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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.30
Data decisione, Autorità:
06.03.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00030
Lugano
6 marzo 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna
Canepa, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 5 febbraio 1998 di
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 9 gennaio 1998
__________ ha inviato al Consiglio di Stato uno scritto del seguente tenore
Concerne: l’__________ Consigliere di Stato e le
affermazioni fatte sul suo conto da__________, Consigliere di Stato
(...omissis...)
...“Vi chiedo cortesemente di farmi sapere se non sarebbe
stato meglio per il bene di tutti che l’emarginato __________ prima di
parlare degli eventuali altrui sbagli avesse parlato dei suoi sicuri
sbagli come uomo politico (...omissis...).
Attendo una risposta entro cinque giorni”.
che il 5 febbraio 1997
__________ ha presentato a questo Tribunale un atto denominato "reclamo
contro il Consiglio di Stato", allegando di non aver ottenuto risposta
entro il termine assegnato e chiedendo che venga fatto ordine alla controparte
di dare una risposta;
considerato, in
diritto
che, prima di entrare nel
merito di un ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo esamina d'ufficio
la sua competenza (art. 3 PAmm);
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non
è data per clausola generale, bensì secondo il sistema enumerativo, ovvero
soltanto quando la legge lo prevede, contro decisioni di un Dipartimento, di
Commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 PAmm);
che il ricorso a questo Tribunale per denegata giustizia è
dato soltanto quando il Consiglio di Stato, un Dipartimento od una Commissione
speciale si rifiutano o tardano a rendere una decisione suscettibile di essere
impugnata davanti ad esso;
che nell’evenienza concreta il Consiglio di Stato non era
tenuto a rendere alcuna decisione sulla missiva inviatagli dal reclamante;
che già per questo motivo il reclamo risulta irricevibile;
che qualsiasi determinazione resa dal Governo in relazione a
tale atto sarebbe comunque stata insuscettibile di ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo, poiché nessuna disposizione di legge prevede questa
possibilità;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti
gli art. 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è irricevibile.
2.La tassa di
giustizia e le spese di fr. 100.-- sono a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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