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Numero d'incarto:
52.1998.215
Data decisione, Autorità:
17.05.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00215
Lugano
17 maggio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza
Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 14 agosto 1998 di
Comune
di __________
contro
la
decisione 24 giugno 1998, no. 2899, del Consiglio di Stato, che ha annullato
la risoluzione 24 febbraio 1998, con la quale il Dipartimento delle
istituzioni aveva autorizzato la demarcazione di due stalli di posteggio
sulla piazza di giro al mappale no. __________ RF di __________;
viste le risposte:
· 18 agosto 1998 del Dipartimento delle istituzioni,
Ufficio dei permessi e dei passaporti;
· 2 settembre 1998 del Consiglio di Stato;
· 28 agosto 1998 di __________ e __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Via __________ a __________
(mappale no. __________ RF), è una strada comunale senza uscita di m 4 di
larghezza, che serve i seguenti fondi:
·
no. __________ di proprietà di __________;
·
no. __________ di proprietà di __________;
·
no. __________ di proprietà di __________;
·
no. __________ di proprietà di __________;
·
no. / di proprietà di __________.
La strada e le particelle si trovano in zona residenziale ed
i sedimi no. __________, __________ e __________ RF sono edificati. La strada
termina con un allargamento in corrispondenza del mappale no. __________ RF e
di fronte al terreno no. __________ RF. La piazza di giro è lunga m 12.5 e
larga m 9.5, pari ad una superficie di circa 135 mq.
B. a) __________ e __________
si sono rivolte più volte al municipio di __________ (verbalmente o per
iscritto, cfr. lettere 3 e 22 aprile 1997), in quanto l'utilizzo della piazza
di giro era ostacolato dallo stazionamento di autovetture di proprietà di
__________.
b) Con scritto 16 maggio 1997 il municipio di __________ ha riconosciuto
che lo spiazzo non è sufficientemente ampio per invertire la marcia con una
sola manovra e che alcuni conducenti invadono parzialmente il sedime di
proprietà della signora __________ per eseguire l'inversione di marcia.
L'autorità comunale ha dunque informato quest'ultima che la situazione sarebbe
stata risolta mediante la posa di segnaletica orizzontale per garantire lo
spazio d'inversione, nonché la formazione di due o tre posteggi pubblici.
C. a) Il 23 dicembre 1997 il
municipio di __________ ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni, Ufficio
permessi e passaporti (in seguito: Ufficio), l'autorizzazione per la
demarcazione di due posteggi sul lato nord-ovest dell'area.
b) Il 26 gennaio 1999 l'ufficio permessi e passaporti ha
comunicato al comune di __________ di essere giunto alla conclusione che il
correttivo prospettato avrebbe impedito la manovra d'inversione di marcia, in
quanto le dimensioni dell'area sono già inferiori alle misure minime previste
dalle norme tecniche VSS. L'autorità dipartimentale ha informato il comune di
essere intenzionata ad apporre in loco un segnale di "divieto di
posteggio" (no. 2.50) con tavola complementare "piazza di giro"
al fine di risolvere il problema.
c) Dopo esperimento di un sopralluogo in data 17 febbraio
1998, l'Ufficio ha modificato il proprio parere e con decisione 24 febbraio
1998 ha autorizzato la segnaletica richiesta.
D. a) Con ricorso 12 marzo 1998
__________ e __________ hanno adito il Consiglio di Stato, chiedendo
l'annullamento della risoluzione impugnata. In sostanza esse hanno addotto che
la creazione di due posteggi diminuirebbe ulteriormente l'esigua superficie a
disposizione dei conducenti e renderebbe particolarmente difficoltoso, se non
addirittura impossibile, eseguire la manovra d'inversione di marcia, scopo per
il quale è stata realizzata la piazza di giro. Non solo la fluidità del
traffico sarebbe compromessa, bensì si renderebbe impraticabile l'accesso con
mezzi agricoli al mappale no. __________, necessari per la sua manutenzione.
Non vi sarebbe inoltre alcun fabbisogno pubblico di aree di parcheggio,
disponendo i fondi confinanti con via __________ di superfici di parcheggio
sufficienti.
b) Ad eccezione di
__________ che non ha presentato osservazioni, gli altri interessati, ossia
__________ ed __________, hanno postulato la reiezione del gravame.
c) Il 24 giugno 1998 il Consiglio di Stato ha accolto il
gravame ed annullato la decisione municipale. L'Esecutivo cantonale ha in
sostanza ritenuto che la creazione di nuovi posteggi non è giustificata da
alcun interesse pubblico, disponendo i fondi confinanti di sufficiente spazio
di posteggio. L'intervento prospettato sarebbe per di più inadeguato, ritenuto
che la manovra d'inversione verrebbe resa alquanto difficoltosa. Al fine di
risolvere il problema dei posteggi abusivi basterebbe apporre un segnale di
divieto di posteggio, misura meno incisiva ma ugualmente efficace.
E. Contro tale decisione il
comune di __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo
postulandone l'annullamento.
Ammette che la piazza di giro a causa delle sue ridotte dimensioni
non permette l'inversione di marcia con una sola manovra. Tuttavia la
formazione di due posteggi non altererebbe in alcun modo l'attuale possibilità
d'inversione né tanto meno impedirebbe l'accesso al fondo no. __________ RF. La
formazione di due stalli impedirebbe ulteriori stazionamenti di autoveicoli,
garantendo ordine sulla piazza ed un facile accesso ai fondi limitrofi.
Le norme VSS richiamate dal Consiglio di Stato nella propria
decisione, non sarebbero applicabili alla fattispecie, in quanto si riferiscono
alla manovra di veicoli pesanti, mentre via __________ è utilizzata unicamente
da veicoli leggeri che necessitano di minor spazio di manovra.
F. Il Consiglio di Stato si
riconferma nelle conclusioni poste a fondamento della propria decisione e
chiede che il gravame sia respinto. Allo stesso risultato pervengono __________
e __________, richiamando le motivazioni esposte dinanzi all'Esecutivo
cantonale. L'ufficio dei permessi e dei passaporti si rimette al giudizio di
questo Tribunale.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dagli art. 106 cpv. 2 LCStr e 10 cpv. 2
LALCStr. Il comune di __________ è legittimato a ricorrere giusta l'art. 3 cpv.
4 ultimo periodo LCStr. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e
può essere evaso sulla base degli atti.
-
Giusta l'art. 3 cpv. 2
primo periodo LCStr i cantoni possono vietare, limitare o disciplinare la
circolazione su determinate strade. I capoversi 3 e 4 dell'art. 3 LCStr prescrivono
entro quali limiti i cantoni possono adottare tali prescrizioni e quali sono i
mezzi d'impugnativa contro le loro decisioni. L'art. 3 cpv. 3 LCStr prescrive
che la circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi sulle strade non
aperte al grande transito può essere vietata o limitata completamente o
temporaneamente. Il capoverso seguente precisa poi che altre limitazioni o
prescrizioni funzionali possono essere emanate in quanto lo esigano la
protezione degli abitanti o di altri ugualmente toccati dall'inquinamento
fonico od atmosferico, la sicurezza, l'alleviamento o la disciplina del
traffico, la protezione della strada od altre condizioni locali. Per tali motivi,
soprattutto nei quartieri d'abitazione può essere limitato il traffico e
regolato specialmente il posteggio.
Dalla sistematica di tale regolamentazione si evince che i
divieti e le limitazioni della circolazione (art. 3 cpv. 3 LCStr) che, salvi i
diritti costituzionali dei cittadini, i cantoni sono liberi di promulgare per
le strade non aperte al grande transito, devono essere tenuti distinti dalle
prescrizioni intese a disciplinare il traffico (art. 3 cpv. 4 LCStr), che
possono essere promulgate solo alle condizioni stabilite dalla legge (DTF 100
IV 63).
Nella fattispecie è indubbio che la misura in discussione non
ricade sotto l'art. 3 cpv. 3, bensì rappresenta una limitazione funzionale in
quanto dettata da condizioni locali, ovvero i continui posteggi abusivi sulla
piazza di giro. Pertanto essa può essere adottata soltanto alle condizioni più
restrittive stabilite dall'art. 3 cpv. 4 LCStr.
Si ricorda infine che
giusta l'art. 107 cpv. 5 1. periodo OSStr se su un determinato tratto è
necessario ordinare una regolamentazione locale del traffico, bisogna scegliere
la misura che per il raggiungimento dello scopo prefisso cagioni il minimo di
restrizioni (principio della proporzionalità).
- Lo stesso ricorrente
riconosce che nella fattispecie l'adozione della nuova segnaletica ha per scopo
di risolvere la situazione in merito agli abusi lamentati dalle signore
__________ e __________ (cfr. istanza 23 dicembre 1997 indirizzata all'Ufficio).
D'altronde già nella precedente corrispondenza tenuta con queste ultime,
l'insorgente aveva ammesso che la misura oggi avversata è volta a regolarizzare
tale questione.
Ora, dalla planimetria e dalla documentazione fotografica in
atti si evince che già al momento attuale l'inversione di marcia non può essere
effettuata in una sola manovra, bensì è necessario operare una retromarcia.
Qualora venisse adottato il correttivo prospettato, la manovra verrebbe resa
particolarmente difficoltosa, se non addirittura impossibile in particolare per
il transito di mezzi agricoli, e di conseguenza la piazza di giro non adempirebbe
più la funzione per la quale è stata creata. In simili circostanze la
demarcazione di due stalli di posteggio sarebbe d'intralcio alla circolazione e
comprometterebbe la fluidità del traffico.
Tale inconveniente non si presenta invece con la posa di un segnale
di divieto di posteggio. Con l'adozione di questo correttivo l'area di giro
potrà esplicare la funzione per la quale è stata creata, senza che tuttavia
venga ostacolata la semplice sosta per carico e scarico di persone o merci.
Inoltre eventuali abusi potranno così venire sanzionati, dissuadendo potenziali
contravventori dal commettere nuovamente l'infrazione. La demarcazione di due
stalli di posteggio non rappresenta dunque il mezzo meno incisivo per porre
rimedio agli abusi lamentati. Essa non poteva pertanto essere approvata, in
quanto non rispettosa del principio della proporzionalità.
L'autorizzazione non poteva essere rilasciata, anche perché
nei luoghi in questione non vi è alcuna necessità di usufruire del suolo
pubblico per la creazione di nuovi stalli di posteggio, disponendo i fondi
contermini a via __________ di sufficienti spazi o aree già destinate a tale
scopo. D'altronde nessuna delle parti coinvolte nella presente procedura ha mai
asserito il contrario o affermato di dover far capo all'area pubblica per
soddisfare un tale fabbisogno. La misura prospettata non è neppure sorretta da
un confacente interesse pubblico.
In siffatte evenienze la demarcazione di due stalli di
posteggio nei luoghi in esame non soddisfa le esigenze di cui all'art. 3
cpv. 4 LCStr e pertanto non poteva essere approvata.
- Sulla scorta di quanto
precede il ricorso va respinto, confermando la decisione impugnata siccome
immune da violazioni del diritto. Considerato che il comune di __________ non è
insorto per tutelare propri interessi patrimoniali, si prescinde dal prelievo
della tassa di giustizia e delle spese. Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 3 e 106 cpv. 2 LCStr; 107 cpv. 5 OSStr; 10 cpv. 2 LALCStr;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né tasse né
spese. Il comune di __________ rifonderà a __________ e __________ la somma di
fr. 500.-- a titolo di ripetibili.
-
Contro la presente decisione
è dato ricorso al Consiglio federale nel termine di 30 giorni dalla notificazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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