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Numero d'incarto:
52.1998.188
Data decisione, Autorità:
14.12.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00188
Lugano
14 dicembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 7 luglio 1998 di
__________ e __________
patrocinati
dall'avv. __________
contro
la
risoluzione 17 giugno 1998 (n. 2776) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 16 gennaio
1998 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia
di mancato rinnovo del permesso di dimora;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) __________ e __________
nata __________, cittadini turchi con passaporto speciale (diplomatico), sono
entrati in Svizzera il 13 gennaio 1991 per soggiornare presso la figlia di cittadinanza
elvetica __________ per motivi di cura. L'altro figlio __________, anch'esso
cittadino svizzero naturalizzato, risiede nel Canton __________.
A partire da tale data, e vista la garanzia data dalla figlia
di provvedere al loro sostentamento e che i genitori avrebbero lasciato la
Svizzera dopo sei mesi, l'allora Ufficio cantonale degli stranieri e dei
passaporti ha rilasciato ai coniugi __________ un permesso di dimora ex art. 36
OLS (altri stranieri che non esercitano un'attività lucrativa) per soggiorno
temporaneo a scopo di cura valido fino al 12 luglio 1991. Il permesso è stato
in seguito prorogato sino al 12 luglio 1992 a causa della degenza in ospedale
del marito e dell'imminente terapia chirurgica a cui si doveva sottoporre la
moglie. I coniugi hanno lasciato la Svizzera il 17 novembre 1991 per rientrare
in __________.
b) Il 28 luglio 1992 i coniugi __________ sono rientrati in
Svizzera, chiedendo il 12 agosto successivo il rilascio di un permesso di
dimora temporaneo di sei mesi a scopo di cura. Nell'istanza, la figlia
__________ ha sottoscritto che si sarebbe presa a carico tutte le spese
relative come pure la responsabilità degli stessi. Gli interessati hanno
altresì ottenuto il sollecitato permesso, valido sino al 27 gennaio 1993. Il 29
ottobre 1992 __________ è stata ricoverata presso l'Ospedale
"" ed è stata trasferita il 25 novembre successivo nella
Clinica "", dove è rimasta fino al 22 dicembre seguente. A
seguito di tali eventi, dopo aver raccolto i vari preavvisi del medico
cantonale, la Sezione degli stranieri ha accolto le successive richieste di
rinnovo del permesso di dimora (soggiorno temporaneo per ragioni di cura) dei
coniugi __________ alle scadenze 30 giugno e 31 dicembre 1993, 30 giugno 1994 e
31 ottobre 1994 (L), nonché al 31 ottobre 1995, 31 ottobre 1996 e 30 aprile
1997 (B). A tale scopo l'autorità competente ha dato rilevanza allo scritto 14
dicembre 1993 della figlia degli interessati, la quale ribadiva che avrebbe
provveduto sia ad alloggiare i suoi genitori (2 locali a fr. 850.– mensili) sia
a mantenerli.
c) A partire dal giugno 1995 i coniugi __________ hanno
chiesto prestazioni assistenziali pubbliche in quanto la figlia, rimasta senza
attività lucrativa, non poteva beneficiare delle indennità giornaliere erogate
dall'assicurazione. Quest'ultima ha nondimeno comunicato il 1° dicembre 1995
all'Ufficio regionale degli stranieri che la situazione era da considerarsi
provvisoria.
Il 24 ottobre 1996 la Sezione degli stranieri ha ammonito
__________ per non aver più accordato le garanzie sottoscritte il 14 dicembre
1993 relative agli oneri economici dei genitori, caduti in quel momento a
carico dell'assistenza. E' pure stata informata che qualora nel corso dei
successivi mesi la situazione attuale non si fosse modificata, si sarebbe
provveduto a revocare i permessi concessi ai suoi genitori. Il 6 novembre 1996
la figlia degli interessati ha segnalato che a causa di una depressione dovuta
alla situazione sanitaria dei genitori non era in grado di svolgere un lavoro
che le permettesse di assisterli anche finanziariamente. Ha anche informato che
a quel momento svolgeva un corso di contabilità che a fine formazione le avrebbe
consentito di ottenere un posto alle dipendenze della ditta dei parenti del
marito. Il 7 novembre 1997 l'allora Ufficio dell'assistenza sociale (UCAS) ha
comunicato alla Sezione degli stranieri che il debito dei coniugi __________
nei confronti della Stato ammontava a fr. 30'242.75 e che mensilmente venivano
loro riconosciuti gli oneri cassa malati e partecipazioni mediche, come pure
fr. 900.– per tutte le necessità dell'economia domestica.
B. Preso atto di queste
risultanze come pure dell'ammonimento alla figlia del 24 ottobre 1996, la
Sezione degli stranieri ha respinto il 16 gennaio 1998 la domanda di rinnovo
del loro permesso di dimora per motivi di cura presentata il 15 aprile 1997 dai
coniugi __________. Fondandosi sull'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, l'autorità ha
in sostanza dato rilevanza al fatto che gli istanti erano ancora al beneficio
di prestazioni assistenziali e che non sussistevano elementi atti a ritenere
che potessero restituire la somma ricevuta fino a quel momento.
C. Con giudizio 17 giugno 1998,
il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta decisione, respingendo l'impugnativa
contro di essa interposta dagli interessati il 3 febbraio precedente.
L'Esecutivo cantonale ha considerato che le garanzie date
dalla figlia dei ricorrenti di provvedere alle spese per il loro sostentamento
e l'alloggio erano state disattese. Ha pure dato rilievo al fatto che
l'ammonimento alla figlia, nonché il nuovo lavoro reperito nel frattempo da
quest'ultima il 1° luglio 1997, non avevano permesso ai genitori di uscire
dallo stato di indigenza continuo e rilevante, tanto che i versamenti assistenziali
assommavano al 31 dicembre 1997 a fr. 32'910.– e che alcun rimborso fu effettuato.
Il Governo è infine giunto alla conclusione che l'interesse pubblico al non
rinnovo del permesso prevaleva su quello privato. Ha pure dato rilievo al fatto
che le cure potevano essere operate in Svizzera nell'ambito delle usuali norme
di polizia degli stranieri e che un rientro in patria, dove vive ancora un
fratello, era esigibile. Ha nondimeno indicato che, in caso di impossibilità
oggettiva e concreta di rientro, potevano chiedere all'autorità competente di
essere posti al beneficio dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Ha quindi
concluso considerando la decisione dipartimentale legittima, adeguata alle
circostanze ed ossequiosa del principio della proporzionalità.
Preso atto della predetta pronunzia, la Sezione degli
stranieri ha ordinato ai ricorrenti di lasciare il territorio del Cantone
Ticino entro il 31 agosto 1998.
D. Contro la predetta pronuncia
governativa, __________ e __________ insorgono ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo
del loro permesso di dimora a scopo di cura.
Sostengono che nel caso di
specie i presupposti per l'ottenimento del permesso sarebbero adempiuti.
Contestando le argomentazioni delle autorità inferiori a fondamento delle loro
rispettive decisioni, gli insorgenti precisano che la loro età e la loro
situazione di saluta precaria, oltre al fatto di non esercitare attività
lucrativa, giustificherebbero il rinnovo del permesso annuale (B). Ritengono
inoltre che l'autorità doveva raccogliere il consenso delle autorità turche per
permettere il loro rimpatrio. Adducono che in tutti i casi la situazione di
indigenza non sarebbe continua e rilevante, segnatamente perché la figlia ha
trovato lavoro, potendo così provvedere alle loro future spese di mantenimento
nonché rimborsare regolarmente il debito accumulato. Sostengono pure che
l'interesse privato sarebbe prevalente, viste le difficoltà di rientro in
patria a seguito delle loro precarie condizioni di salute.
Con istanze pedisseque al gravame, chiedono che a quest'ultimo
sia formalmente conferito effetto sospensivo, nonché di essere posti al
beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. All'accoglimento del gravame
si oppongono sia la Sezione degli stranieri sia il Consiglio di Stato adducendo
delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di
polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento
la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che
l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della
legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di
dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un
simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare
del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a,
388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Nel caso specifico, i ricorrenti non possono prevalersi
di una disposizione particolare del diritto federale né di un trattato tra la
Confederazione Svizzera e la Turchia, da cui potrebbe derivare un diritto al
rilascio o al rinnovo di un'autorizzazione di soggiorno.
1.4. Gli stranieri possono, a seconda delle circostanze,
prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art.
8 CEDU per opporsi all'eventuale separazione della famiglia e ottenere un
permesso di dimora. Affinché tale norma sia applicabile, occorre tuttavia che
tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona della sua
famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera (ad esempio,
straniero titolare di un permesso di domicilio o cittadino svizzero) esista una
relazione stretta, intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid.
e; 119 Ib 93 consid. 1b). Come il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare,
le relazioni familiari protette dall'art. 8 CEDU sono anzitutto quelle tra
coniugi e quelle tra genitori e figli minorenni, che vivono in comunione
domestica. Trattandosi di persone che non fanno parte del nucleo familiare vero
e proprio e con le quali non vi è (più), di regola, una comunione domestica, vi
è una relazione familiare protetta quando lo straniero che domanda un permesso
di soggiorno si trova nei confronti del familiare che risiede in Svizzera in un
rapporto così stretto che si deve parlare di un vero e proprio rapporto di dipendenza.
Secondo la giurisprudenza, una tale relazione può risultare dalla necessità di
specifiche cure o da un bisogno di assistenza come, ad esempio, in caso di
handicap fisico o psichico oppure in caso di grave malattia; trattandosi di
persone anziane, vi è un tale rapporto quando le stesse non possono più vivere
in modo indipendente o necessitano di cure a causa della loro età (DTF 120 Ib
261 consid. 1e). In mancanza di un tale rapporto di dipendenza, il rifiuto
dell'autorizzazione non lede l'art. 8 CEDU e il ricorso di diritto
amministrativo è irricevibile (DTF 120 Ib 260 consid. 1d; 115 Ib 4 consid. 2).
In concreto, la figlia dei ricorrenti è cittadina svizzera:
il primo presupposto per poter appellarsi all'art. 8 CEDU è quindi soddisfatto.
Osservato poi che gli insorgenti vivono presso di lei dall'agosto 1992, si può
senz'altro considerare che esiste tra di loro una relazione stretta, intatta ed
effettivamente vissuta. Rimane da vagliare se i ricorrenti si trovino in uno
stato di dipendenza nel senso descritto in precedenza.
E' incontestato che il ricorrente soffre di una grave
cardiopatia ischemica, di una sindrome lombovertebrale, di gonartrosi bilaterale,
di insufficienza venosa cronica e di una calcolosi reno-ureterale per la quale
è sottoposto ad un intervento di radiolitotripsia. E' inoltre affetto da
sindrome di Alzheimer (doc. 8). La ricorrente soffre dal canto suo di carcinoma
del colon, di cardiopatia ischemica e ipertensiva con insufficienza cardiaca,
di diabete mellito tipo II, di sindrome panvertebrale su grave osteoporosi e
processi degenerativi della colonna, e del morbo di Parkinson. Inoltre la vista
in un occhio è solo del 30% mentre non vede nulla con l'altro (doc. 9).
Considerata in particolare anche la loro età, non si può mettere in dubbio che
essi non sono in grado di vivere da soli né di provvedere autonomamente al proprio
sostentamento. E' quindi pacifico che gli interessati si trovano in uno stato
di dipendenza. Essi possono di conseguenza richiamarsi all'art. 8 CEDU al fine
di ottenere il rilascio di un permesso di dimora. Sapere poi se questo diritto
sussista è un problema di merito, non di ammissibilità (DTF 120 Ib 8 consid. 1;
119 Ib 419 consid. 2c). Ne discende che, nel caso specifico, la via del ricorso
di diritto amministrativo è data (DTF 122 II 5 consid. e con rinvii).
1.5. Il gravame è inoltre tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e
la legittimazione degli insorgenti certa (art. 43 PAmm). L'impugnativa può
infine essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1
PAmm).
-
Il diritto al rispetto
della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto.
Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2
CEDU in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca
una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale,
l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati,
la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle
libertà altrui. La questione se un permesso di soggiorno vada rilasciato in
base all'art. 8 CEDU va vagliata effettuando una ponderazione di tutti gli
interessi pubblici e privati in gioco. In particolare, è nell'ambito di questa
ponderazione che dev'essere attentamente esaminato se i ricorrenti possano
tornare in __________, ossia se, in tale paese, risiedono parenti o familiari
con cui intrattengono strette relazioni e che potrebbero prendersi cura di
loro, accogliendoli presso di loro o trovando una struttura adatta alle loro necessità.
E' anche in tale ambito che dev'essere accuratamente appurato se vi è il rischio
che i ricorrenti, rimanendo in Svizzera, chiedano prestazioni assistenziali
(DTF 122 II 1 consid. 2 e rinvii).
-
Non risulta innanzitutto
che gli insorgenti siano autosufficienti finanziariamente, tanto che è la
figlia che sin dall'inizio ha garantito il loro sostentamento. Ne consegue che
la situazione economica di quest'ultima è rilevante ai fini del rinnovo dei
permessi sollecitati.
Dall'incarto emerge che i ricorrenti, a partire dal 1° giugno
1995, hanno beneficiato delle prestazioni assistenziali e meglio per gli oneri
di cassa malati e partecipazioni mediche come pure fr. 900.– mensili per tutte
le necessità dell'economia domestica (v. scritto 7 novembre 1997 dell'UCAS). Il
4 giugno 1998 l'Ente assistenziale ha informato che i ricorrenti hanno
percepito fino al 31 dicembre 1997 la somma complessiva di fr. 32'910.–, che
non è mai stata rimborsata nemmeno parzialmente. Tali risultanze portano a
ritenere che gli insorgenti si sono trovati a carico dell'assistenza pubblica
in maniera continua (dal 1995) e per una somma rilevante (fr. 32'910.– al 31
dicembre 1997).
Occorrerebbe ora accertare se è ipotizzabile a corto termine
un rimborso del debito assistenziale e la completa affrancazione dalla
situazione d'indigenza, ossia se non vi sarà più in futuro il rischio di dover
ricorrere nuovamente a tali prestazioni. Tali questioni non vanno tuttavia
accertate in questa sede per le ragioni che seguono.
- Come indicato dianzi, il
permesso di soggiorno va rilasciato in base all'art. 8 CEDU previa ponderazione
di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco.
A tale proposito risulta
che le autorità inferiori, contrariamente alle precedenti richieste di rinnovo,
non hanno valutato attentamente se i ricorrenti necessitino assolutamente delle
cure. Va infatti ricordato che gli interessati erano stati autorizzati a soggiornare
in Svizzera a causa dello loro precarie condizioni di salute accertate dal medico
cantonale, non per altri motivi.
Le autorità inferiori,
decidendo il rimpatrio degli insorgenti, non hanno nemmeno verificato se un
loro rientro in __________, dove risiederebbero alcuni famigliari e segnatamente
un fratello del ricorrente, è sostenibile dal punto di vista medico, ossia se
possano sopportare il viaggio senza il rischio di compromettere il loro stato
di salute, indipendentemente dall'esistenza o meno di strutture sanitarie nella
loro regione d'origine.
Il Consiglio di Stato e la
Sezione degli stranieri hanno solamente avanzato l'ipotesi che i ricorrenti
avrebbero nondimeno la possibilità di venire in Svizzera per curarsi
nell'ambito delle usuali norme di polizia degli stranieri e, in caso di
inesigibilità del rientro, di richiedere l'ammissione provvisoria in Svizzera.
Orbene, prima di ventilare l'ipotesi del beneficio di un permesso (F), le
autorità inferiori avrebbero dovuto procedere ad accertare le circostanze testé
elencate, così da poter compiutamente applicare l'art. 8 CEDU. Esse dovranno
altresì aggiornare la verifica circa la situazione economica dei ricorrenti e
della loro figlia, per constatare se sono sempre esposte al rischio di cadere
nell'assistenza pubblica.
-
In simili circostanze ben
si giustifica di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti
all'autorità inferiore affinché provveda a completare l'inchiesta quo allo
stato di salute dei ricorrenti e ad aggiornare le informazioni sulla loro
situazione economica.
-
Con l'emanazione del
presente giudizio, la domanda di effetto sospensivo diviene priva di oggetto.
-
Visto l'esito del ricorso,
si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Dato inoltre
che gli insorgenti, assistiti da un avvocato libero professionista (v. STA 3
giugno 1998 in re G.), versano in precarie condizioni economiche, la domanda di
assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio può essere accolta.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30,
31, 43, 47, 60, 61, 64 e 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 17 giugno 1998 (n.
2776) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono ritornati al
Consiglio di Stato affinché proceda ad ulteriori accertamenti come illustrato
nei considerandi.
-
Non si prelevano tasse né
spese di giustizia.
-
La domanda di ammissione al
beneficio dell'assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio dell'avv.
__________, è accolta.
§. Di conseguenza il patrocinatore è invitato a trasmettere al
Tribunale cantonale amministrativo la propria nota professionale relativa alla
procedura avanti a questa sede.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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