AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.86
Data decisione, Autorità:
28.04.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00086
Lugano
28 aprile 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 31 marzo 1998 di
già
patrocinato dall'avv. __________
contro
la
risoluzione 11 marzo 1998 (n. 966) del Consiglio di Stato, che ha respinto il
ricorso 27 gennaio 1998 dell'insorgente contro la decisione 8 gennaio 1998
del municipio di __________ con cui viene ordinata la demolizione delle opere
abusive realizzate alla part. n. __________ RF di __________ di proprietà del
locale patriziato ed il ripristino del terreno al suo stato primitivo;
viste le risposte:
-
7 aprile 1998 del municipio di
__________;
-
8 aprile 1998 del Consiglio di
Stato;
-
16 aprile 1988 del Dipartimento del
territorio, Servizi generali - UDC;
-
16 aprile 1998 del Patriziato di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
esperito un sopralluogo;
ritenuto, in
fatto
A. Il ricorrente __________ è
proprietario di un fondo situato a __________, accanto alla sua casa di
vacanza, in zona __________, fuori della zona edificabile (part. n. __________
RF di __________).
Il 24 novembre 1997 gli è stata rilasciata la licenza
edilizia per costruire una piccola stalla-deposito (5x3 ml), ove alloggiare alcuni
asini nani e riporvi gli attrezzi per la lavorazione del terreno.
B. Nell'estate del 1997
__________ ha lastricato e sistemato a mo’ di strada una striscia di terreno
lunga almeno una decina di metri del sottostante fondo n. __________ RF, di
proprietà del patriziato di __________, allo scopo di collegare il fondo su cui
alleva gli asini alla strada che porta alla sua casa di vacanza.
Il 10 luglio 1997 il
municipio di __________ gli ha intimato l'immediata sospensione dei lavori
intrapresi senza disporre di alcun permesso. Il patriziato l’ha dal canto suo
sollecitato a ripristinare la situazione originale. Non avendo ottenuto
soddisfazione, si è rivolto al municipio, affinché ordinasse il ripristino del
terreno abusivamente manomesso.
C. Raccolto il preavviso
favorevole del Dipartimento del territorio, l’8 gennaio 1998 il municipio di
__________ ha ordinato tanto al perturbatore per comportamento (__________),
quanto al perturbatore per situazione (patriziato di __________), di
ripristinare la situazione originaria mediante rimozione della pavimentazione
abusivamente posata e ricostituzione dello stato naturale del terreno.
__________ ha impugnato il provvedimento davanti al Consiglio
di Stato.
D. Con giudizio 11 marzo 1988
il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso e confermato la decisione
municipale. Il Governo ha rilevato che il ricorrente, dopo aver disatteso
l'ordine di sospensione dei lavori impartitogli, aveva portato a termine la
costruzione di una strada su un fondo di proprietà del patriziato senza alcun titolo
autorizzativo e senza nemmeno disporre di un diritto di passo regolarmente
iscritto a registro fondiario. Ha quindi ritenuto che l’opera non potesse
conseguire una licenza in sanatoria, mancando del consenso del proprietario del
fondo e non rispondendo alle condizioni poste dall'art. 24 LPT, in particolare
a quella concernente l'ubicazione vincolata. L'Esecutivo cantonale ha altresì
ritenuto che l'accesso, così come realizzato, fosse sproporzionato rispetto
alle esigenze del ricorrente, che si riducono all'allevamento a titolo
hobbistico di qualche asino nano in una stalla-deposito delle dimensioni di ml.
5x3.
E. Contro la predetta pronuncia
governativa il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che l'incarto venga ritornato all'autorità comunale
affinché autorizzi i lavori eseguiti sul fondo del patriziato di __________.
In sostanza, l'insorgente riprende e sviluppa le
argomentazioni addotte senza successo in prima istanza. Manifesta l'intenzione
di promuovere una causa civile per ottenere dal giudice un ordine che obblighi
il patriziato a sistemare adeguatamente il sentiero che passa sotto la sua
proprietà. Sostiene pure che non sarebbe necessaria alcuna licenza edilizia e
che sarebbe sufficiente la semplice notifica, poiché i lavori in questione si
limiterebbero alla manutenzione di un sentiero esistente. Critica il Governo
per non aver motivato la propria decisione sotto il profilo dell'art. 24 LPT.
G. All'accoglimento del gravame
si sono opposti il Consiglio di Stato ed il Dipartimento del territorio senza
formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione
sono giunti il municipio e il patriziato di __________, con argomenti che
saranno discussi più avanti.
H. Il 20 ottobre 1998 si è
svolto un sopralluogo in presenza del giudice delegato e delle parti. Delle
risultanze si dirà nei considerandi di diritto.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1 LE. La legittimazione
attiva del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dal provvedimento
impugnato, è pacifica (art. 21 cpv. 2 LE; 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base
degli atti, integrati dalle risultanze del sopralluogo esperito.
- 2.1. Giusta l'art. 1 LE,
edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo previo il
rilascio di una licenza edilizia (cpv. 1). La licenza è in particolare
necessaria per la costruzione di edifici ed altre opere, nonché per la
modificazione importante della configurazione del suolo (cpv. 2). Non è invece
necessaria per gli interventi elencati aI cpv. 3 della citata disposizione. Non
è segnatamente necessaria per i lavori di manutenzione, le piccole costruzioni
e le costruzioni provvisorie (lett. b).
2.2. Nell'evenienza
concreta, il ricorrente sostiene di aver eseguito soltanto dei lavori di
manutenzione di un sentiero esistente. La licenza edilizia non sarebbe quindi necessaria.
L’eccezione è priva di fondamento.
Il sopralluogo esperito ha in effetti chiaramente dimostrato
che i lavori eseguiti dall’insorgente non sono per nulla riconducibili ad un
semplice intervento di manutenzione di un’opera preesistente. Lastricare un sentierino
in terra battuta con pietre disposte in modo da formare una vera e propria
massicciata lunga oltre dieci metri e larga più di uno configura senz’ombra di
dubbio un intervento edilizio di natura strutturale che va ben oltre il
semplice lavoro di manutenzione.
- Prima di eventualmente
esaminare se il ricorrente sia legittimato a chiedere il rilascio di un
permesso in sanatoria è opportuno verificare se l’opera in contestazione possa
di principio conseguire una licenza edilizia a posteriori.
3.1. Di principio,
l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per edifici e
impianti conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di
utilizzazione (principio della conformità di zona, art. 22 cpv. 2 lett. a LPT).
Eccezioni a tale principio, all’interno delle zone edificabili sono regolate
dal diritto cantonale (art. 23 LPT). Fuori delle zone edificabili, sono invece
disciplinate dall’art. 24 LPT.
Giusta l’art. 24 cpv. 1 LPT, fuori delle zone edificabili
possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione di
edifici ed impianti non conformi alla funzione della zona di utilizzazione
soltanto se la loro destinazione esige un’ubicazione fuori della zona
edificabile (lett. a) e se non vi si oppongono interessi preponderanti (lett.
b); presupposti, questi, che devono essere soddisfatti cumulativamente (DTF 123
II 256 consid. 5, 119 Ib 442 consid. 4a, 118 Ib 17 consid. 2b; DFGP, Commento
alla LPT, ad art. 24, N. 11 seg.; Schürmann/Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes
Umweltschutzrecht, 3a ed., pag. 171).
Il diritto cantonale, soggiunge l’art. 24 cpv. 2 LPT, può
inoltre permettere la rinnovazione, la trasformazione parziale o la ricostruzione
di edifici ed impianti, in quanto compatibili con le importanti esigenze della
pianificazione territoriale. In quest’ottica, l’art. 75 LALPT dispone che la
trasformazione parziale, da attuare una volta tanto, può essere eccezionalmente
autorizzata, se indispensabile per la continuazione dell’utilizzazione attuale
e compatibile con le importanti esigenze della pianificazione territoriale.
3.2. Il manufatto in contestazione è situato fuori della zona
edificabile di __________, in una zona priva di destinazione specifica. In
questa zona, stando all’art. 17 NAPR, gli interventi edilizi possono essere
autorizzati solo se adempiono i presupposti dell’art. 24 LPT.
Con questa disposizione la zona in oggetto viene di principio
sottratta a qualsiasi attività edilizia. Edifici e impianti possono essere
autorizzati solo in base al regime d’eccezione dell’art. 24 LPT. Opere
rispondenti al principio della conformità di zona (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT)
non sono in effetti nemmeno ipotizzabili, poiché il PR prescinde dall’assegnare
una specifica funzione a questo comparto territoriale, limitandosi a dichiarare
applicabile l’ordinamento dell’art. 24 LPT.
Ferma questa premessa, resta da verificare se l’opera qui in
esame risponda al requisito dell’ubicazione vincolata e se non vi si oppongano
interessi preponderanti.
Orbene, dal profilo dell’art. 24 cpv. 1 lett. a LPT si deve
negare che il tratto di strada realizzato abusivamente dal ricorrente possa
beneficiare di un’autorizzazione eccezionale. L’opera, destinata a servire un
fondo utilizzato per l’allevamento di alcuni asini nani, non esige affatto
un’ubicazione fuori della zona edificabile. Le modalità di sfruttamento del
fondo non sono sicuramente tali da richiedere un collegamento veicolare con la
strada che porta alla casa di vacanza del ricorrente. L’incerta attività
agricola da questi esercitata sul suo fondo non permette di configurare la
strada realizzata abusivamente alla stregua di un’opera ad ubicazione
vincolata. La discutibile autorizzazione rilasciata dal Dipartimento del
territorio per la stalla-deposito non giustifica una diversa conclusione.
Nemmeno l’insorgente adduce argomenti che potrebbero suffragarla.
L’interesse del patriziato alla conservazione inalterata del
terreno sul quale è stata l’opera abusiva prevale d’altra parte chiaramente su
quello dell’insorgente. Il rilascio di un permesso in sanatoria non entra
quindi in considerazione nemmeno dal profilo dell’art. 24 cpv. 1 lett. b LPT.
Né sono infine date le premesse per autorizzare l’opera in contestazione
sulla base degli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT. L’intervento non può in effetti
essere assimilato ad una trasformazione parziale di una costruzione
preesistente, necessaria per la continuazione della sua utilizzazione attuale.
Semmai vi è stata una traccia di sentiero, l’opera realizzata abusivamente dal
ricorrente non può in nessun caso essere considerata alla stregua di una
modifica parziale di un’opera edilizia preesistente, insuscettibile di
alterarne in modo apprezzabile l’identità. Tanto meno si tratta di una
trasformazione indispensabile per la continuazione dell’utilizzazione attuale.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono si deve
quindi concludere che l’accesso realizzato abusivamente dal ricorrente non può
comunque essere posto al beneficio di un permesso in sanatoria. Non occorre
pertanto esaminare se il ricorrente sia legittimato a chiederlo senza il
consenso del patriziato, proprietario del terreno. Anche se lo fosse, non
potrebbe comunque ottenerlo.
Ritenuto che la stringata motivazione del giudizio censurato
non ha per nulla impedito all’insorgente di esercitare i suoi diritti di difesa
davanti all’autorità di ricorso, da questo profilo l’impugnativa va senz’altro
disattesa.
- 4.1. Giusta l’art. 43 LE,
il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere edilizie eseguite
in contrasto insanabile con il diritto materialmente applicabile. Da un ordine
di ripristino di una situazione conforme al diritto può prescindere soltanto
nella misura in cui la violazione materiale sia minima e senza importanza per
l'interesse pubblico o per i vicini (cfr. Scolari, Commentario, II. ed., ad art.
43 N. 1 seg.).
4.2. Nell’evenienza concreta, la strada realizzata dal
ricorrente si pone in contrasto in contrasto insanabile con le norme che regolano
l’attività edilizia fuori delle zone edificabili. Il contrasto è grave ed
evidente. La violazione materiale posta in essere dall’insorgente non è priva
di rilevanza dal profilo dell’interesse pubblico. Essa è inoltre
particolarmente significativa per il patriziato, proprietario del fondo, che
per primo ha sollecitato il ripristino di una situazione conforme al diritto.
L’ordine di ripristino censurato, emanato sulla scorta del
preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, regge quindi alle
critiche del ricorrente.
- In esito alle
considerazioni che precedono il giudizio governativo, immune da violazioni del
diritto, va quindi confermato.
Tassa di giustizia, spese
e ripetibili seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 22 ter Cost; 1, 3, 22 e 24 LPT; 1, 2, 4, 21 e
43 LE; 5 e 47 RLE; 1, 5 e 6 LOP; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 800.– sono a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 800.-- al
Patriziato di __________ a titolo di ripetibili.
-
Nella misura in cui si fonda
sull’art. 24 LPT, contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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