AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1998.175
Data decisione, Autorità:
15.12.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00175
Lugano
15 dicembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 22 giugno 1998 di
tramite
contro
la
risoluzione 3 giugno 1998 (n. 2455) del Consiglio di Stato che ha respinto il
ricorso 22 aprile 1998 degli insorgenti contro la deliberazione 6 aprile 1998
con cui il consiglio comunale di __________ ha deciso di assegnare a favore
della __________ un seggio supplementare in seno alla commissione speciale
per l'esame del PR/PPN;
viste le risposte:
-
1º luglio 1998 del Consiglio di
Stato;
-
6 luglio 1998 del Dipartimento
delle istituzioni, sezione enti locali;
-
25 agosto 1998 del municipio di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Fondandosi sulle modifiche
degli art. 40 e 44 del regolamento comunale (RC) adottate il 4 novembre 1996,
nella seduta del 6 aprile 1998 il consiglio comunale di __________ ha deciso di
assegnare a favore della __________ un seggio supplementare in seno alla
commissione speciale per l'esame del PR/PPN, con 14 voti favorevoli, 9 voti
contrari e due astensioni.
B. Con ricorso 22 aprile 1998
gli insorgenti indicati in ingresso, tutti consiglieri comunali che si erano
opposti all'allargamento della commissione in rassegna, hanno impugnato la
deliberazione predetta innanzi al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato
di annullarla, poiché le modifiche degli art. 40 e 44 RC, dalle quali essa
traeva fondamento, non erano ancora state approvate da parte dell'autorità
cantonale e non erano pertanto entrate in vigore.
C. Con risoluzione 3 giugno
1998 il Consiglio di Stato ha evaso il ricorso ai sensi dei considerandi (in
realtà lo ha respinto). Preso atto che il 15 maggio 1998 la sezione degli enti
locali aveva approvato la modifica degli art. 40 e 44 RC in applicazione
dell'art. 188 LOC, esso ha considerato che la decisione impugnata, seppur
illegittima al momento della sua adozione, doveva essere tutelata, per economia
di giudizio e per scongiurare un formalismo eccessivo.
D. Con impugnativa 22 giugno
1998 i ricorrenti menzionati in ingresso si sono aggravati davanti a questo
Tribunale contro il giudicato governativo, del quale chiedono l'annullamento
insieme a quello della deliberazione che esso ha tutelato. Essi affermano una
violazione dei principi della legalità e dell'irretroattività delle leggi.
Criticano infine l'estensione della composizione delle commissioni del
consiglio comunale attuata attraverso gli art. 40 e 44 RC, in quanto contraria
al principio della rappresentanza proporzionale.
Il Consiglio di Stato e il municipio di __________ hanno
sollecitato la reiezione dell'impugnativa. Al presidente del consiglio comunale
in carica al momento dell'adozione della deliberazione impugnata, ricorrente,
non sono state sollecitate osservazioni. I due eletti in consiglio comunale
sulla __________ non hanno presentato una risposta.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e
la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 209 lett. a LOC). Il ricorso é
pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti,
senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
I ricorrenti sostengono, in
primo luogo, che le decisioni impugnate violino il principio della legalità,
poiché al momento - decisivo - della deliberazione del consiglio comunale le
modifiche degli art. 40 e 44 RC, sui quali era fondata l'estensione della
composizione della commissione speciale PR/PPN ad un membro della __________,
non erano ancora in vigore, in difetto di approvazione da parte dell'autorità
cantonale: il fatto che quest'ultima abbia ratificato la modifica ad una data
successiva non permetterebbe, a giudizio degli insorgenti, di sanare quel vizio.
I ricorrenti lamentano inoltre una disattenzione del principio dell'irretroattività
delle leggi, perché l'avversata estensione avrebbe potuto avere luogo, giusta
l'art. 40 RC, solo al momento della nomina delle commissioni, ovvero nella
seduta costitutiva del consiglio comunale. Il Tribunale non affronta queste
censure, prima facie destinate all'insuccesso. Il gravame deve difatti essere
accolto perché la deliberazione 6 aprile 1998 é contraria al principio della
rappresentanza proporzionale ancorato all'art. 73 LOC.
-
3.1. L'art. 73 LOC, dal
marginale "rappresentanza proporzionale", regolamenta la
composizione delle commissioni del consiglio comunale. Esso dispone che nelle
commissioni devono essere rappresentati proporzionalmente i gruppi di cui si compone
il consiglio comunale; per i supplenti vale quanto prescritto dal regolamento
comunale (cpv. 1). Il gruppo é costituito da tre o più consiglieri eletti sulla
stessa lista o liste congiunte (cpv. 2). I consiglieri appartenenti a liste con
un numero di eletti insufficiente per formare gruppo possono costituire gruppi
misti (cpv. 4). I seggi sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi secondo
il sistema di riparto stabilito dalla legge sull'esercizio del diritto di voto,
sulle votazioni e sulle elezioni con la variante che anche i gruppi che non
hanno raggiunto il quoziente partecipano al riparto in forza della maggior
frazione (cpv. 5).
La rappresentanza in seno alle commissioni del consiglio comunale
era precedentemente regolata, in maniera analoga, agli art. 56 LOC 1950 e 6
RALOC 1950.
3.2. Il RC di __________ ricalca quanto disposto a livello di
LOC. In particolare i capoversi 1 e 2 dell'art. 44 RC, dal marginale "rappresentanza
proporzionale", coincidono con i capoversi 1 e 5 dell'art. 73 LOC; il
concetto di gruppo, definito all'art. 11 RC, é inoltre identico a quello
dell'art. 73 cpv. 2 LOC.
3.3. In accoglimento di una mozione 21 maggio 1996 degli on.
__________ e __________, (unici) eletti sulla __________, nella seduta del 4
novembre 1996 il consiglio comunale di __________ ha deciso di completare come
segue l'art. 44 RC:
"Fatta la ripartizione in base alla legge, il consiglio
comunale può decidere di assegnare in una o più commissioni un seggio supplementare
a consiglieri non formanti gruppo o altrimenti esclusi dal riparto con voto
deliberativo."
L'introduzione di questa facoltà é inoltre stata richiamata
all'art. 40 RC.
Appoggiandosi ad un parere rilasciato dalla sezione degli
enti locali al municipio di __________ alle date 18 giugno/15 luglio 1996 (cfr.
sub 4.2 che segue), con risoluzione 21 maggio 1997 il Consiglio di Stato ha
respinto un ricorso inoltrato da taluni dei qui insorgenti contro quella
deliberazione, che essi ritenevano segnatamente lesiva del principio della
rappresentanza proporzionale. Un ulteriore ricorso al Tribunale federale contro
quel giudicato é stato dichiarato inammissibile il 2 marzo 1998. La modifica
degli art. 40 e 44 RC é indi stata approvata da parte della Sezione degli enti
locali, per delega del Consiglio di Stato, il 15 maggio 1998.
- 4.1. La deliberazione 6
aprile 1998, attraverso la quale il consiglio comunale di __________ ha deciso
di assegnare a favore della __________ un seggio supplementare in seno alla commissione
speciale per l'esame del PR/PPN, non é osteggiata in quanto tale dai
ricorrenti, bensì nella misura in cui essa attua la modifica dell'art. 44 RC.
Oggetto dell'impugnativa é pertanto quest'ultima disposizione, ritenuta
contraria al principio della rappresentanza proporzionale sancito all'art. 73
LOC. Trattasi quindi, per il Tribunale, di verificare, attraverso il cosiddetto
controllo concreto, la conformità della modifica dell'art. 44 RC con l'art. 73
LOC.
4.2. La modifica dell'art. 44 RC é stata adottata dal
consiglio di __________ previa verifica della sua liceità. Chiamato ad esprimersi
sulla mozione 21 maggio 1996 degli on. __________ e __________, il municipio di
__________ aveva preliminarmente verificato la sussistenza di questo
fondamentale presupposto, chiedendo un parere alla sezione degli enti locali.
Questa, con scritto 18 giugno 1996, il cui contenuto é stato ribadito il 15
luglio successivo, ha comunicato all'Esecutivo di __________ che:
"Viene generalmente ammesso che il consiglio comunale
possa decidere, fondandosi su una norma specifica del regolamento comunale, di
attribuire una rappresentanza nelle commissioni permanenti anche a consiglieri
non formanti gruppo (cfr. anche E. Ratti, Il Comune, vol. I, pag. 290)".
L'autore citato riferisce, su questo oggetto (op. cit., vol.
cit., pagg. da 290 a 292), della sola decisione emessa sull'argomento dal
Consiglio di Stato il 17 agosto 1972, confermata con sentenza 26 settembre 1972
di questo Tribunale (pubbl. in GAT N. 85) ove, richiamandosi genericamente
all'istituto dell'autonomia comunale, era stata tutelata la legittimità di una
disposizione analoga introdotta nel RC di __________. __________ (ibidem)
esprime comunque il suo vivo dissenso da quella soluzione, la quale disattende
a suo giudizio il principio della rappresentanza proporzionale dei gruppi in
seno alle commissioni del consiglio comunale ancorato all'art. 73 LOC. Tra le
possibili conseguenze negative della sua attuazione egli menziona soprattutto
la modifica dei rapporti di forza in seno alle commissioni e la difficoltà di
funzionamento di organi composti di un numero pari di membri. Il Tribunale
ritiene di dover ritornare sul giudizio, invero piuttosto sommario, espresso
oltre 26 anni orsono, per i motivi che seguono.
4.3. In primo luogo é dubbio che il comune ticinese fruisca
di autonomia nello specifico campo della ripartizione dei seggi in seno alle
commissioni del consiglio comunale (cfr. sul concetto di autonomia i rinvii in
RDAT I-1998 N. 5 consid. 1c). Come é stato spiegato quella ripartizione, che
costituisce un prolungamento della materia elettorale, é difatti regolamentata
in maniera dettagliata dall'art. 73 LOC. Corrobora ulteriormente questo dubbio
il fatto che in tempi recenti, in accoglimento dell'iniziativa parlamentare 18
aprile 1994 presentata nella forma elaborata dall'on. __________ e cofirmatari,
con modifica 7 novembre 1994 dell'art. 73 LOC il Gran Consiglio abbia
introdotto la facoltà a livello di consiglio comunale di costituire gruppi
misti per raggiungere la soglia di accesso alle commissioni (capoverso 3), con "l'importante
effetto di aprire l'ambito commissionale ad altre forze minoritarie, magari
rappresentate da persone con notevoli conoscenze specifiche, favorendo nel
contempo il dibattito politico e democratico in sede comunale" (cfr.
Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa in rassegna, del 22 giugno
1994, RVGC, sessione ordinaria autunnale 1994, vol. 1, pag. 93 in fine; nello
stesso senso il Rapporto della Commissione della legislazione, del 30 settembre
1994, RVGC cit., pag. 95 segg.). Questo quesito non merita comunque maggior
approfondimento e tantomeno risposta ai fini del presente giudizio. In effetti,
dovesse anche sussistere autonomia in questo specifico ambito, il comune é
comunque tenuto ad ossequiare il diritto di rango superiore. Un comune non é
difatti legittimato, nemmeno appellandosi ad un'asserita autonomia, ad emettere
una regolamentazione contraria al diritto cantonale (art. 16 cpv. 2 della
costituzione cantonale, 1 LOC). Questo significa che il comune di __________ non
era comunque sia facoltizzato a derogare con normativa propria (art. 44 RC) al
principio della rappresentanza proporzionale dei gruppi in seno alle
commissione del consiglio comunale istituito (senza eccezioni) all'art. 73 LOC.
La circostanza, ricordata dalla sezione degli enti locali nel parere 18 giugno
1996, secondo cui una regolamentazione identica a quella avversata sia contemplata
dall'art. 22 cpv. 2 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il
Consiglio di Stato del 7 novembre 1984, giusta il quale, una volta effettuata
la ripartizione dei seggi tra i gruppi secondo il sistema proporzionale
"Il Gran Consiglio può decidere di assegnare in una o
più commissioni non permanenti un seggio supplementare a deputati non formanti
gruppo parlamentare"
non permette di contrastare questa conclusione, ma anzi l'avvalora,
mettendo in risalto la differente impostazione, operata dal Gran Consiglio, tra
la regolamentazione della composizione delle commissioni dei consigli comunali
rispetto a quella delle sue commissioni non permanenti, per la cui nomina ha
istituito la possibilità di derogare al principio della rappresentanza proporzionale.
Questo significa, in termini pratici, che anche la possibilità per gli eletti
in consiglio comunale che non formano gruppo di accedere alle commissioni,
qualora il consiglio comunale stesso lo decidesse, é subordinata ad una
modifica dell'art. 73 LOC: deve pertanto essere sancita da parte del Gran
Consiglio.
-
Sulla scorta di quanto
precede il ricorso deve essere accolto e le decisioni impugnate, fondate su di
una disposizione illegittima in quanto contraria al diritto cantonale (art. 61
PAmm), annullate.
-
Dal momento che il comune
di __________, soccombente, non é intervenuto a tutela di interessi economici,
può essere sollevato dal pagamento di una tassa di giudizio e delle spese (art.
28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti gli art. 1, 73, 208,
209 LOC, 3, 18, 28, 46, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso é accolto.
§. Sono pertanto annullate la risoluzione 3 giugno 1998 (n. 2455)
del Consiglio di Stato e la deliberazione 6 aprile 1998 con cui il consiglio
comunale di __________ ha deciso di assegnare a favore della __________ un
seggio supplementare in seno alla commissione speciale per l'esame del PR/PPN
-
Non si prelevano tassa di
giudizio né spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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