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Numero d'incarto:
52.1998.288
Data decisione, Autorità:
14.12.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00288
Lugano
14 dicembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 13 ottobre 1998 della
__________ rappr. dallo studio __________
contro
la
decisione 30 settembre 1998, no. 4456, del Consiglio di Stato che annulla
parzialmente la licenza edilizia 2 luglio 1998 rilasciata dal municipio di
__________ all'insorgente per la costruzione di un ascensore sulla part. n.
__________ RFD;
viste le risposte:
-
27 ottobre 1998 di __________
-
28 ottobre 1998 del Consiglio di
Stato, Bellinzona;
-
29 ottobre 1998 del municipio di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 27 aprile 1998 la
__________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire sulla
part. n. __________ RFD un'autorimessa interrata ed un ascensore, che fuoriesce
dal suolo soltanto nella sua parte superiore, sotto forma di torrino. Il
progetto presentato prevede che il manufatto sporga dal terreno sino ad
un’altezza di m 3 oltre il livello del sentiero panoramico che passa
immediatamente a monte (part. no. __________ RFD).
Alla domanda si è opposta __________, proprietaria di un
fondo contermine (part. n. __________ RFD), ravvisando nella sporgenza del torrino
una violazione delle norme che proteggono la vista dalle strade panoramiche.
B. Con decisione 2 luglio 1998
il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo
l'opposizione della vicina. In sostanza, l'autorità comunale ha ritenuto che il
torrino, configurabile alla stregua di un corpo tecnico, non soggiacesse alle
norme sull'altezza e sulla protezione dei punti panoramici.
C. Con giudizio 30 settembre
1998 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa inoltrata
dall'opponente avverso la controversa licenza, annullandola limitatamente alla
sporgenza del torrino oltre il livello del sentiero panoramico.
Il Governo ha ritenuto che il torrino fosse da considerare
parte integrante del manufatto adibito ad ascensore. Di conseguenza ha escluso
che potesse sottrarsi ai vincoli di protezione del panorama posti dall'art. 29
NAPR.
D. Contro il predetto giudizio
governativo la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza così come le è stata
rilasciata dal municipio.
L'insorgente si richiama in sostanza alla prassi del municipio
che ammetterebbe la costruzione di simili manufatti lungo le strade panoramiche.
E. All'accoglimento del ricorso
si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Il municipio di __________ sostiene invece l'impugnativa, confermando
l'esistenza della prassi richiamata all'insorgente.
L'opponente sollecita invece la conferma del giudizio
impugnato con argomenti che verranno semmai ripresi qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Certa è la legittimazione
attiva dell'insorgente.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza
istruttoria. Un sopralluogo non appare indispensabile (art. 18 PAmm).
- L'art. 29 NAPR di
__________ stabilisce che lungo i tratti di strada panoramica ed a valle dei
punti di vista singoli l'altezza massima delle costruzioni al colmo non deve
superare il ciglio della strada. Le opere di cinta - precisa - non devono superare
l'altezza di m 1.20 (siepi vive), rispettivamente di m 1 (tutte le altre).
La norma è chiara. Non richiede pertanto spiegazioni o interpretazioni.
Ai fini del giudizio può comunque essere rilevato che diversamente
dall’art. 40 LE, l’art. 29 NAPR stabilisce il limite d’altezza per le
costruzioni facendo riferimento al colmo del tetto e non al filo di gronda.
Circostanza, questa, che sottolinea il valore assoluto che la norma attribuisce
al limite in esame.
- Il torrino dell'ascensore
in contestazione è una costruzione. La natura accessoria del manufatto non
permette di attribuirgli una diversa qualifica.
In quanto costruzione, il torrino è per principio tenuto a
rispettare i vincoli posti dall'art. 29 NAPR a tutela del paesaggio. Il tetto
non può quindi sporgere oltre il ciglio del sentiero panoramico.
Irrilevante è il fatto che la prassi avallata dalla
giurisprudenza consideri i torrini dei lift alla stregua di corpi tecnici non
soggetti alle disposizioni sull'altezza massima delle costruzioni (Scolari,
Commentario, II ed., N 1235). Questa eccezione si applica soltanto ai torrini
dei lift che sporgono dai tetti delle costruzioni. Non permette di considerare
un torrino di un lift costruito come manufatto a sé stante alla stregua di una
costruzione non soggetta ad alcun limite d’altezza. L'art. 29 NAPR non persegue
d’altro canto le stesse finalità delle normative sull'altezza massima delle
costruzioni. Le eccezioni a quest'ultime elaborate dalla giurisprudenza a
favore dei corpi tecnici non giovano pertanto alla causa dell'insorgente.
La norma è peraltro tassativa e non ammette eccezioni. Ne fa
fede il fatto che il limite d’altezza sia fissato in relazione al colmo del
tetto, escludendo in tal modo qualsiasi ulteriore sporgenza.
Né permettono di giungere a diversa conclusione le
disposizioni volte a tutelare la situazione dei motulesi. Per tener conto delle
esigenze di questa categoria di utenti è sufficiente una rampa di collegamento
fra l’uscita superiore del lift ed il sentiero panoramico. A meno di spostare
addirittura l’uscita del lift sul lato a monte del sentiero panoramico, sulla
part. n. __________ RFD.
Da questo profilo, il ricorso va quindi respinto.
- Nemmeno il richiamo alla
parità di trattamento permette di giungere a conclusioni più favorevoli
all'insorgente.
Salvo il caso in cui risultino lesi interessi pubblici
preponderanti, il principio della parità di trattamento può essere invocato con
successo per giustificare un’eccezione al principio di legalità soltanto nel
caso in cui l'autorità ha instaurato una prassi lesiva del diritto, dalla quale
non intende scostarsi (Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
V ed., N. 71 B I seg.; Scolari, Diritto amministrativo, vol. I, N. 122).
Ora, le uniche due licenze che il municipio ha rilasciato in
contrasto con l'art. 29 NAPR per manufatti analoghi non costituiscono una
prassi consolidata atta a giustificare un'inflessione al principio di legalità
per motivi di parità di trattamento. L'interesse all'attuazione del diritto
oggettivo prevale inoltre chiaramente sull'interesse della ricorrente a
beneficiare del trattamento illegale riservato in precedenza dal municipio ad
altri due proprietari.
E ciò a maggior ragione ove si consideri che l’uscita
superiore del lift può essere facilmente spostata sulla proprietà situata a
monte del sentiero (part. n. __________ RFD), alla quale è destinata a servire.
Anche da questo profilo il ricorso non può pertanto essere accolto.
- La tassa di giustizia segue
la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 16, 29 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di
fr. 600.-- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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