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Numero d'incarto:
52.1999.101
Data decisione, Autorità:
02.05.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00101
Lugano
2 maggio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 aprile 1999 della
__________ patr. dall'avv. __________
contro
la decisione 10 marzo 1999 del Consiglio di Stato
(no. 1069) che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione 10 dicembre 1998 con cui il municipio di __________ le
ha negato il permesso di mantenere ulteriormente un frantoio ed un deposito
di inerti su fondi (part. no. __________ e __________ RF) situati fuori della
zona edificabile e le ha ordinato il ripristino della situazione
preesistente;
viste le risposte:
-
28 aprile 1999 del
Comune di Balerna;
-
4 maggio 1999 del
Consiglio di Stato;
-
14 maggio 1999 delle
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 13 giugno 1990 il municipio di
__________ ha autorizzato a titolo di precario la ditta __________, qui
ricorrente, a formare un deposito d'inerti su un terreno di proprietà delle
__________, situato fuori dalla zona edificabile, in località __________ (part.
no. __________ e __________ RF); il permesso era revocabile incondizionatamente
con preavviso di tre mesi;
che con decisioni 7 e 15 gennaio 1992
l'allora Dipartimento delle pubbliche costruzioni ed il municipio di __________
hanno autorizzato la stessa ricorrente a posare un frantoio su quei fondi alla
condizione che fosse rimosso al termine dei lavori del corridoio Huckepack, ma
al più tardi il 31 dicembre 1993 e che il terreno fosse ripristinato entro il
30 giugno seguente;
che il 17 giugno 1992 ed il 9 giugno 1993 il
municipio ha rinnovato il permesso, ribadendo l'obbligo di rimuovere il
frantoio entro il 31 dicembre 1993 e di sistemare il terreno entro il 30 giugno
1994;
che su esplicita richiesta delle __________,
intenzionate a recuperare il materiale depositato per terminare i lavori del
corridoio __________, il 6 ottobre 1994 il municipio ha ulteriormente prorogato
l'autorizzazione fino al 31 dicembre 1995;
che il 19 settembre 1995 il Consiglio di
Stato ha approvato il PR particolareggiato del __________, che assegna i fondi
in discussione alla zona agricola;
che, scaduto infruttuosamente l'ultimo
termine fissato per lo sgombero ed il ripristino di fondi, il 14 maggio 1998 la
ricorrente ha chiesto al municipio il permesso di mantenere il deposito di
inerti ed il frantoio sino al 30 giugno 1999;
che con decisione 26 maggio 1998 il
municipio ha respinto la richiesta, sollecitando lo sgombero ed il ripristino
del terreno entro il 31 dicembre 1998;
che il 3 giugno 1998 la __________ ha
chiesto all'autorità comunale di rinvenire sulla propria decisione; il 10
giugno 1998 il municipio ha respinto la richiesta, confermando l'invito allo
sgombero ed al ripristino dei fondi;
che il 1. dicembre 1998 la ricorrente ha
nuovamente chiesto al municipio di accordarle un'ulteriore proroga; il 10
dicembre 1998 il municipio ha respinto la richiesta;
che contro questa risoluzione la __________
è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e
postulando la concessione di un'ulteriore proroga sino al 31 dicembre 1999;
che con giudizio 10 marzo 1999 il Consiglio
di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa, ritenendo che contro il
provvedimento censurato, confermativo delle precedenti decisioni non fosse dato
ricorso.
che contro il predetto giudizio governativo
la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo l'annullamento e postulando la concessione di una proroga per
mantenere il deposito sino alla fine del 1999;
che l'insorgente rileva di non aver chiesto
il rinnovo dell'autorizzazione precaria ma soltanto una proroga del termine per
lo sgombero del materiale; osserva che il materiale depositato potrà essere
utilizzato per il previsto impianto intermodale; lo sgombero immediato non
risponderebbe ad alcun interesse; il municipio tollererebbe peraltro
l'utilizzazione di quell'area da parte di altre ditte;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di
Stato e dal municipio di Balerna, che contesta recisamente le tesi
dell'insorgente;
che le __________ dichiarano di rimettersi
al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo, rilevando che i lavori di
costruzione dello scalo intermodale dovrebbero iniziare nel 2000;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE;
che alla
ricorrente è venuto meno in corso di causa l'interesse ad ottenere la proroga
rifiutata dal municipio; grazie al ricorso essa è infatti riuscita a
procrastinare lo sgombero del materiale oltre il termine per il quale chiedeva
la concessione della proroga;
che
l'interesse a ricorrere sussiste comunque ancora nella misura in cui
l'insorgente contesta anche la tassa di giustizia posta a suo carico dal Consiglio
di Stato;
che entro
questi limiti, il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso
sulla base degli atti senza istruttoria; non essendovi contestazione sui fatti,
il sopralluogo chiesto dall'insorgente appare del tutto inidoneo a procurare a
questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;
che la decisione con cui il municipio si è
rifiutato di riesaminare la decisione di rigetto della domanda di proroga del
termine per lo sgombero del deposito, non era impugnabile poiché si limitava a
confermare il precedente diniego, mentre non erano date le premesse per una
riconsiderazione: (cfr. Rhinow Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung; Erg. Bd., N. 41 B IX e rimandi);
che il giudizio con cui il Consiglio di
Stato ha respinto in ordine l'impugnativa, rilevando a titolo abbondanziale che
comunque era infondata anche nel merito, appare immune da qualsiasi violazione
del diritto;
che in quanto ricevibile il ricorso va
quindi senz'altro respinto, addebitando all'insorgente le spese e la tassa di
giustizia;
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
In quanto
ricevibile il ricorso è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 300.- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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