 1998;
che per la fissazione
delle spese e l'assegnazione delle ripetibili, a valere anche per l'istanza
ricorsuale inferiore (cfr. Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen
VRPG; Bern 1997, N. 15 ad art. 39 cpv. 1), non é necessario procedere - nel
concreto caso - all'accertamento, in via pregiudiziale e sommaria, del
verosimile esito dell'impugnativa (RDAT 1984 N. 27, pag. 56; II-1996 N. 11 consid.
4, pag. 40 in alto);
che in effetti la lite è
divenuta priva di oggetto per volontà dell'associazione __________, per cui
quest'ultima associazione deve essere considerata - ai fini della ripartizione
delle spese - quale parte soccombente (cfr. Merkli/Aeschlimann/Herzog, op.
cit., N. 3 e 5 ad art. 110 cpv. 1; STA inedita 10 novembre 1997 in re S. V. e
llcc; inoltre, in materia espropriativa, DTF 122 I 202 consid. 3b in re A. M. e
consorti c. comune di __________ e Tribunale amministrativo);
che, avuto riguardo ai
fini culturali, sociali e religiosi la resistente può essere sollevata,
sicuramente almeno in questa precisa evenienza di stralcio della procedura, dal
pagamento della tassa di giudizio, sia per quanto concerne la presente sede che
quella inferiore (art. 28 PAmm);
che tuttavia
l'associazione __________ non può validamente sottrarsi all'obbligo di
rifondere delle adeguate ripetibili ai ricorrenti, assistiti da un avvocato
iscritto all'albo (art. 31 PAmm);
che la pretesa della
resistente, che versa in una situazione di soccombenza per quanto concerne
l'assunzione delle ripetibili, di caricare queste ultime al comune di
__________ od allo Stato non può essere ascoltata (cfr. i riferimenti che
precedono; inoltre, nel caso di effettiva soccombenza, Borghi/Corti, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, ad art. 31 n. 2b, con rinvii, tra
l'altro, alla giurisprudenza di questo Tribunale); tanto più che il superamento
dell'indice di edificabilità del fondo provocato dall'intervento edilizio, non
ravvisato dalle istanze inferiori, poteva essere sanato in questa sede: tale
superamento non ostava pertanto in modo assoluto alla conferma del rilascio
della controversa licenza edilizia da parte del Tribunale;
che, per concludere, in
applicazione degli insegnamenti di cui sopra il Tribunale non preleva una tassa
di giudizio relativamente alla presente sede, annulla il dispositivo n. 2 del giudizio
impugnato, con cui il Consiglio di Stato ha messo a carico dei ricorrenti una
tassa di giudizio di fr. 800.--, e impone infine all'associazione resistente il
versamento ai ricorrenti di un importo di fr. 800.-- per ripetibili;
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso 2 giugno 1998 è
stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto.
-
E' annullato il dispositivo
n. 2 della risoluzione 13 maggio 1998 (n. 2107) del Consiglio di Stato.
-
L'associazione __________ è
tenuta a versare ai ricorrenti un importo di fr. 800.-- per ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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