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Numero d'incarto:
52.1998.93
Data decisione, Autorità:
05.11.1999, TRAM
Incarto n.
52.1998.00093
Lugano
5 novembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 8 aprile 1998 di
contro
la decisione 3 aprile 1998 dell’Ufficio dell’ispettorato
del lavoro (UIL) che autorizza l’impiego di personale femminile e di giovani
in occasione delle aperture domenicali e festive straordinarie dei negozi autorizzate
durante il 1998;
viste le risposte:
-
24 aprile 1998
dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (UIL), Bellinzona
-
24 aprile 1998
della Camera di commercio, dell’industria e dell’artigianto e della
Federcommercio, Federazione Ticinese del Commercio, Lugano
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con decisione 8 aprile 1998 l’Ufficio dell’ispettorato
del lavoro (UIL) ha autorizzato l’impiego di manodopera maschile e femminile e
di giovani nei negozi per i quali era stata concessa l’apertura domenicale e
festiva;
che il __________ ha impugnato il provvedimento davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento per motivi che non occorre
qui riassumere;
che all’accoglimento del ricorso si sono opposte la Camera di
commercio dell’industria e dell’artigianato e la Federcommercio;
che il procedimento ricorsuale è rimasto sospeso in attesa
che venissero definite analoghe vertenze riguardanti la medesima tematica;
che con giudizio 1. luglio 1999, confermato dal Tribunale federale
con sentenza 15 ottobre 1999, il Tribunale cantonale amministrativo ha
annullato un’identica risoluzione adottata dall’UIL per disciplinare l’impiego
di manodopera nei negozi per i quali è stata autorizzata l’apertura domenicale
e festiva durante l’anno in corso;
considerato in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è
data dall’art. 26 cpv. 2 LCL;
che il riconoscimento della legittimazione attiva presuppone
fra l’altro che l’insorgente sia portatore di un interesse personale, attuale
ed immediato a dolersi del provvedimento impugnato per il pregiudizio effettivo
che questo gli arreca;
che tale interesse deve sussistere anche al momento in cui l'autorità
di ricorso statuisce sull’impugnativa (DTF 111 Ib 359 consid. 1a);
che da tale esigenza si può prescindere quando il ricorso ha
per oggetto una decisione che pur avendo perso d’attualità potrebbe in futuro
essere nuovamente adottata (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, ad art. 43 PAmm N. 2);
che tale ipotesi in concreto non si verifica; i giudizi di
cui si è detto in narrativa hanno in effetti chiarito le questioni poste in discussione
dall’insorgente con il ricorso in esame;
che, stando così le cose, il ricorso va stralciato dai ruoli
siccome diventato privo d’oggetto;
che, dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia e dall’assegnazione di ripetibili;
Per questi motivi,
visti
gli art. 1, 18, 19, 27, 29 cpv. 1, 31 cpv. 4, 34 cpv. 3, 58 LL; 65, 71 OLL 1;
41, 42, 43, 44 OLL 2; 22, 23, 26 LCL; 1 cpv. 1, 7, 9 RLCL; 3, 18, 28, 65, 61,
65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è stralciato dai
ruoli.
-
Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
-
Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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