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Numero d'incarto:
52.1998.202
Data decisione, Autorità:
11.03.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00202
Lugano
11 marzo 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 21 luglio 1998 di
e __________
contro
la
risoluzione 7 luglio 1998 (3181) del Consiglio di Stato che ha respinto il
loro ricorso 6 febbraio 1996 contro la decisione 31 gennaio 1996 con cui il
municipio di __________ ha respinto la loro domanda di esonero dal pagamento
dell'imposta comunale per la quotaparte destinata al finanziamento della
locale parrocchia;
viste le risposte:
-
5 agosto 1998 del Consiglio di
Stato;
-
10 agosto 1998 del Consiglio parrocchiale
di __________;
-
24 agosto 1999 del Comune di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto,
che, con scritto 2 ottobre
1995, __________ ed __________, domiciliati a __________, hanno sollecitato il
municipio di __________ ad esonerarli dal pagamento dell'imposta comunale per
la quotaparte destinata al finanziamento della locale parrocchia, adducendo di
non far parte della locale comunità cristiana;
che, con decisione 31
gennaio 1996, il municipio di __________ si è rifiutato di dar seguito alla
menzionata domanda, per il motivo che il contributo versato annualmente a
favore della parrocchia derivava dall'incameramento dei beni di quest'ultima;
che, con ricorso 6
febbraio 1996 fondato sull'art. 49 Cost., __________ ed __________ sono insorti
innanzi al Consiglio di Stato contro la decisione municipale appena ricordata,
al quale hanno domandato di annullarla e di concedere loro la possibilità di
dedurre dall'imposta comunale, a partire dal 1995, la percentuale risultante
dalla divisione dell'importo del contributo versato dal comune alla parrocchia
per il gettito fiscale annuo del comune accertato in sede di consuntivo;
che, con risoluzione 7
luglio 1998, il Consiglio di Stato, accertata la competenza a decidere il
gravame, lo ha respinto, perché l'obbligo del comune nei confronti della
parrocchia derivava effettivamente da un incameramento dei beni di quest'ultima;
che, con ricorso 21 luglio
1998, __________ ed __________ sono insorti innanzi a questo Tribunale avverso
il giudicato governativo, del quale domandano l'annullamento per motivi che non
è necessario riassumere ai fini del giudizio;
che il Consiglio di Stato
ha sollecitato la reiezione del ricorso, il municipio di __________ si è
rimesso al giudizio del Tribunale mentre che il consiglio parrocchiale ha
comunicato di non avere osservazioni da presentare sul contenzioso;
che, nella misura in cui
il Consiglio di Stato ha fondato la competenza a decidere sull'art. 208 cpv. 1
LOC, anche la competenza di questo Tribunale è data in virtù della stessa
disposizione;
che il ricorso è del pari
tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art.
43 PAmm);
che, giusta l'art. 208
cpv. 1 LOC, contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al
Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale
amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti;
che l'appena menzionata
disposizione legale, la quale prevede l'impugnabilità di tutte le decisioni
degli organi comunali dapprima innanzi al Governo e, in seconda istanza,
davanti al Tribunale amministrativo, ha carattere di legge generale;
che talune leggi
istituiscono delle deroghe a questa regola generale per le materie della stesse
trattate;
che, per quanto qui
interessa, l'art. 299 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) stabilisce
che contro la decisione di assoggettamento e il calcolo dell'imposta comunale è
dato reclamo al municipio, contro la cui decisione può essere inoltrato ricorso
alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello;
che, inoltre, per quanto
concerne le imposte comunali, in mancanza di norme particolari sono applicabili
a titolo sussidiario, per analogia, le disposizioni in materia di imposte
cantonali (art. art. 275 LT);
che nel concreto caso la
richiesta 2 ottobre 1995 dei ricorrenti concerneva di tutta evidenza il calcolo
dell'imposta comunale che li riguardava, della quale essi sollecitavano una
modifica;
che, pertanto, contro la
decisione 31 gennaio 1996 con cui il municipio di é rifiutato di dar seguito
alla loro richiesta doveva essere esperito un ricorso alla Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello (cfr. STA inedita 2 febbraio 1983 in re comune
di __________, consid. C e D, relativa alla LT 1976; inoltre, nello stesso
senso, per il diritto vigente, la sentenza della Camera di diritto tributario
pubbl. in RDAT I-1993 N. 19t);
che, di conseguenza, a
torto il Consiglio di Stato ha ammesso la competenza a decidere il gravame 6
febbraio 1996;
che il suo giudizio deve
essere annullato, in quanto lesivo del diritto (art. 61 PAmm), ed il ricorso 6
febbraio 1996 trasmesso alla Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello in applicazione dell'art. 4 PAmm;
che il Tribunale prescinde
dal prelievo di una tassa di giudizio (art. 28 PAmm);
che per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC, 299 LT, 2, 4, 18, 28, 43, 46, 61 PAmm
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§
La risoluzione 7 luglio 1998 (3181) del Consiglio di Stato è annullata.
§§ Il
ricorso 6 febbraio 1996 di __________ e __________, indirizzato al Consiglio di
Stato, contro la decisione 31 gennaio 1996 con cui il municipio di __________
ha respinto la loro domanda di esonero dal pagamento dell'imposta comunale per
la quotaparte destinata al finanziamento della locale parrocchia è trasmesso
per competenza alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello.
-
Non si preleva una tassa di
giudizio.
-
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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