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Numero d'incarto:
52.1998.177
Data decisione, Autorità:
19.05.2000, TRAM
Incarto n.
52.1998.00177
Lugano
19 maggio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 25 giugno 1998 di
entrambi patrocinati dall'avv. __________
contro
la risoluzione 10 giugno 1998 (n. 2666) del
Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso degli insorgenti contro la
decisione 18 marzo 1998 con cui il municipio di __________ ha respinto la
domanda dei ricorrenti volta a sottoporre a permesso di costruzione alcune
trasformazioni attuate dalla __________ nello stabile di loro proprietà
(part. n. __________ RF);
viste le risposte:
-
7 luglio 1998 del
Consiglio di Stato,
-
5 agosto 1998 della
__________,
-
19 agosto 1998 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che __________ e __________ sono
comproprietari di uno stabile situato a __________ nella zona del nucleo (part.
n. __________ RF);
che il locale a pianterreno, adibito a
negozio di generi alimentari, è stato locato nel 1993 alla __________, gerente
dell'attiguo bar __________;
che nel gennaio del 1998 i ricorrenti hanno
constatato che la __________ aveva intrapreso lavori di trasformazione del negozio,
praticando fra l'altro alcuni fori nelle pareti, allo scopo di adibirlo - come
annunciato pubblicamente - alla vendita di specialità gastronomiche e pizze da
asportare;
che __________ e __________ hanno chiesto al
municipio di intervenire nei confronti della __________, esigendo l'inoltro di
una domanda di costruzione per cambiamento di destinazione da negozio a
cucina/pizzeria del bar attiguo; nel frattempo hanno chiesto al Pretore lo
sfratto della locataria;
che con decisione 18 marzo 1998 il municipio
ha respinto la richiesta, ritenendo che la __________ stesse eseguendo soltanto
lavori interni, non soggetti a permesso di costruzione;
che con giudizio 10 giugno 1998 il Consiglio
di Stato ha confermato il provvedimento, escludendo a sua volta che i lavori in
oggetto integrassero gli estremi di un cambiamento di destinazione;
che contro il predetto giudizio governativo
__________ e __________ sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che fosse annullato e che fosse accertato che i lavori intrapresi e
nel frattempo sospesi per ordine del Pretore erano soggetti a permesso di
costruzione;
che al ricorso si sono opposti il Consiglio
di Stato, il municipio e la __________, con argomenti che non occorre
riassumere;
che la __________ è nel frattempo fallita ed
è stata radiata d'ufficio dal registro di commercio (art. 66 ORC);
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale è data (art.
21 cpv. 1 LE) e legittimazione dei ricorrenti certa (art. 43 PAmm);
che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm), è dunque ricevibile in ordine;
che, date le circostanze, il giudizio può
essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria;
che la licenza edilizia è necessaria per la
costruzione, la rinnovazione, la trasformazione anche parziale, ivi compreso il
cambiamento di destinazione, e la demolizione di edifici ed impianti di
qualsiasi genere (art. 1 cpv. 2 LE; 4 lett. a RLE);
che soggiacciono in particolare a permesso
di costruzione secondo la procedura della notifica i lavori di rinnovazione e
di trasformazione, senza modifica sostanziale dell'aspetto esterno o della
destinazione e dell'aspetto generale di edifici e impianti (art. 6 cpv. 1 cifra
1 RLE);
che per cambiamento di destinazione si
intende un cambiamento delle modalità di utilizzazione di un edificio o di un
impianto che richiama l'applicazione di norme di diritto materiale diverse da
quelle applicabili rispetto all'uso anteriore e che comporta una variazione
nell'uso delle opere di urbanizzazione o ingenera altre ripercussioni
sull'ambiente circostante;
che non soggiacciono invece a licenza
edilizia i lavori di ordinaria manutenzione che non modificano né l'aspetto
esterno, né la destinazione degli edifici e impianti (art. 3 cpv. 1 lett. a
RLE), le piccole trasformazioni all'interno dei fabbricati, come lo spostamento
di pareti e porte (art. 3 cpv. 1 lett. b RLE);
che le tavole processuali non forniscono in
concreto sufficienti elementi per accreditare la tesi dei ricorrenti;
che la sostituzione di parte dell'arredo,
l'installazione di un bancone refrigerante e di un forno elettrico per la
cottura di pane e pizze, l'adattamento dell'impianto elettrico, la posa di
luci, ventilatori ed altoparlanti configurano modifiche di minima entità non
soggette a permesso di costruzione;
che la trasformazione di un negozio di
generi alimentari in uno spaccio di specialità gastronomiche non integra gli
estremi di un cambiamento di destinazione soggetto a licenza edilizia;
che una simile modifica delle modalità di
utilizzazione non incide in misura significativa né sulle opere di
urbanizzazione e non comporta nemmeno una variazione significativa delle
ripercussioni ingenerate sull'ambiente circostante;
che nella misura in cui non è diventato
privo d'oggetto il ricorso va quindi respinto;
che la tassa di giustizia e le ripetibili
sono poste a carico dei ricorrenti siccome soccombenti;
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 400.- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno
fr. 400.- al comune di __________ a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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