AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1998.301
Data decisione, Autorità:
14.12.2000, TRAM
Incarto n.
52.1998.00296
52.1998.00301
Lugano
14 dicembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 28 ottobre 1998 di
a) __________
b) __________
contro
la decisione 13 ottobre 1998 (no. 4694) del
Consiglio di Stato, che ha parzialmente accolto le impugnative presentate
dagli insorgenti avverso la risoluzione 19 giugno 1998 con la quale il
municipio di __________ ha rilasciato a __________ e __________ una licenza
edilizia in sanatoria per il cambiamento di destinazione di un magazzino al
PT della loro casa d'abitazione al mapp. __________ MD di __________;
viste le risposte:
-
11 novembre 1998 del
Consiglio di Stato;
-
18 novembre 1998 del
municipio di __________;
-
19 novembre 1998 del
Dipartimento del territorio;
-
20 novembre 1998 di
__________ e __________;
ad entrambi i ricorsi;
preso atto della replica 15 novembre 1998 di
__________ e delle dupliche:
-
12 gennaio 1999 del
municipio di __________,
-
14 gennaio 1999 del
Consiglio di Stato,
-
18 gennaio 1999 di
__________ e __________,
-
3 febbraio 1999 del
Dipartimento del territorio;
esperiti gli opportuni accertamenti;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
e __________ sono proprietari di una casa d'abitazione eretta verso la fine
degli anni '80 sul mapp. __________ MD di __________, un terreno incluso in
zona Re (residenziale semi estensiva).
I
progetti approvati a suo tempo prevedevano di realizzare al PT dell'edificio
alcuni uffici e un magazzino, locali che in concreto sono poi stati occupati da
due ditte attive nel campo della cosmetica (__________e __________) facenti
capo alla persona di __________.
B. Nel 1996 il
municipio di __________ ha appreso che il magazzino veniva in parte utilizzato
per la fabbricazione di cosmetici. Dopo aver invano ingiunto ai proprietari di
presentare una domanda di costruzione in sanatoria per il cambiamento di destinazione
del locale, l'autorità comunale ha dato autonomamente avvio ad una procedura ex
art. 4 LE chiedendo a sé stessa il rilascio di una licenza edilizia in nome e
per conto dei coniugi __________.
Alla domanda pubblicata dal 18 febbraio al 4
marzo 1998 si sono opposti i vicini, contestando in particolare l'iter seguito
dal municipio, la compatibilità dell'attività di fabbricazione con la funzione
abitativa della zona Re e l'osservanza dei vincoli di destinazione a residenza
primaria sanciti dal PR.
Raccolto il preavviso dell'autorità
cantonale, il 19 giugno 1998 il municipio di __________ ha rilasciato la
licenza in sanatoria, respingendo le opposizioni dei vicini.
C. Con
giudizio 13 ottobre 1998 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
ma in parziale accoglimento dell'impugnativa contro di esso inoltrata da
__________ e __________ ha inserito nel permesso una condizione volta a regolamentare
le operazioni di carico/scarico delle merci nell'ottica della sicurezza della
circolazione stradale.
In sostanza, l'autorità di ricorso di prime
cure ha ritenuto che la procedura seguita dal municipio di __________, per
quanto impropria, non era afflitta da vizi tali da inficiare la licenza edilizia.
Quanto alle ulteriori censure sollevate dai ricorrenti, il Governo ha
considerato che la produzione artigianale di cosmetici era conforme alla
funzione assegnata alla zona di utilizzazione Re e che il cambiamento di
destinazione, rispettoso delle prescrizioni vigenti in materia di protezione
dell'ambiente, non influiva minimamente sull'indice di sfruttamento, da sempre
contenuto entro i limiti previsti dal PR.
La tassa di giustizia di complessivi fr.
500.- è stata posta a carico dei ricorrenti nella misura di fr. 200.- ciascuno,
con l'ulteriore obbligo di versare al comune di __________ fr. 250.- a titolo
di ripetibili.
D. Avverso la
predetta pronunzia governativa __________ e __________ sono insorti con memorie
separate innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che venga
annullata unitamente alla licenza edilizia rilasciata dal municipio di
__________.
a) __________ ha ripreso e sviluppato le
contestazioni addotte senza successo davanti al municipio prima ed al Consiglio
di Stato poi. Ribadita l'irregolarità della procedura promossa dall'autorità
comunale, l'insorgente ha sottolineato come l'attuale utilizzazione dei vani
posti al PT dell'abitazione al mapp. __________ __________ non rispetti affatto
i vincoli di destinazione a residenza primaria sanciti dal PR. Evidenziate le
carenti valutazioni operate dal municipio in tema di accesso e di sicurezza del
traffico, la ricorrente ha infine avversato la ripartizione di spese e
ripetibili operata dal Consiglio di Stato senza tener conto dell'effettivo
grado di soccombenza delle parti.
b) Rievocati i fatti salienti, __________ ha
invece insistito nell'affermare che l'attività esercitata dal vicino è fonte di
odori assolutamente insopportabili. Ha quindi chiesto a questo Tribunale di
ordinare la cessazione della molestia, così come di annullare siccome inique le
spese e le ripetibili fissate dal Governo.
E. All'accoglimento
dei ricorsi si è opposto il Consiglio di Stato, che ha proposto la conferma del
giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione sono pervenuti il
municipio di __________ e i beneficiari della controversa licenza, i quali hanno
contestato le tesi degli insorgenti con argomenti che saranno ripresi - per
quanto necessario - in appresso.
Il Dipartimento del territorio si è rimesso
in pratica al giudizio di questo Tribunale.
F. In sede di
replica e di duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive,
contrapposte posizioni.
G. Nel corso
del mese di novembre 2000 una delegazione del Tribunale ha effettuato tre
sopralluoghi nei pressi della proprietà __________ al fine di accertare la sussistenza
di eventuali emissioni maleodoranti provenienti dalla casa del resistente
__________, dandone successivamente notizia alle parti.
Delle risultanze istruttorie, così come
delle osservazioni presentate in merito dagli interessati, si dirà, ove
occorresse, nei considerandi che seguono.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva
degli insorgenti e la tempestività delle impugnative sono incontestabilmente
date dagli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm.
I ricorsi sono
pertanto ricevibili in ordine e possono essere decisi con un unico giudizio
(art. 51 PAmm) sulla base degli atti integrati dalle risultanze dei
sopralluoghi esperiti d'ufficio dallo scrivente Tribunale (art. 18 cpv. 1
PAmm).
- Procedura
2.1. L'ordine di presentare una domanda di
costruzione configura un provvedimento amministrativo mediante il quale l'autorità
chiede al proprietario di un fondo oggetto di interventi rilevanti dal profilo
della polizia delle costruzioni e privi della necessaria autorizzazione di
collaborare ai fini dell’accertamento della loro legittimità materiale,
promuovendo l'avvio di una procedura di rilascio del permesso in sanatoria
(RDAT II-1993 N. 33; Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, Zürcher Schriften zum
Verfahrensrecht, N. 649 seg.). Siffatto ordine si giustifica non appena risulti
verosimile che su un determinato fondo sono state promosse senza alcuna
autorizzazione attività soggette al rilascio di un permesso di costruzione,
segnatamente cambiamenti di destinazione rilevanti (cfr. art. 1 cpv. 2 LE).
Per sua natura, l'ordine di presentare una
domanda di costruzione in sanatoria non è coercibile. In caso di inosservanza,
l'autorità non può infatti provvedere all'inoltro della domanda sostituendosi
all'obbligato inadempiente, ma può soltanto adottare i provvedimenti che si
impongono in base alle circostanze di cui è a conoscenza (RDAT II-1993 N. 33).
2.2. Nell'evenienza concreta, il municipio
di __________ ha ingiunto ai proprietari __________ di presentare una domanda
di costruzione in sanatoria per il cambiamento di destinazione del magazzino
posto al PT della loro abitazione. Di fronte all'inazione dei coniugi
__________ il municipio ha avviato d'ufficio una procedura di rilascio del
permesso. Benché irrito, siffatto modo di procedere non ha minimamente leso i
diritti di difesa dei vicini. Al contrario, ha permesso loro di partecipare a
pieno titolo all'accertamento della legittimità dell'intervento oggetto di
contestazione. Aspetto, questo, che deve in ogni caso essere chiarito prima
dell'adozione di qualsiasi provvedimento di ripristino. L'irritualità della
procedura denunciata dai ricorrenti non giustifica pertanto un annullamento
della licenza.
- Conformità
di zona
3.1. Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. b LPT,
ripreso dall'art. 67 cpv. 2 lett. a LALPT, il permesso di costruzione può
essere rilasciato soltanto se l'intervento edilizio è conforme alla funzione
prevista per la zona di utilizzazione. Possono quindi essere autorizzati
unicamente insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente nelle
finalità della zona di situazione. Ai fini del rilascio del permesso, occorre
in particolare che gli edifici, gli impiantì e le attività ivi esercitate
risultino al servizio dell'utilizzazione assegnata alla zona dal PR. Non basta
che non la contraddicano, ossia che non ostacolino l'utilizzazione conforme
alla zona degli altri fondi. Per essere autorizzate, è necessario che appaiano
collegate da un nesso adeguato alla funzione di zona in cui si collocano (cfr.
RDAT I-1998 N. 68, 268, II-1997 N. 26, 78; DFGP/UPT, Commento alla LPT, N. 29
ad art. 22; Scolari, Commentario, II ed., N. 472 seg. ad art. 67 LALPT).
Per principio, le zone residenziali sono
destinate all'abitazione ed all'insediamento di quelle attività che sono
strettamente connesse con questa specifica finalità. In queste zone non sono ammesse
soltanto costruzioni ad uso abitativo, ma anche costruzioni destinate ad altre
attività (come negozi, esercizi pubblici, piccoli laboratori artigianali),
purché queste servano alla funzione residenziale e risultino collegate ad essa
da un nesso adeguato (RDAT 1997 II N. 26, 78, 1994 II N. 56, 106; Scolari, op.
cit., ad art. 67 LALPT, N. 475 e riferimenti). Le zone residenziali non
escludono quindi a priori qualsiasi altro genere di insediamento: salvo
esplicito divieto, anche le zone destinate all'abitazione ammettono utilizzazioni
di natura accessoria, subordinate alla funzione residenziale, nella misura in
cui tali insediamenti siano commisurati alle effettive esigenze della
popolazione locale (RDAT 1995 I N. 35, 89, 1998 I N. 35, 133).
Oltre alle zone esclusivamente residenziali
il diritto pianificatorio conosce comunque anche le zone miste, nelle quali la
funzione residenziale è chiamata a coesistere accanto ad altre funzioni
considerate compatibili coll’abitare. Di regola, nelle zone miste la funzione
residenziale è abbinata alle attività del settore terziario, in modo da
permettere l’insediamento di costruzioni a vocazione commerciale (uffici,
servizi, ecc.). Frequente è pure l’abbinamen-to di costruzioni residenziali con
insediamenti destinati all’eserci-zio di attività artigianali (laboratori,
piccole officine), ovvero legate alla produzione di beni su piccola scala, con
l'impiego di limitate risorse personali ed infrastrutturali (RDAT II-1994 N.
56; Scolari, op. cit. N. 484). Al fine di evitare che nelle zone miste si insedino
attività commerciali o artigianali suscettibili di pregiudicare in modo
intollerabile la qualità dell’abitare, in queste zone le attività lavorative
vengono comunque ammesse soltanto nella misura in cui non provocano ripercussioni
ambientali incompatibili con la funzione residenziale. Queste limitazioni sono
solitamente sancite da disposizioni di natura pianificatoria che precisano la
funzione della zona escludendo determinati insediamenti considerati più o meno
molesti in base ad una preventiva suddivisione delle attività lavorative in
categorie differenziate a seconda del grado di molestia, ovvero in base
all’importanza delle ricadute sull’ambiente (STA 4.5.1999 in re Calzaturificio
__________ SA).
3.2. La zona residenziale semi estensiva di
__________ è una zona mista nel senso dianzi descritto. L'art. 42 NAPR prevede
infatti che "nella zona Re è ammessa la costruzione di abitazioni e di
aziende non moleste (per esempio: attività amministrative, commerciali,
artigianali, turistiche) che non abbiano ripercussioni incompatibili con la
residenza e che rispettano le disposizioni federali e cantonali concernenti la
protezione dell'ambiente".
In concreto, l'attività di fabbricazione e
deposito di prodotti cosmetici esercitata sul mapp. __________ risulta
chiaramente conforme alle plurime destinazioni che il PR di __________ assegna
alla zona Re. Essendo destinata alla produzione di beni su piccola scala, con
un impiego limitato di risorse personali ed infrastrutturali, l'attività può
senz'altro essere considerata artigianale (RDAT II-1994 N. 56). Le
ripercussioni ambientali indotte non sono, d'altro canto, sostanzialmente
diverse da quelle che derivano dall'abitare. In occasione dei sopralluoghi
esperiti in fase istruttoria gli odori denunciati dal ricorrente __________
sono risultati del tutto impercettibili.
Non appare quindi lesiva del diritto la
decisione del municipio di annoverare l'attività della ditta fra quelle
artigianali non moleste, compatibili con la destinazione residenziale della
zona. Dal profilo dell'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, nulla si oppone dunque al rilascio
del controverso permesso in sanatoria.
- Vincoli di
destinazione sanciti dal PR
4.1. Giusta l'art. 24.3 della NAPR di
__________, la zona Re è soggetta ad un vincolo di destinazione che si
concretizza attraverso l'obbligo di riservare all'abitazione primaria il 70%
della SUL residenziale in caso di nuova edificazione, cambiamento di
destinazione, riattamento globale, ricostruzione e alienazione di edifici
esistenti (art. 24.3 lett. b). Soggetta al vincolo di destinazione non è tutta
la SUL della costruzione, ma solo quella residenziale, cioè utilizzata per
l'abitazione. La superficie sfruttata per attività non abitative
(amministrative, commerciali, artigianali, ecc.) è dunque risparmiata dalla
restrizione.
4.2. I progetti approvati nel 1988
dall'autorità comunale prevedevano di realizzare al PT della casa d'abitazione
al mapp. __________ alcuni uffici e un magazzino. La SUL di 443 mq era
attribuita all'abitazione nella misura di mq 251 ed all'attività commerciale
per il resto (192 mq). Il permesso edilizio rilasciato all'epoca non contemplava
altre utilizzazioni.
Posta questa premessa, appare evidente come
la successiva trasformazione di parte del magazzino in luogo di produzione di
cosmetici non richiami minimamente l'applicazione delle restrizioni sancite
dall'art. 24 NAPR. La SUL residenziale della costruzione (mq 251) è infatti
rimasta immutata ed essendo sempre stata riservata interamente all'abitazione
primaria rispetta appieno il vincolo di destinazione istituito dalla norma in
discussione. Le contestazioni sollevate dalla ricorrente __________ sulla base
di un'affrettata interpretazione dell'art. 24 NAPR vanno quindi respinte.
- Tassa di
giudizio e ripetibili
5.1.Giusta l'art. 28 cpv. 1 PAmm, il
Consiglio di Stato può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia
che, per i procedimenti di carattere non pecuniario, varia da fr. 10.- a fr.
5'000.-.
La tassa, così come l'indennità di
ripetibili di cui all'art. 31 PAmm, sono accollate alla parte soccombente -
ovvero al soggetto del rapporto processuale che ha avanzato in sede ricorsuale
una domanda totalmente o parzialmente infondata oppure che ha ingiustamente
resistito ad un ricorso (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa,
N. 2 ad art. 31 PAmm e rinvii) - e deve rispettare i principi dell'equivalenza
e della copertura dei costi.
5.2. In concreto, la tassa di giudizio di
500.- fr. applicata dal Consiglio di Stato risponde ampiamente ai criteri di
commisurazione dianzi enunciati ed è talmente contenuta da risultare addirittura
insufficiente a remunerare il dispendio amministrativo occasionato dai due
ricorsi. Quanto alla sua ripartizione tra le parti, occorre valutare il grado
di soccombenza dei contendenti, escluso il comune siccome comparso in causa per
motivi derivanti dalla propria funzione (cfr. RDAT I-1993 N. 19). Orbene,
l'esito del contenzioso davanti al Consiglio di Stato non lascia planare alcun
dubbio circa la preponderante soccombenza degli insorgenti. Essi hanno invero
avuto ragione nel contestare le scelte del municipio in tema di procedura e di
sicurezza stradale, ma le loro ulteriori censure erano infondate e il risultato
finale li vede comunque chiaramente perdenti, la controversa licenza edilizia
essendo stata integralmente confermata con la semplice aggiunta di una clausola
accessoria.
Non sussistono dunque ragioni di sorta per
annullare o suddividere diversamente la tassa di giustizia esposta dal Governo.
Parimenti, non v'è motivo per ridurre le modeste ripetibili assegnate al comune
in applicazione dell'art. 31 PAmm.
- Sulla
scorta di quanto precede i ricorsi vanno respinti, confermando - siccome immune
da violazioni del diritto - la decisione governativa impugnata (art. 61 PAmm).
L'esito delle impugnative non consente di
sollevare gli insorgenti dal pagamento della tassa di giustizia e di congrue
ripetibili a beneficio delle controparti assistite da un legale (art. 28 e 31
PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 22 LPT; 67 LALPT; 1, 4, 21 LE; 24, 42
NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 51, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
I ricorsi
sono respinti.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico dei ricorrenti in ragione di metà ciascuno.
-
A titolo di
ripetibili ciascun ricorrente verserà fr. 300.- al comune di __________ e fr.
300.- ai resistenti __________.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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