AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.284
Data decisione, Autorità:
28.10.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00284
Lugano
28 ottobre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso del 12 ottobre 1998 di
contro
la
decisione 23 settembre 1998, no. 4297, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa dell'insorgente interposta contro la decisione 11/12 maggio
1998 (ris. mun. no. 204/1998) del municipio di __________ in materia di tasse
di diffida;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
ed in diritto
A. Il
12 ottobre 1998 __________ ha inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo
un ricorso contro la decisione 23 settembre 1998 del Consiglio di Stato.
Al
ricorso non era allegata la decisione impugnata.
B. Il
13 ottobre 1998 questo Tribunale ha scritto al ricorrente quanto segue:
"In
possesso del vostro scritto citato a margine, vi comunichiamo che, conformemente
alle norme stabilite dell'art. 46 della Legge di procedura per le cause amministrative:
Il ricorso deve essere insinuato per iscritto
all'Autorità di ricorso in tante copie quante sono le parti più una per il
giudice, entro 15 giorni dall'intimazione, e, in assenza di questa, dalla conoscenza
della decisione impugnata. Sono riservati i termini previsti da altre leggi.
Esso
deve contenere:
-
la
menzione della decisione querelata;
-
una
concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;
-
una
breve motivazione;
-
le
conclusioni del ricorrente.
Al
ricorso devono essere allegati la decisione querelata ed ogni altro documento.
Richiamato
l'art. 9 PAmm. vi assegnamo un termine di 10 giorni per presentare il ricorso
nella forma di legge, con l'avvertenza che scaduto infruttuosamente tale
termine, lo stesso sarà dichiarato irricevibile.”
C. Il
termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuosamente, in quanto non ha presentato
la decisione impugnata.
D. La
LPAmm all'art. 46 cpv. 3 obbliga il ricorrente ad allegare al ricorso la
decisione impugnata; l'art. 9 prescrive, a sua volta, che i ricorsi i quali non
adempiono ai requisiti di legge sono ritornati all'interessato con l'invito a
rifarli, entro un termine perentorio, con la comminatoria della declaratoria di
irricevibilità.
E. Detta
norma vale non solo quando si giustifica un rinvio del ricorso, ma anche quando
è chiesta la produzione di un atto che necessariamente al ricorso deve essere allegato.
La
presentazione immediata della querelata decisione permette infatti all'autorità
giudicante di decidere sull'ammissibilità o sulla immediata infondatezza della
impugnazione (art. 48 PAmm.).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 9, 28, 43, 46 cpv. 3, 48 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il
ricorso è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia di fr. 100.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster