AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.353
Data decisione, Autorità: 07.04.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00353
Lugano 7 aprile 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 dicembre 1998 di
__________ patrocinato dall'avv. __________
contro
la risoluzione 18 novembre 1998 (n. 5294) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 16 settembre 1998 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di rifiuto di rilascio di un permesso di domicilio per la figlia __________ (ricongiungimento famigliare);
viste le risposte:
18 dicembre 1998 del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato,
14 gennaio 1999 della Sezione degli stranieri (ora: permessi e immigrazione);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ (1964), cittadino iugoslavo, è entrato per la prima volta in Svizzera nel 1980 per lavorare quale stagionale. Dall'ottobre 1989 ha beneficiato di diversi permessi di dimora annuali. Nel luglio 1996 ha ottenuto un permesso di domicilio con prossimo termine di controllo fissato al 30 luglio 1999.
Dall'unione con la moglie __________ (1963), titolare di un permesso di soggiorno in Svizzera, sono nate le figlie __________ (25 dicembre 1983) e __________ (3 marzo 1988) rimaste a vivere nel loro Paese d'origine presso i nonni paterni. I coniugi __________ hanno sciolto il loro matrimonio per divorzio il 26 novembre 1990 in Iugoslavia. Le figlie sono state affidate per la cura, l'educazione e la sorveglianza al padre, il quale le ha date in cura ai propri genitori.
Il 24 febbraio 1991 __________ si è sposato con la connazionale __________ (1969). La moglie risiede in Svizzera con l'interessato. Per contro, la figlia __________ nata dalla loro unione il 1° gennaio 1991, è andata a vivere in Iugoslavia presso i nonni paterni.
B. Con domanda d'invito per stranieri soggetti all'obbligo del visto del 3 aprile 1998, __________ ha chiesto alla competente autorità l'autorizzazione a fare entrare in Svizzera la figlia primogenita __________. L'istanza, motivata per ragioni di vacanze scolastiche presso il padre, è stata accolta per la durata limitata a 75 giorni, a seguito della garanzia della partenza della figlia dal territorio elvetico al termine del soggiorno concessole. Il 21 giugno seguente, la ragazza ha infine raggiunto il padre in Ticino. Il 2 luglio 1998 il padre ha postulato il rilascio di un permesso di soggiorno a favore della figlia (ricongiungimento famigliare per motivi di studio e per vivere con il padre e la matrigna). Ha nel contempo iscritto la figlia ai corsi di pretirocinio d'integrazione organizzati dalla Divisione della formazione professionale nella classe di Lugano 2.
Con decisione 16 settembre 1998 - fondata sugli art. 4, 12, 16 e 17 LDDS; 8 ODDS e 8 CEDU - la Sezione degli stranieri ha respinto la domanda siccome volta a un ricongiungimento famigliare parziale relativo a una sola delle figlie affidategli a seguito del divorzio.
C. Adìto da __________, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame il 18 novembre 1998. Il Governo ha in sostanza confermato la decisione dipartimentale, considerando che non erano dati i requisiti per autorizzare il ricongiungimento famigliare parziale giusta gli art. 17 cpv. 2 LDDS e 8 CEDU. Secondo l'Esecutivo cantonale, non sarebbe stato apportato alcun elemento oggettivo giustificante il ricongiungimento, vista la durata pluriennale della separazione tra padre e figlia, la mancata notifica dell'esistenza di quest'ultima in alcuni formulari concernenti il proprio permesso, la mancanza di provate relazioni strette, durature ed effettivamente vissute, nonché il fatto che essa avrebbe sempre vissuto in Iugoslavia presso i nonni paterni e con le sorelle. Inoltre l'introduzione dell'istanza di ricongiungimento famigliare subito dopo l'arrivo della figlia per scopo di visita dimostrerebbe, secondo il Consiglio di Stato, che il vero obiettivo della visita era sin dall'inizio quello di farla entrare per facilitarle l'ottenimento di un permesso di soggiorno e permetterle altresì un migliore avvenire professionale. Visto che non sono stati apportati elementi concreti e oggettivi atti a dimostrare l'impossibilità di un ritorno nel Paese d'origine, il Governo ha pertanto considerato la decisione dipartimentale legittima, adeguata alle circostanze, nonché ossequiosa del principio della proporzionalità.
Preso atto dell'esito della citata risoluzione governativa, la Sezione degli stranieri ha ordinato a __________ di lasciare il territorio cantonale entro il 31 gennaio 1999.
D. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che a __________ sia rilasciato un permesso per soggiornare in Svizzera.
Sostiene che nel caso di specie sussistano i presupposti per il ricongiungimento famigliare ai sensi degli art. 17 cpv. 2 LDDS e 8 CEDU. Adduce che il vero scopo della domanda è di riunire la famiglia e non l'ottenimento facilitato di un permesso di soggiorno. Asserisce di aver indicato l'esistenza della figlia nella maggior parte dei formulari sottoscritti durante questi anni. Sostiene di non aver potuto chiamarla a sé in precedenza perché la situazione economica, sociale e famigliare non era ancora stabile e in quanto attendeva che la figlia ultimasse la scuola media e disponesse di un diploma di studio in __________. Pone in rilievo il fatto che la madre, a partire dal divorzio, ha cessato di occuparsi delle figlie, allora di 5 rispettivamente 2 anni di età. Notifica diversi testi residenti in Svizzera e all'estero per dimostrare la solidità del legame famigliare con la primogenita tramite visite ed invii di denaro. Informa pure che è intenzionato a chiedere il ricongiungimento famigliare anche per le altre figlie alla fine dell'anno scolastico in corso. Asserisce che con il passare del tempo e l'aumentare della loro età, i nonni saranno sempre meno idonei a curarsi dei nipoti.
Con istanza pedissequa al gravame, chiede che a quest'ultimo sia conferito effetto sospensivo.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia la Sezione degli stranieri sia il Consiglio di Stato adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Non esiste alcun trattato conchiuso tra la Confederazione svizzera e la Repubblica federativa di Iugoslavia dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento famigliare.
1.4. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS i figli celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano con quest'ultimi. In concreto, il ricorrente è domiciliato in Svizzera dal luglio 1996. Quando __________ ha richiesto un permesso per vivere con il padre e la matrigna, aveva poco più di 14 anni e mezzo: conformemente alla norma menzionata, di principio, essa dispone dunque di un diritto al permesso sollecitato. Se quindi la censura di violazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS fosse sollevata innanzi al Tribunale federale attraverso un ricorso di diritto amministrativo, la Corte federale la dichiarerebbe ammissibile in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG. Il gravame è pertanto ricevibile anche avanti al Tribunale cantonale amministrativo. Il quesito di sapere se, in concreto, la pretesa citata conduca al rilascio del permesso postulato è una questione di merito e non di ammissibilità.
1.5. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona che possiede un permesso di domicilio in Svizzera può invocare a protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il legame è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a LALPS. La legittimazione a ricorrere compete in questi casi sia allo straniero a cui è stato negato il permesso, sia al parente con il quale egli intende ricongiungersi in Svizzera (DTF 119 Ib 84 consid. 1c). Nella fattispecie, il ricorrente sostiene di aver mantenuto con __________ un legame intenso e vivo. Per la soluzione della vertenza non è ad ogni buon conto necessario esaminare più a fondo la natura e l'intensità del legame familiare che lega il padre alla figlia. In effetti, per la ragioni che seguono (cfr. consid. 4), nella misura in cui la censura di violazione dell'art. 8 CEDU fosse ammissibile, essa andrebbe comunque respinta nel merito.
1.6. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine. Per i motivi che saranno precisati in seguito il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione delle prove notificate dal ricorrente. Le testimonianze offerte non appaiono infatti idonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Il Tribunale federale ha già avuto modo di constatare che l'art. 17 cpv. 2 LDDS non è stato pensato per regolare il ricongiungimento familiare nell'ambito delle famiglie monoparentali. Del resto, il testo stesso della norma indica che il citato diritto sussiste unicamente se i figli "vivono con i genitori". Nondimeno, lo scopo del disposto impone di ammettere la sua applicazione anche laddove non è richiesto il ricongiungimento dell'intera famiglia in quanto i genitori sono separati o divorziati. In questo caso i figli hanno però diritto di essere inclusi nel permesso del genitore domiciliato in Svizzera, solo se è con quest'ultimo che essi hanno le relazioni famigliari più intense (DTF 118 Ib 159 consid. 2b). Va poi osservato che l'art. 17 cpv. 2 LDDS ha come scopo di concedere ai genitori la possibilità di vivere in comunione con i propri figli. Esso può di conseguenza essere invocato solo per favorire una tale convivenza; ciò non è il caso se lo straniero domiciliato in Svizzera vive separato dai figli per anni e poco prima che essi compiano i diciotto anni li fa venire nel nostro paese. Un'eccezione può unicamente sussistere se validi motivi hanno impedito un ricongiungimento più tempestivo (DTF 119 Ib 88 consid. 3a).
L'insorgente sostiene che le condizioni per il ricongiungimento famigliare siano adempiute. La tesi non può essere condivisa.
3.1. __________ ha iniziato a lavorare in Svizzera nel 1980, in qualità di stagionale, regolarmente fino al 1982 (v. tabella 26.10.1988 dell'allora Ufficio cantonale degli stranieri e dei passaporti). Il 22 giugno 1985, insieme alla moglie __________, ha ripreso a lavorarvi sempre come stagionale. Nell'ottobre 1989 egli ha ottenuto un permesso di dimora, lasciando tuttavia le figlie __________ (1983) e __________ (1988) in Iugoslavia presso i nonni paterni. Padre e figlie hanno sempre vissuto separati sin dalla nascita (ricorso, pag. 8). Benché a seguito del divorzio le bambine gli siano state affidate, egli non ne ha chiesto il ricongiungimento. Anche a seguito delle nozze con __________ celebrate il 24 febbraio 1991, egli non ha chiesto che le stesse lo raggiungessero in Ticino. D'altro canto la figlia Natasa, nata da quest'ultima unione, è stata anch'essa affidata alla cura dei nonni paterni. Nemmeno al momento dell'ottenimento del permesso di domicilio, nel luglio 1996, il ricorrente ha postulato il ricongiungimento con le figlie. E' solo il 2 luglio 1998, ossia dopo 13 anni di separazione, 8 anni da quando ha ottenuto lo statuto di dimorante e 2 dall'ottenimento del domicilio, che __________ ha chiesto il permesso di soggiorno a favore della figlia primogenita.
3.2. Va innanzitutto constatato come __________ sia venuta in Svizzera con il fine dichiarato di rendere visita al padre e alla matrigna durante le vacanze scolastiche, mentre alla luce dei fatti in rassegna risulta che il vero scopo era volto verosimilmente a entrare nel nostro Paese per sfruttare tale circostanza e chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno di lunga durata. Un simile comportamento, volto sostanzialmente a porre le autorità davanti al fatto compiuto, non può essere tutelato tanto più che il ricorrente aveva personalmente garantito che la figlia avrebbe lasciato la Svizzera allo spirare del termine di 75 giorni concessole per la visita. Ora, se già la legislazione federale fa dipendere il ricongiungimento famigliare in Svizzera dall'adempimento di una serie di ben precise condizioni (cfr. consid. 2), a più forte ragione si deve ammettere che, in situazioni come quella appena illustrata, è possibile prescindere dall'espediente utilizzato dagli interessati per ottenere il permesso di soggiorno desiderato, soltanto se sussistono delle circostanze del tutto particolari che lo giustificano. Ciò che non è il caso nell'evenienza concreta.
3.3. Anche qualora uno dei genitori viva in Svizzera e il figlio è restato nel paese d'origine in cura ad una terza persona o presso un altro famigliare che non sia né il padre né la madre valgono per analogia i principi menzionati al considerando 2. Una situazione di questo genere denota, comunque, di norma, una profonda rottura del legami famigliari e dà adito a dubbi circa l'intensità degli stessi. Dubbi che, nel caso di specie, sono confortati dalle risultanze degli atti.
L'insorgente sottolinea come la madre, che vive in Ticino, dal divorzio non si è più occupata delle figlie. Egli sostiene di aver dal canto suo mantenuto i contatti con __________ e __________ durante gli anni di separazione provvedendo al loro mantenimento con l'invio di denaro e incontrando loro durante le ferie. A tale proposito notifica diversi testi atti a confermare quanto da egli dichiarato. Sia come sia, la questione non necessita tuttavia di essere approfondita. Difatti, per quanto possano esistere dei contatti tra padre e figlia, i medesimi non sono comunque stati preponderanti rispetto alle relazioni intrattenute da quest'ultima in Iugoslavia con i nonni che l'hanno allevata sin dalla prima infanzia. Del resto il fatto di mantenere dei rapporti con il genitore affidatario durante tutti questi anni di separazione è del tutto naturale e non basta, da solo, a conferire a questa relazione famigliare un carattere preponderante. __________ è sempre rimasta presso i nonni paterni i quali si sono occupati della sua educazione e del suo sviluppo insieme alle altre sorelle minori di primo e secondo letto (v. scritto 23 luglio 1998). Il sostegno del padre riveste sostanzialmente carattere materiale. Dalle tavole processuali non risulta nemmeno che, per rapporto al momento in cui i nonni paterni si sono assunti la cura della nipote, la situazione famigliare di quest'ultima sia mutata al punto da rendere necessario il suo trasferimento in Svizzera presso il padre. Quest'ultimo si limita del resto ad affermare che i nonni sarebbero solo meno idonei a curarsi delle nipoti a causa del passare del tempo e l'aumentare della loro età (ricorso, pag. 5).
Il ricorrente invoca pure problemi finanziari e che la cura delle bambine in tenera età avrebbe comportato difficoltà di non poco conto, vista pure la giovane età (21 anni) della seconda moglie e la necessità di lavorare. A prescindere dal fatto che non è stata dimostrata l'esistenza delle presunte difficoltà economiche e che il padre non ha nemmeno tentato di richiedere prima d'ora il ricongiungimento, risulta difficile credere che ciò abbia potuto effettivamente costituire un impedimento per la venuta in Svizzera delle figlie, le quali avevano precedentemente un'età in cui necessitavano maggiormente della presenza del padre, al quale erano state affidate.
In questo senso non si vedono oggettivamente quali siano potuti essere i fattori che hanno impedito al ricorrente, durante tutti questi anni (oltre otto anni dal suo arrivo in Svizzera quale dimorante e in seguito quale domiciliato), di avviare le pratiche per ricongiungersi con la figlia se non, presumibilmente, la volontà che quest'ultima trascorresse la sua infanzia in Iugoslavia per in seguito venire in Svizzera al fine di avere un futuro migliore, segnatamente una formazione e un avvenire professionale più favorevoli di quelli ottenibili nel suo paese d'origine. A tale proposito va sottolineato come il padre ha già avuto modo di osservare che l'intenzione attuale è di "continuare la formazione scolastica e professionale" (v. curriculum vitae 2 luglio 1998; cfr. anche istanza 2 luglio 1998 di rilascio di un permesso di soggiorno e scritto 23 luglio 1998 del ricorrente all'__________ di __________).
Va inoltre osservato che il permesso sollecitato avrebbe quale risultato di separare ulteriormente __________ senza validi motivi dalla sua famiglia: oltre che dalla sorella __________ e dalla sorellastra __________, dai nonni paterni i quali si sono sempre occupati di lei nel Paese d'origine.
Va infine rilevato che l'intenzione del padre di chiedere un permesso anche per le figlie __________ e __________ al termine dell'attuale anno scolastico che frequentano in Iugoslavia (ricorso, pag. 5), procedendo ad un inammissibile ricongiungimento famigliare parziale a tappe, non porta a diversa conclusione.
3.4. Non esistono dunque interessi preponderanti che impongano una modifica delle relazioni famigliari esistenti, potendo la figlia __________ continuare a vivere presso i famigliari in Iugoslavia, paese dove ha frequentato la scuola dell'obbligo, trascorso la sua infanzia e in cui si trovano da sempre i suoi principali legami sociali, culturali ed affettivi.
Visto quanto precede, si deve concludere che i presupposti di cui all'art. 17 cpv. 2 LDDS non sono adempiuti e che il principio della proporzionalità non è stato violato. Il ricorso, su questo punto, va dunque respinto.
4.1. Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n. 2).
4.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro paese un suo familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo per venire a risiedere in Svizzera. Tale principio vale, a maggior ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b con rinvii; 119 Ib 91 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2c). Difatti, in presenza di un'ingerenza nella vita famigliare giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla Svizzera - in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e straniera
4.3. In concreto, è da escludere che in concreto l'art. 8 CEDU imponga il rilascio del controverso permesso od anche solo appaia violato.
Intanto __________ è partito volontariamente dalla Iugoslavia ed altrettanto volontariamente si è separato da __________. L'insorgente non ha inoltre reso verosimile la sussistenza di interessi famigliari preponderanti che esigano una modifica delle relazioni esistenti. In simili circostanze, poiché l'avversato diniego del permesso sollecitato trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro paese, esso deve essere considerato giustificato. Questa soluzione si impone a maggior ragione se si tien conto che, come è già stato spiegato dianzi, sussistono più che fondati motivi per ritenere che la venuta in Svizzera della figlia non poggi in misura preponderante sull'intenzione di riunire la famiglia ma risponda semplicemente al soddisfacimento di obiettivi di natura squisitamente economica, come migliori condizioni d'insegnamento e un futuro professionale più favorevole.
4.4. Va infine rilevato che nulla impedisce al padre di continuare a mantenere le relazioni personali come le ha intrattenute con Danijela durante tutti questi anni. Non risulta che esso abbia incontrato ostacoli di rilievo nel richiedere per la figlia di primo letto, dalla Svizzera, un visto per un permesso di soggiorno a scopo di visita. Non emerge nemmeno che il ricorrente non possa recarsi egli stesso in Iugoslavia per andare a trovarla. Anche da questo punto di vista, la decisione impugnata è compatibile con l'art. 8 CEDU.
Ai fini del giudizio non appare pertanto nemmeno necessario valutare la portata dell'omissione da parte di __________ di indicare l'esistenza delle figlie, segnatamente nel formulario sottoposto all'autorità competente in materia di polizia degli stranieri il 7 settembre 1989 e finalizzato all'ottenimento del rilascio del permesso di dimora, omissione cui l'autorità inferiore aveva conferito una rilevanza.
Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto.
Tassa e spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS, 8 ODDS, 8 CEDU, 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza __________ (25 dicembre 1983), cittadina iugoslava, è tenuta a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 30 giugno 1999 notificando la partenza al competente Ufficio regionale degli stranieri.
La tassa di giustizia di fr. 800.– è posta a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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