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Numero d'incarto:
52.1999.171
Data decisione, Autorità:
19.10.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00171
Lugano
19 ottobre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
Segretaria:
Lorenza
Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 15 giugno 1999 di
__________, __________,
patr.
da: avv. __________,
Contro
la
decisione 26 maggio 1999, no. 2267, del Consiglio di Stato che ha respinto
l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 19 novembre 1998, con la
quale la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a
tempo indeterminato, limitatamente al dispositivo no. 2 concernente le spese
peritali;
visti:
-
la risposta 17 giugno 1999 del servizio
dei ricorsi del Consiglio di Stato;
-
gli scritti 15 luglio e 10 agosto
1999 del perito lic. psic. __________;
-
le osservazioni 20 agosto 1999 del
ricorrente;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 5 agosto 1998 __________
è stato sorpreso alla guida della propria vettura in stato di ebrietà (alcolemia:
2.11-2.47 g ‰).
Preso atto dei contenuti della perizia psicotecnica 10
novembre 1998 allestita dal Servizio ticinese di cura dell'alcolismo (STCA),
con risoluzione 19 novembre 1998 la Sezione della circolazione gli ha revocato
la licenza di condurre a tempo indeterminato. L'autorità di revoca ha inoltre
precisato che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di agosto
2001, subordinando la riammissione alla guida al superamento di un esame
psicotecnico. L'autorità dipartimentale ha pure negato l'effetto sospensivo ad
un eventuale ricorso.
B. a) Il 3 dicembre 1998
__________ ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la predetta risoluzione,
postulando in via principale di limitare la durata della revoca al 5 agosto
1999 ed in via subordinata che un riesame della situazione sia concesso già a
partire dal mese di agosto 2000. Egli ha inoltre sollecitato l'allestimento di
una perizia psichiatrica in merito alla sua idoneità caratteriale a condurre
veicoli a motore.
b) Il Consiglio di Stato ha dato mandato al lic. psic.
__________ di allestire una perizia psichica, il quale il 30 marzo 1999 ha presentato
il proprio referto. In sostanza il perito ha ritenuto che __________ non era
idoneo alla guida di veicoli a motore.
c) Con decisione 26 maggio 1999 il Governo ha respinto il gravame,
ponendo a carico dell'insorgente il pagamento delle spese peritali ammontanti a
fr. 1'500.-- e fr. 350.-- per tassa di giustizia.
C. Il 15 giugno 1999 il
ricorrente è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando
che le spese peritali a suo carico vangano ridotte a fr. 350.--. Tale importo
corrisponde a quanto è fatturato per l'allestimento di una perizia
sull'idoneità a condurre veicoli a motore ordinata dall'Ufficio giuridico allo
psicologo del traffico lic. psic. __________. Il colloquio è durato poco meno
di due ore e le valutazioni, a cui è giunto il perito, non poggiano né su basi
psicologiche né psichiatriche, né tantomeno egli ha tenuto in considerazione il
parere del lic. psic. __________, che segue da tempo l'insorgente. Considerato
infine che egli aveva postulato di essere sottoposto ad una perizia
psichiatrica, e non psichica, i costi addebitatigli sarebbero sproporzionati e
lesivi dell'art. 4 Cost.
D. All'accoglimento del ricorso
si è opposto il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, che si è
riconfermato nelle conclusioni contenute nella decisione impugnata.
E. a) Su richiesta di questo
tribunale il perito lic. psic. __________ ha precisato di aver fatturato fr.
150.-- per pagina (fr. 150.-- x 10 pagine = fr. 1500.--) e che l'adempimento
del mandato ha comportato un dispendio lavorativo di circa 20 ore.
b) Dal canto suo il ricorrente si è riconfermato nelle sue
precedenti allegazioni, contestando il numero delle ore fatturate, a suo dire
esorbitante per rapporto al referto steso.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del
Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10
cpv. 2 LALCStr. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da
una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e
può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze degli
accertamenti esperiti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Giusta l'art. 28 PAmm
l'autorità amministrativa può condannare la parte soccombente al pagamento
della tassa di giustizia e delle spese. Le indennità (…) ai periti sono quelle
previste dalla legge sulla tariffa giudiziaria (art. 29 PAmm), la quale
all'art. 33 stabilisce che l'indennizzo (…) è deciso inappellabilmente dal
giudice secondo il suo libero apprezzamento, tenendo conto della natura e della
difficoltà del lavoro (cfr. DTF 114 Ia 463).
In tale ambito, l'autorità amministrativa o giudiziaria
dispone di un ampio potere di apprezzamento che va esercitato nei limiti posti
dal principio dell'equivalenza e della proporzionalità. L'istanza di ricorso
chiamata a verificare la legittimità di decisioni rese in materia di spese
peritali, deve limitarsi a verificare che l'autorità di prime cure non l'abbia
esercitato in modo scorretto sotto il profilo dell'abuso di potere (GAT, no.
381).
- Nella fattispecie
__________ contesta l'ammontare delle spese peritali poste a suo carico.
Come ha giustamente asserito il ricorrente, le perizie
solitamente allestite per la Sezione della circolazione, vengono fatturate a
fr. 350.-- cadauna. Le stesse si differenziano tuttavia in modo evidente
dalla perizia in questione e ciò per completezza ed impegno lavorativo. Nel
primo caso il referto, di poche pagine, si basa su di un colloquio di circa
un'ora. Nel caso in parola il dispendio orario e l'impegno profuso dal perito
sono stati, invece, di molto maggiori. Il lic. psic. __________ ha stimato in
circa venti ore, arrotondate per difetto, il tempo che gli è necessitato per
stendere il referto.
L'insorgente contesta tale valutazione, definendola
esorbitante. La critica, né motivata né corroborata da alcuna prova, appare
priva di fondamento. Se si tien conto che il perito ha necessitato di circa
un'ora per prendere visione dell'incarto e di due ore per il colloquio con il
ricorrente, una nota d'onorario di fr. 1'500.-- appare tutto sommato equa. Si
deve infatti considerare che il referto peritale conta di 10 pagine, scritte
con carattere minuto e fitte. Ora, per la loro stesura appare quantomeno verosimile
che il perito abbia necessitato 7-8 ore. Fatturando un onorario di fr. 150.-- all'ora,
per un totale di circa 10-11 ore, la nota emessa per l'allestimento della contestata
perizia risulta pertanto essere proporzionata all'impegno profuso. Ciò vale a
maggior ragione se si dà credito al perito, il quale ha affermato di aver
impiegato circa venti ore.
Sulla scorta di tali considerazioni, questo tribunale ritiene
che la fattura emessa dal perito lic. psic. __________ sia congruamente
proporzionata al lavoro svolto.
Il ricorso va pertanto respinto con seguito di tasse e spese.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 10 cpv. 2 LALCStr; 1 segg. PAmm; in particolare 18 cpv. 1, 28, 43 e 46
cpv. 1 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 400.-- sono poste a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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