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Numero d'incarto:
52.1999.225
Data decisione, Autorità:
18.10.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00225
Lugano
18 ottobre 1999
§
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 30 agosto 1999 di
__________,
contro
la
risoluzione 20 luglio 1999 (n. 3137) del Consiglio di Stato che ha respinto
il ricorso dell'insorgente avverso la deliberazione 17 maggio 1999 con cui il
consiglio comunale di __________ ha respinto la mozione inoltrata il 30
novembre 1998 dall'insorgente chiedente le modifica di alcuni articoli delle
norme di attuazione del piano regolatore;
viste le risposte:
-
9 settembre 1999 del municipio di
__________;
-
15 settembre 1999 del Consiglio di
Stato, Bellinzona;
-
16 settembre 1999 del dr.
__________, Presidente del Consiglio Comunale di __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 26 ottobre 1998 il
consigliere comunale __________ ha presentato un'interpellanza chiedente: 1. la
modifica del termine "deroghe" impiegato all'art. 27 cpv. 4 delle
norme di attuazione del piano regolatore (NAPR), che regolamenta l'edificazione
su grandi superfici, con "agevolazioni" e "abbuoni"; 2. lo
spostamento dell'art. 21 cpv. 3 NAPR, che prevede delle condizioni alle quali
gli attici e le mansarde non vengono conteggiate nell'altezza degli edifici,
quale cpv. 2 dell'art. 20 NAPR. Il 30 novembre successivo __________ ha
trasformato l'interpellanza in mozione.
B. Raccolti il preavviso della
commissione edilizia, del 16 marzo 1999, e le osservazioni del municipio, del
20 aprile successivo, la mozione è stata sottoposta per deliberazione al
consiglio comunale nella seduta del 17 maggio 1999. Una prima votazione ha dato
il seguente esito: 17 voti favorevoli, 8 voti contrari e 8 astensioni. La
mozione è pertanto stata considerata respinta, per difetto della maggioranza
assoluta dei membri del consiglio comunale, composto di 40 membri, richiesta
per le modifiche del PR (art. 61 cpv. 2 LOC messo in relazione con l'art. 13
cpv. 1 lett. d LOC). Dietro richiesta di un consigliere comunale, previa
sospensione della seduta il presidente del Legislativo ha deciso di mettere
nuovamente in votazione l'oggetto, con il seguente risultato: 20 voti
favorevoli, 8 voti contrari e 5 astensioni. La mozione è pertanto stata
dichiarata respinta.
C. Con ricorso 2 giugno 1999
__________ è insorto contro quella deliberazione davanti al Consiglio di Stato,
al quale ha chiesto di dichiarare l'accettazione della mozione, senza che fosse
necessaria la sua approvazione da parte della maggioranza assoluta dei membri
del consiglio comunale. Con risoluzione 20 luglio 1999 il Governo ha respinto
il gravame: la mozione era stata presentata nella forma elaborata, per cui la
sua accettazione implicava direttamente una modifica del PR, la quale presupponeva
il raggiungimento di tale maggioranza.
D. Con impugnativa 30 agosto
1999 __________ è insorto davanti a questo Tribunale contro il giudizio del
Consiglio di Stato. L'insorgente sostiene che la decisione del consiglio
comunale deve essere considerata quale accettazione di principio della mozione
30 novembre 1998, per la quale basta la maggioranza semplice. Sulla scorta di
tale accettazione il municipio dovrà presentare un messaggio che indichi con
precisione quali NAPR dovranno essere modificate di conseguenza: solo in questa
seconda fase si può parlare di modifica del PR. Il ricorrente sostiene altresì
che le modifiche proposte attraverso il menzionato atto si impongano comunque
sia, poiché permettono di ovviare a disposizioni legali carenti e di difficile
interpretazione. Il ricorrente chiede pertanto che venga annullata la
risoluzione governativa e venga dichiarata l'accettazione della mozione 30
novembre 1998.
Il Consiglio di Stato, il presidente del consiglio comunale
ed il municipio di Minusio hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
è data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e
la legittimazione del ricorrente certa (art. 209 lett. a LOC). L'impugnativa è
dunque ricevibile in ordine. Può inoltre essere decisa sulla scorta degli atti,
senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1. Ogni consigliere
comunale può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su
oggetti di competenza del consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno
(art. 67 cpv. 1 LOC). Esse devono essere trasmesse per esame ad una commissione
permanente o speciale, entro il termine di sei mesi, ritenuta la facoltà del
municipio di allestire entro il medesimo termine un preavviso scritto e l'obbligo
di collaborare fornendo la necessaria documentazione e assistenza (art. 67 cpv.
2 LOC). Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne
farà parte; in ogni caso ha diritto di essere sentito (art. 67 cpv. 3 LOC). Il
rapporto della commissione dovrà essere presentato entro il termine di sei mesi
(art. 67 cpv. 4 LOC). Il municipio deve esprimersi sollecitamente in forma
scritta sulle conclusioni della commissione (art. 67 cpv. 5 LOC).
2.2. La mozione può essere presentata in forma generica oppure
elaborata. L'inoltro secondo l'una o l'altra forma esplica differenti
conseguenze sulla procedura di evasione dell'atto. In effetti una mozione
presentata in forma generica presuppone un'accettazione in due fasi da parte
del consiglio comunale, ovvero mediante due distinte decisioni. Dapprima il
consiglio comunale si esprime semplicemente sul principio contenuto nella
mozione. Se questo viene condiviso, in un secondo tempo, previa elaborazione di
una soluzione specifica, delegata di regola al municipio e verificata da una
commissione, il legislativo affronta e decide il merito dell'oggetto contemplato
dalla stessa. Nel caso invece di una mozione presentata in forma elaborata il
legislativo procede direttamente, in una sola tornata, alla trattazione dell'oggetto
proposto mediante tale atto (cfr. Ratti, Il Comune, vol. I., pag. 531 segg., in
particolare pagg. 540-543).
2.3. Come hanno rettamente accertato sia il Consiglio di
Stato che il presidente del legislativo, la mozione 30 novembre 1998
dell'insorgente costituiva un atto inoltrato in forma elaborata, poiché
proponeva delle precise modifiche degli art. 27 e 20/21 NAPR. L'accettazione
della mozione in esame comportava quindi una modifica del PR ed abbisognava, di
conseguenza, del voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del
consiglio comunale in applicazione degli art. 13 cpv. 1 lett. d e 61 cpv. 2
LOC. Quoziente di voto che non è però stato raggiunto, per cui - insieme alle
istanze inferiori - è d'obbligo concludere che la mozione presentata dall'insorgente
sia stata respinta. La circostanza, da questi asserita, secondo cui le modifiche
proposte attraverso il menzionato atto sono indispensabili, non permette di mutare
questa conclusione. Visto l'esito il Tribunale non deve nemmeno verificare la tesi
alla base del ricorso, secondo cui il principio di modificare il PR, proposto mediante
mozione inoltrata nella forma generica, può essere accettato dal consiglio
comunale a maggioranza semplice (cfr. in questo senso il Ratti, op. cit., vol.
III, pag. 2018 seg.).
- Sulla scorta di quanto
precede il ricorso deve essere respinto. La tassa di giudizio deve essere posta
a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
viste
le norme di legge sopraricordate,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giudizio, di fr.
500.--, è posta a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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