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Numero d'incarto:
52.1999.163
Data decisione, Autorità:
28.07.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00163
Lugano
28 luglio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza
Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 1° giugno 1999 del
__________,
Contro
la
decisione 12 maggio 1999, no. 2047, del Consiglio di Stato che annulla il
decreto di multa 28 gennaio 1999 inflitto dal municipio di __________ a
__________ e __________ per violazione dell'ordinanza sui rumori molesti e
del regolamento sui beni amministrativi;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 26 novembre 1998 il
municipio di , dando seguito alla richiesta presentata da __________
e __________ all'Ufficio giovani del comune, ha risolto di autorizzare
l'associazione __________ (), di cui essi sono presidente rispettivamente
responsabile per la prevenzione, ad organizzare una giornata di solidarietà con
i malati di Aids in __________ __________, martedì 1° dicembre 1998 dalle ore
14.00 alle ore 16.00 per l'allestimento e dalle 16.30 alle 18.30 per la manifestazione.
L'autorità comunale ha precisato quanto segue:
"E' autorizzata l'animazione di una piccola parte della
piazza - secondo indicazioni della nostra Polizia comunale - con alcuni numeri
musicali senza amplificatore, nessuno stand o volantinaggio, ma un tavolo dove
i passanti potranno prendere materiale informativo."
B. Il 1° dicembre 1998, alle
ore 17.35, un agente della polizia comunale è intervenuto a causa del volume
troppo alto della musica dovuto all'utilizzo di apparecchi amplificatori. Alle
19.00 la richiesta di sospendere l'attività musicale da parte dello stesso
agente non ha sortito alcun effetto.
Il 7 dicembre 1998 il municipio di __________ ha avviato una
procedura contravvenzionale nei confronti di __________ e ,
presidente e rispettivamente responsabile per la prevenzione dell',
per violazione degli art. 7 e 9 del Regolamento comunale sui beni
amministrativi (RBAmm) e 1 e 7 dell'Ordinanza municipale sulla repressione dei
rumori molesti (ORRM).
Con osservazioni 22 dicembre 1998 questi hanno precisato che
l'autorizzazione da loro postulata presupponeva l'utilizzo di amplificatori, di
modesta potenza, in quanto durante la manifestazione vi sarebbero stati anche
interventi musicali ed orali. All'ultimo momento si sarebbe inoltre presentato
un gruppo musicale non in programma, ma invitato in precedenza, desideroso di
partecipare. Malgrado ciò, la manifestazione sarebbe terminata puntualmente
alle 18.30, mentre in seguito si è unicamente proceduto a raccogliere il
proprio materiale ed a liberare la piazza.
Il 28 gennaio 1999 il municipio di __________ ha infitto loro
una multa di fr. 100.-- ciascuno per:
"mancata osservanza delle condizioni contenute nell'autorizzazione
26 novembre 1998 per l'utilizzazione di Piazza Dante in occasione della
giornata di solidarietà con i malati di AIDS e meglio:
La decisione è stata resa in applicazione degli art. 6, 9 e
21 RBAmm, 1, 7 e 16 ORRM; 148 LOC.
C. Adito da
____________________ e __________, il Consiglio di Stato ne ha accolto il
gravame con risoluzione 12 maggio 1999 ed ha annullato il decreto di multa impugnato.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che l'esecutivo comunale
non avesse provato la colpevolezza dei ricorrenti. Non essendo gli autori delle
infrazioni, i ricorrenti non avrebbero potuto nemmeno essere considerati quali
garanti, in quanto non era dimostrato che essi erano responsabili per l'assetto
musicale e per la riconsegna della piazza.
D. Contro la predetta pronuncia
governativa il municipio di Lugano è insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della
multa.
Secondo l'insorgente, la posizione di __________ e __________
quali garanti sarebbe evidente, in quanto essi avrebbero potuto, e dovuto,
assicurare l'osservanza delle condizioni poste dalla relativa autorizzazione.
E. All'accoglimento del gravame
si oppongono __________ e __________, con argomenti di cui si dirà, per quanto
necessario, nel seguito. Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del
gravame, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione
impugnata.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dagli 148 cpv. 3 LOC e 208 cpv. 1 LOC. La
legittimazione attiva dell'insorgente è data dagli art. 209 lett. b LOC e 43
PAmm. Il presente gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in
ordine e può essere deciso sulla base delle prove in atti (art. 18 cpv. 1
PAmm).
-
La sanzione amministrativa
è una pena pronunciata contro un privato in ragione della violazione di un'obbligazione
di diritto pubblico. Essa rappresenta uno strumento coercitivo conferito
all'autorità per ottenere il rispetto della legge (A. Scolari, Diritto
amministrativo - parte generale, Bellinzona / Cadenazzo 1988, no. 260).
La sanzione amministrativa può rivestire la forma della multa
(B. Knapp, Précis de droit administratif, Basilea e Francoforte sul Meno 1991,
no. 1686).
Essa dev'essere ancorata ad una base legale e, visto il suo carattere
prettamente repressivo, presuppone l'esistenza di una colpa a carico del
soggetto che con il suo comportamento ha infranto la legge (U. Häfelin / G.
Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurigo 1998, no. 948 e
949; M. Imboden / R. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea
e Francoforte sul Meno 1990, no. 49 B. VI).
Ciò significa che una multa può essere inflitta solo se la
colpevolezza è stata dimostrata in modo ineccepibile, ritenuto comunque che
l'onere della prova incombe all'autorità a cui spetta l'obbligo di perseguire
il denunciato (M. Rhinow / B. Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte sul Meno 1990,
no. 49 B. VI).
- L'art. 7 cpv. 3 ORRM
stabilisce che l'impiego di giradischi elettrici automatici o di qualsiasi
altro istromento meccanico, nonché di comandi a distanza per trasmissioni
musicali o canore, collegati con altoparlanti o amplificatori all'aperto è
vietato su tutta la giurisdizione territoriale del comune. Chi viola l'ORRM è
punito con una multa fino a fr. 10'000.-- (art. 16 ORRM).
Per quanto concerne l'utilizzazione del suolo pubblico l'art.
6 RBAmm ne definisce l'uso speciale in generale, le cui condizioni sono
disciplinate dall'art. 9:
"1. Le
condizioni dell'uso speciale sono fissate nell'atto di autorizzazione o di
concessione.
-
Con la
decisione, il Municipio deve considerare gli interessi in gioco, in particolare
l'interesse pubblico all'utilizzazione del bene secondo la sua destinazione.
-
L'utilizzazione
deve di regola essere accordata se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti.
-
L'utilizzazione
può essere subordinata a condizioni, in specie per prevenire danni ai beni amministrativi
o di terzi.
-
Il
Municipio può inoltre concedere, ove lo ritenga opportuno, l'uso speciale per
determinate attività commerciali a una persona o a una cerchia limitata di
persone. In questo caso si procederà per pubblico concorso".
L'art. 21 prevede che le infrazioni a tale regolamento sono
punite con la multa fino a fr. 10'000.–.
E' incontestato che la manifestazione organizzata
dall'__________ configura un uso speciale del suolo comunale soggetto ad
autorizzazione, la quale può essere assortita da particolari condizioni (cfr.
A. Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, pag. 550
segg.).
- I ricorrenti contestano che
la manifestazione si sia protratta oltre l'orario consentito, come invece
asserito dall'agente denunciante. È ben vero che le constatazioni operate da un
agente accertatore non fruiscono di per sé di una presunzione di veridicità e
di fedefacenza. Rientra, per contro, nel quadro delle attribuzioni
dell'autorità decidente apprezzare liberamente le prove agli atti, tenendo
conto delle argomentazioni sollevate dal denunciato.
Nei rapporti 2 dicembre 1998 ed in particolare 11 gennaio
1999 l'agente denunciante ha precisato che "alle ore 19.00 la musica
non era ancora terminata". Ciò non può certamente essere frutto della
fantasia dell'agente, che non ha alcun interesse a dichiarare fatti non
corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l'altro, di subire sanzioni
penali e amministrative. Considerata inoltre l'univocità delle sue
affermazioni, questo tribunale perviene al convincimento che la manifestazione
si è effettivamente protratta almeno fino alle 19.00 e pertanto oltre l'orario
autorizzato.
- L'autorità comunale
sostiene che, anche ammettendo che i multati non siano stati gli autori diretti
dell'infrazione, essi sarebbero tuttavia responsabili in virtù della loro posizione
di garanti. Essendo responsabili di fronte al municipio del rispetto delle condizioni
contenute nell'autorizzazione rilasciata, essi avrebbero pertanto dovuto intervenire
e proibire l'uso di amplificatori ed in seguito porre termine alla
manifestazione nel rispetto degli orari autorizzati. Non agendo in tal modo,
essi avrebbero violato la legge per omissione.
5.1. Il reato d'omissione improprio è un reato commissivo che
si perfeziona per omissione di una cautela che l’autore era tenuto a prendere
(P. Graven, L’infraction pénale punissable, Berna 1995, pag. 76 segg.; S.
Trechsel / P. Noll, Schweizerisches Strafrecht, parte generale, Zurigo 1998,
pag. 214 segg.). Esso presuppone che l’autore si trovi in una cosiddetta
posizione di garante ("Garantenstellung"). Secondo dottrina e
giurisprudenza, questa sussiste quando l'autore ha per legge, per contratto o
per situazione il dovere di prevenire il verificarsi di un evento suscettibile
di pregiudicare un determinato bene giuridico. L'autore è in questo caso
punibile se gli era oggettivamente possibile intervenire per compiere l'atto
richiesto dalle circostanze (DTF 108 IV 5 consid. 1b e riferimenti ivi citati).
Questo tribunale ha già avuto modo di considerare che
garanti, nel senso sopra esposto del termine, possono essere ritenuti anche i
singoli membri di un comitato organizzatore di una manifestazione o coloro che,
pur non essendo necessariamente membri di tale comitato, avevano il compito di
pubblicizzare l’avvenimento mediante l’affissione di manifesti (RDAT I-1997,
n. 8, pag. 19).
5.2. Il permesso per tenere la manifestazione del 1° dicembre
su suolo pubblico è stato chiesto da __________ e __________ (cfr. risposta 26
febbraio 1999 del municipio di , pag. 2). Ora, già il fatto che i
resistenti siano comparsi in prima persona per chiedere al municipio, a nome e
per conto dell', l'autorizzazione necessaria ad organizzare la
manifestazione in oggetto, permette di considerarli garanti dell’ordinato
svolgimento della stessa. Vero è che l'autorizzazione è stata rilasciata
all'associazione e non a loro personalmente. La circostanza è tuttavia
irrilevante, poiché i resistenti non rivestono un ruolo meramente subalterno in
seno all'__________, ma ricoprono una funzione dirigenziale qualificata, che li
ha portati a comparire in prima persona al cospetto dell’autorità comunale
nelle pratiche di rilascio del permesso per uso accresciuto del suolo pubblico.
Presenti alla manifestazione, i resistenti avevano d’altro canto la possibilità
concreta d'intervenire nei confronti dei musicisti e degli oratori che hanno
fatto uso di amplificatori, per far rispettare le condizioni poste
dall'autorizzazione. Anziché intervenire o dare almeno disposizioni affinché i
loro collaboratori intervenissero, i resistenti sono rimasti passivi. Hanno
quindi accettato, quantomeno implicitamente, la violazione delle condizioni
poste dall’autorizzazione. Omettendo, senza validi motivi, di adottare le
misure necessarie per assicurarne il rispetto, i resistenti non possono
pertanto essere prosciolti dall’addebito di aver violato, nella qualità di
garanti, le condizioni fissate dall’autorizzazione di cui avevano postulato il
rilascio. Anche se essi si sono allontanati prima delle 18.30 e dunque non
hanno potuto sorvegliare direttamente il termine della manifestazione, essi avrebbero
dovuto incaricare una persona di assumere in loro vece tale compito, ad esempio
la collaboratrice che essi avevano ingaggiato per organizzare la giornata. Ai
resistenti non giova inoltre asserire di aver precisato all'Ufficio giovani,
che ha fatto da tramite con il municipio, di voler far uso di amplificatori.
Anche se così fosse stato, essi avrebbero dovuto reagire, allorquando hanno
ricevuto l'autorizzazione 26 novembre 1998, nella quale veniva stabilito che il
loro uso era vietato.
5.3. Sulla scorta di quanto fin qui esposto, il ricorso va
pertanto accolto e confermata la multa inflitta ai resistenti con il decreto 28
gennaio 1999 dal municipio __________. La tassa di giustizia e le spese seguono
la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 6, 9 e 21 RBAmm, 1, 7 e 16 ORRM; 148 cpv. 3, 208 cpv. 1 e 209 lett. b
LOC; 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza la decisione 12 maggio 1999, no. 2047, del
Consiglio di Stato è annullata ed è confermata la multa di fr. 100.--
inflitta con decreto 28 gennaio 1999 dal municipio di __________ a __________ e
__________, __________.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 300.-- sono poste a carico dei resistenti in solido.
-
Intimazione
a:
__________;
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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