AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.191
Data decisione, Autorità:
28.07.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00191
Lugano
28 luglio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza
Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 30 giugno 1999 di
__________,
patr.
da: avv. __________,
Contro
la
decisione 9 giugno 1999, no. 2476, del Consiglio di Stato che ha respinto
l'impugnativa dell'insorgente avverso la risoluzione 10 febbraio 1999, no.
2457, con cui l'Ufficio permessi e passaporti ha ordinato la chiusura del
__________ a __________;
viste le risposte:
-
2 luglio 1999 della Sezione dei
permessi e dei passaporti, Ufficio dei permessi;
-
6 luglio 1999 del Consiglio di
Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con decisione 10 febbraio
1999 l'Ufficio dei permessi ha ordinato la chiusura del ristorante __________ a
__________, di cui __________ è gerente e gestrice, con effetto dal 28 febbraio
1999. La risoluzione è stata resa, in quanto dall'interrogatorio 9 gennaio 1999
della stessa e da accertamenti svolti dalla polizia cantonale di Locarno (cfr.
rapporto 5 febbraio 1999), è emerso che l'insorgente ha svolto una gerenza
incostante ed irregolare.
B. Contro tale decisione la
ricorrente si è aggravata davanti al Consiglio di Stato, postulandone
l'annullamento. In sostanza ha addotto che in violazione dei disposti di legge
la revoca dell'autorizzazione non era stata preceduta da una comminatoria. Inoltre
essendo invalida al 70%, essa non sarebbe tenuta ad essere presente nell'EP
tutta la giornata.
Con risoluzione 9 giugno 1999 il Governo ha respinto il
gravame, confermando la misura impugnata. In sintesi l'Esecutivo cantonale ha
ritenuto che l'autorità dipartimentale avesse disposto una misura di
sospensione giusta l'art. 68 LEsPub e non di revoca, e che la stessa fosse
proporzionata, adeguata alle circostanze, nonché ossequiosa del principio della
legittimità.
C. __________ insorge ora
davanti al Tribunale cantonale amministrativo ribadendo le richieste formulate
in precedenza. A mente della ricorrente la decisione impugnata sarebbe stata
emessa da un'autorità incompetente ed in ogni caso gli addebiti mossile non
giustificherebbero la revoca (e non la sospensione) dell'autorizzazione a
gestire. Al massimo tali mancanze potrebbero, di principio, condurre
all'adozione di una sanzione amministrativa. Tuttavia nel caso concreto non si
giustificherebbe neppure un simile provvedimento, considerato che essa non ha
violato alcuna norma. Adduce che l'ordine di chiusura violerebbe il principio
della proporzionalità, in quanto non commisurato alla gravità oggettiva delle
mancanze rimproveratele, ed inoltre inidoneo a raggiungere lo scopo prefisso.
D. All'accoglimento del ricorso
si sono opposti il Consiglio di Stato e la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 71 cpv. 3 LEsPub. Il gravame,
tempestivo e presentato da una persona legittimata a ricorrere, è dunque ricevibile
in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
-
Va innanzitutto respinta la
censura sollevata dalla ricorrente in merito alla carenza di competenza
dell'autorità decidente. Le decisioni relative alla sospensione o alla revoca
dell'autorizzazione a gestire un esercizio pubblico sono di competenza del Dipartimento
(art. 67 cpv. 2 LEsPub). L'art. 1 REsPub precisa poi che l'autorità competente
per l'applicazione delle normative in materia di esercizi pubblici è il Dipartimento
delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio dei permessi.
Considerato che nella fattispecie la risoluzione impugnata, conformemente a
tale norma, è stata resa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione,
Ufficio dei permessi, ne discende che la censura è infondata.
-
Nella decisione impugnata
l'autorità dipartimentale ha ordinato la chiusura dell'esercizio pubblico in
questione a partire dal 28 febbraio 1999. Dal tenore di tale risoluzione si può
unicamente trarre la conclusione che l'Ufficio dei permessi ha voluto revocare
l'autorizzazione a gestire il ristorante in oggetto. L'interpretazione data dal
Consiglio di Stato, secondo cui il provvedimento consisterebbe invece in una sospensione
(cfr. art. 68 LEsPub), non può essere accreditata, ritenuto che l'autorità
decidente si è limitata ad ordinare la chiusura del ritrovo a tempo
indeterminato. Considerato che la misura della sospensione può essere decretata
per un periodo massimo di tre mesi (cfr. art. 68 LEsPub), se gli intendimenti
dell'Ufficio dei permessi fossero stati questi, esso avrebbe dovuto precisarne
la durata. Non avendolo fatto, si deve presumere che nel caso concreto è stata
disposta la revoca (art. 69 LEsPub) e non la sola sospensione dell'autorizzazione
a gestire.
-
Giusta l'art. 69 LEsPub
l'autorizzazione a gestire un esercizio pubblico è revocata quando:
a) per ottenerla sono
state date indicazioni inveritiere;
b) in caso di sospensione
dell'autorizzazione stessa si persiste o si ricade nella stessa infrazione per
la quale era stata sospesa;
c) si verifica, per un
periodo superiore a tre mesi, uno dei casi previsti all'art. 68 lett. a, ossia
i locali non soddisfano più i requisiti di legge oppure sono usati per scopi
estranei all'attività dell'esercizio, viene a mancare la copertura assicurativa
per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, il gestore non
adempie più i requisiti personali previsti agli art. 26 segg. LEsPub.
Ora nella fattispecie, non appare dato alcun motivo che
giustifichi la revoca dell'autorizzazione a gestire. Alla ricorrente è stato
rinfacciato di non aver presenziato sufficientemente nell'esercizio pubblico e di
non essersi occupata dei compiti a lei incombenti. Tali mancanze, anche qualora
fossero dimostrate, non adempiono i requisiti della revoca. Tutt'al più una
revoca avrebbe potuto essere presa in considerazione, soltanto se l'insorgente,
malgrado precedenti sospensioni ai sensi dell'art. 68 LEsPub, avesse continuato
ad infrangere la legge (art. 69 lett. b LEsPub). Nel caso concreto non è
tuttavia dimostrato che prima della decisione impugnata l'autorità dipartimentale
ha dovuto intervenire per gli stessi motivi nei confronti dell'insorgente, ordinando
la sospensione dell'autorizzazione. Neppure sono adempiute le altre ipotesi che
giustificano la revoca dell'autorizzazione a gestire (art. 69 lett. a e c LEsPub).
Sulla scorta di tali considerazioni, il ricorso va accolto ed
il giudizio impugnato annullato. Resta ovviamente salva e riservata alla
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio dei permessi, la facoltà di
riassumere il procedimento contro __________.
Visto l'esito del gravame si prescinde dal prelievo di una
tassa di giustizia. Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 67 cpv. 2, 68, 69, 71 cpv. 3 LEsPub; 1 REsPub; 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 9 giugno 1999, no.
2476, del Consiglio di Stato;
1.2. la decisione 10 febbraio 1999, no.
2457 della Sezione dei permessi e dei passaporti, Ufficio dei permessi;
-
Non si prelevano né tassa di
giustizia, né spese.
-
A titolo di ripetibili di
prima e seconda istanza, lo Stato rifonderà fr. 800.-- a __________.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster