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Numero d'incarto:
52.1998.46
Data decisione, Autorità:
06.03.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00046
Lugano
6 marzo 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo sull’istanza di revisione 23
febbraio 1998 di
contro
la
sentenza 3 febbraio 1998 con cui il Tribunale cantonale amministrativo ha
accolto il ricorso 26 novembre 1997 inoltrato da __________ avverso la
licenza edilizia 6 marzo 1997 rilasciata dal municipio d’Intragna all’istante
per la costruzione di una stalla/fienile in località __________;
richiamato l’art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 2 ottobre 1995
l’arch. __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di
costruire un edificio agricolo (stalla/fienile) in località __________, su un
piccolo appezzamento di terreno (part. no. __________ e __________ RFD di mq
682) situato fuori della zona edificabile;
che alla domanda si è opposto __________, proprietario di
fondi contermini (part. no. __________ e __________ RFD), contestando che
fossero date le premesse per l’insediamento in oggetto;
che raccolto il parere negativo della Sezione agricoltura
(SA), alla domanda si è opposto anche il Dipartimento del territorio, ritenendo
insoddisfatte le premesse per il rilascio di un’autorizzazione fondata
sull'art. 24 LPT;
che il 1º luglio 1996 l’arch. __________ ha presentato una nuova
domanda per il medesimo oggetto;
che __________ vi si è nuovamente opposto, ribadendo che non
erano date le premesse per l’esercizio di un’attività agricola suscettibile di
giustificare la concessione di un permesso di costruzione fondato sull’art. 24
LPT;
che il 31 gennaio 1997 il Dipartimento del territorio ha
preavvisato favorevolmente la domanda;
che, fondandosi su questo preavviso, il 6 marzo 1997 il municipio
di Intragna ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo nel contempo
l’opposizione del vicino qui ricorrente;
che __________ ha impugnato la licenza davanti al Consiglio
di Stato, ribadendo che non erano dati i presupposti per l'esercizio di
un'attività agricola;
che con decisione 5 novembre 1997 il Consiglio di Stato ha respinto
il ricorso, ritenendolo improponibile per carenza di interesse legittimo;
che con giudizio 3 febbraio 1998 il Tribunale cantonale amministrativo
ha annullato il predetto giudizio governativo, accogliendo il ricorso contro di
esso inoltrato dall’opponente e rinviando gli atti al Governo per l’esame del
merito;
che questo Tribunale si è in sostanza limitato a riconoscere
all’insorgente la legittimazione a ricorrere, negatagli a torto dal Governo;
che nell’esposizione dei fatti il Tribunale cantonale
amministrativo ha ritenuto che il Dipartimento del Territorio avesse omesso di
sottoporre la nuova domanda alla Sezione agricoltura per preavviso;
che con istanza 23 febbraio 1998 il soccombente ha chiesto a
questo Tribunale di rivedere il predetto giudizio;
che l’istante allega che - contrariamente a quanto ritenuto
dal Tribunale cantonale amministrativo - la seconda domanda sarebbe stata
sottoposta alla Sezione agricoltura, che l’avrebbe preavvisata favorevolmente;
Considerato, in
diritto
che giusta l’art. 48 PAmm,
l’autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere
con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile
o manifestamente infondato;
che la norma è applicabile anche alle istanze di revisione
(RDAT 1983 N 32; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
ad art. 48);
che giusta l’art. 35 lett. b PAmm il rimedio della revisione
è dato quando l’autorità non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti
che risultano dagli atti;
che per dar luogo ad un giudizio di revisione tali fatti
devono apparire suscettibili di modificare le conclusioni alle quali l’autorità
giudicante era pervenuta (Borghi/Corti, op. cit., ad art. 35, N. 2);
che nell’ambito dell’esame della prima domanda di costruzione
la Sezione agricoltura aveva espresso un lungo ed articolato parere negativo
sull’intervento;
che tale parere era stato integralmente ripreso dal
Dipartimento del territorio nel preavviso n. 10190 dell’8 gennaio 1996;
che nell’ambito dell’esame della seconda domanda il preavviso
no. 12904 del 31.1.97 del Dipartimento del territorio riporta unicamente le
prese di posizione della Sezione protezione aria ed acqua, dell’Ufficio
protezione civile, dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro e dell’Ufficio del
veterinario cantonale;
che nel parere di quest’ultimo viene di transenna rilevato
che “da parte della Sezione agricoltura non sono state formulate riserve e la costruzione
è ritenuta giustificata”;
che questo Tribunale non ha ravvisato in questa laconica annotazione
contenuta nel preavviso dell’Ufficio del Veterinario cantonale una formale
smentita del lungo ed articolato preavviso negativo espresso in precedenza
dalla Sezione agricoltura nell’ambito dell’esame della precedente, pressochè
identica domanda di costruzione;
che, comunque, anche se nelle osservazioni dell’Ufficio del Veterinario
cantonale fossero da ravvisare gli estremi di un preavviso della Sezione
agricoltura diametralmente opposto a quello espresso sulla precedente domanda
di costruzione, tale circostanza non giustifica l’accoglimento dell’istanza in
esame;
che l’omissione del preavviso della Sezione agricoltura
ritenuta da questo Tribunale non ha in effetti esercitato alcun influsso sulle
conclusioni da esso tratte nel giudizio qui dedotto in revisione;
che l’accoglimento del ricorso di __________ è stato infatti
determinato esclusivamente dal mancato riconoscimento della legittimazione
attiva dell’insorgente;
che, così stando le cose, l’istanza va senz’altro respinta,
confermando il giudizio con cui questo Tribunale ha rinviato gli atti al
Consiglio di Stato affinché, chiarita la posizione della Sezione agricoltura,
entri nel merito dell’impugnativa inoltrata da __________;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti gli art. 31, 35, 48 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
L’istanza è respinta.
-
La tassa di giustizia di fr.
300.-- è a carico dell’istante.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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