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Numero d'incarto:
52.1999.151
Data decisione, Autorità:
29.11.1999, TRAM
Incarto n.
52.1999.00151
52.1999.00220
Lugano
29 novembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sui ricorsi 25 maggio 1999 (1) e 26 agosto 1999 (2) di
__________,
Contro
(1) la decisione 4 maggio 1999 (n. 1871) del
Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso dell'insorgente 11 gennaio 1999
contro la decisione 28 dicembre 1998 con cui il municipio di __________ ha determinato
il suo stipendio di sorvegliante dell'acquedotto comunale;
(2) la decisione 6 luglio 1999 (n. 2978) del
Consiglio di Stato che ha respinto l'istanza di revisione inoltratagli
dall'insorgente il 25 maggio 1999 avverso la summenzionata risoluzione
governativa;
viste le risposte:
al ricorso sub 1);
al ricorso sub 2);
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
ricorrente svolge la mansione di sorvegliante dell'acquedotto comunale di
__________ a norma dell'art. 7 del regolamento dell'azienda acqua potabile,
approvato dal Consiglio di Stato il 5 marzo 1963. Detta disposizione fissa la
relativa retribuzione in fr. 150.-- annui. L'art. 95bis cpv. 1 lett. l del
regolamento comunale (RC), approvato dal Governo il 15 luglio 1992, ha
aumentato quest'ultima a fr. 200.-- annui.
B. Negli
scorsi anni il ricorrente ha sollecitato al municipio un aumento della
retribuzione della sua funzione, ritenuta inadeguata ai tempi e alle
prestazioni. Aderendo a tale richiesta il municipio di __________ ha invitato
__________ a notificargli le ore prestate negli anni 1995/96/97, decidendo di
retribuirle fr. 22,75 lordi/ora, tale lo stipendio riconosciuto all'operaio
comunale. Sulla base di un conteggio allestito nel corso del mese di agosto
1998 il municipio ha pertanto versato a favore del ricorrente, nel corso dello
stesso mese, l'importo di fr. 1'424,05. Tale somma era composta dalle ore
notificate per gli anni 1995/96/97 remunerate in ragione di fr. 22,75 lordi/ora,
e più precisamente fr. 705,25 per il 1995 (31 ore), fr. 557,40 per il 1996 (24
ore e mezzo) e fr. 796,25 per il 1997 (35 ore). Da tale importo sono stati
dedotti gli oneri sociali e lo stipendio - già versato - di fr. 200.--/anno,
per complessivi fr. 600.--, stabilito all'art. 95bis cpv. 1 lett. l RC; sono
invece stati aggiunti fr. 100.-- per rimborso spese di telefono.
C. Con scritto
9 settembre 1998 __________ ha reclamato al municipio anche il versamento dello
stipendio legalmente spettantegli, di fr. 200.--/anno, per complessivi fr.
600,--. La richiesta è stata respinta da parte del municipio con lettera del 21
settembre successivo.
D. a) In data
13 dicembre 1998 l'insorgente ha notificato al municipio le ore prestate
durante l'anno stesso, pari a 58 ore, di cui 35 prestate in concomitanza con lo
spostamento della condotta riguardante la formazione del nuovo accesso
comunale. L'interessato ha notificato anche 30 ore prestate negli anni
1995-1996.
b) Con decisione 28 dicembre 1998 il
municipio di __________ ha comunicato al ricorrente di riconoscere, per l'anno
stesso, solo 23 ore di lavoro. Ha invece contestato sia le 35 ore esposte in
relazione alla creazione del nuovo accesso comunale sia le 30 ore afferenti
agli esercizi precedenti.
E. Con ricorso
11 gennaio 1999 __________ è insorto innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha
domandato di riconoscere le pretese notificate nei confronti del municipio. Con
risoluzione 4 maggio 1999 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, poiché
tali pretese difettavano di una base legale.
F. Con
impugnativa 25 maggio 1999, completata il 7 giugno successivo, __________ si è
aggravato contro il giudicato governativo davanti a questo Tribunale, ribadendo
le domande già formulate nella sede precedente. Il ricorrente rimprovera
inoltre al Consiglio di Stato di non aver acquisito agli atti la documentazione
che egli aveva richiamato innanzi allo stesso.
Il Consiglio di Stato ed il municipio di
__________ hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
G. Con ricorso
26 agosto 1999 __________ ha impugnato anche la risoluzione 6 luglio 1999 con
cui il Governo ha respinto la sua domanda di revisione avverso la risoluzione
del 4 maggio precedente. L'insorgente ribadisce e puntualizza gli argomenti
precedentemente svolti.
Il Consiglio di Stato ed il municipio di
__________ hanno sollecitato la reiezione anche di questa seconda impugnativa.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC), i ricorsi sono
tempestivi (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art.
209 lett. b LOC). I gravami sono pertanto ricevibili in ordine. Possono inoltre
essere decisi sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1. I
rapporti di impiego con i dipendenti del comune devono essere disciplinati dal
regolamento comunale o dal regolamento organico dei dipendenti (art. 135 cpv. 1
LOC). Oltre alle disposizioni della LOC, il regolamento deve stabilire le
funzioni, i requisiti per la nomina, gli stipendi, gli obblighi e i doveri di
servizio, le prestazioni sociali e la prestazione di cauzioni (art. 135 cpv. 2
LOC). Le norme della LOC sono applicabili anche ai dipendenti delle aziende
municipalizzate, riservate le leggi speciali e i regolamenti comunali particolari
(art. 136 LOC).
2.2. In attuazione della menzionata
normativa l'art. 95bis RC stabilisce gli stipendi dei dipendenti del comune.
Quello del sorvegliante dell'acquedotto comunale assomma a fr. 200.-- (capoverso
1 lett. l della menzionata disposizione) ed è soggetto ad adeguamento al carovita
(cpv. 2 ultima frase della stessa).
2.3. La remunerazione del sorvegliante
dell'acquedotto comunale di Marolta è dunque fissata in termini tanto rigidi
quanto imperativi dal regolamento comunale. Come ha rettamente argomentato il
Consiglio di Stato nel giudizio impugnato, il municipio non può stabilire uno
stipendio di un dipendente comunale diverso da quello fissato dal regolamento
comunale o del regolamento organico dei dipendenti, pena la violazione del
principio della legalità. Come ha ulteriormente argomentato l'Esecutivo
cantonale, assegnando uno stipendio superiore a quello di fr. 200.--/anno, il
municipio ha disatteso - come del resto esso stesso ammette - l'art. 95bis RC.
Ai fini del giudizio basta pertanto rilevare che ogni pretesa pecuniaria del
dipendente eccedente quella somma non trova fondamento legale e non può, di
conseguenza, essere accolta. Già per questo motivo il ricorso 25 maggio 1999
deve essere respinto e la risoluzione governativa 4 maggio 1999 tutelata nel
merito. In considerazione dei motivi posti alla base di quest'ultima pronuncia
deve altresì essere tutelato il diniego da parte del Governo di acquisire agli
atti dell'ulteriore documentazione, come richiesto dal ricorrente, volta a corroborare
nel dettaglio le sue prestazioni e pretese (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.4. Deve, del pari, essere respinto, nel
merito, il ricorso inoltrato il 26 agosto 1999 contro la risoluzione con cui il
Governo ha respinto la domanda di revisione della sua suddetta decisione. E
questo già per il fatto che, com'è noto, il rimedio della revisione non è dato
quando il difetto lamentato può essere censurato impugnando la decisione
attraverso la via ordinaria di ricorso (RDAT II-1995 N. 17): possibilità di cui
l'insorgente ha fatto uso. Per questo motivo, sotto lo stretto profilo formale,
il Consiglio di Stato avrebbe addirittura dovuto dichiarare inammissibile
l'istanza, senza esaminarla nel merito e respingerla.
-
3.1. Nei
procedimenti amministrativi di natura pecuniaria il Consiglio di Stato può applicare
una tassa di giustizia variante tra fr. 10.-- e fr. 10'000.-- (art. 28 cpv. 1
lett. b PAmm). Nel concreto caso il Governo ha imposto una tassa di giudizio di
fr. 400.-- relativamente al giudizio 4 maggio 1999 e di fr. 300.-- per quanto
concerneva la decisione 6 luglio 1999 di evasione dell'istanza di revisione.
Entrambi i giudizi, di agevole soluzione, sono stati evasi in stile telegrafico
e con motivazione abbreviata. L'istanza di revisione poteva poi addirittura
essere dichiarata d'acchito inammissibile. Avuto altresì riguardo ai ridotti
valori economici in gioco, determinando le suddette tasse di giudizio il
Governo è incorso in un abuso del potere d'apprezzamento che gli spettava a
questo scopo (art. 61 PAmm). Per rientrare nei limiti della proporzionalità, il
Tribunale riduce della metà le tasse esposte. Su questo punto il ricorso viene
accolto. Fatto che determina, tecnicamente, un accoglimento parziale delle impugnative.
-
La tassa
di giudizio, ridotta a seguito dell'accoglimento parziale dell'impugnativa, vien
posta carico del ricorrente (art. 28 PAmm).
-
Copia del
presente giudizio viene intimato alla sezione degli enti locali affinché abbia
ad imporre ovvero il rispetto del RC ovvero un adeguamento della normativa
comunale relativamente allo stipendio della funzione ricoperta dal ricorrente (art.
195 cpv. 1 lett. a LOC).
Per questi motivi,
visti gli art. 135, 136, 195, 208, 209 LOC, 3, 18, 28,
46, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- I ricorsi
sono parzialmente accolti.
§. Di conseguenza le tasse di giudizio esposte dal
Consiglio di Stato nei giudizi impugnati sono ridotte della metà;
-
La tassa di
giudizio, di fr. 250.--, è posta a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
__________;
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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