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Numero d'incarto:
52.1999.229
Data decisione, Autorità:
18.10.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00229
Lugano
18 ottobre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 9 settembre 1999 di
__________,
Contro
la
risoluzione 25 agosto 1999 (n. 3395) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 30 giugno 1999
del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione,
in materia di revoca di un permesso di dimora;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ (1973) è
cittadino della Repubblica di Bosnia-Erzegovina, nonché titolare di un
passaporto rilasciato dalla Repubblica socialista federativa di Iugoslavia. Il
4 novembre 1996 si è sposato a __________ (Repubblica serba di Bosnia) con la
connazionale __________ (1976), la quale é al beneficio di un permesso di
dimora annuale in Svizzera dal 24 agosto 1994 con prossima scadenza fissata al
18 novembre 1999. Il 30 novembre 1997 il ricorrente è stato autorizzato ad
entrare in territorio elvetico per vivere insieme alla moglie, in via
__________ a __________. Per tale scopo, egli ha ottenuto un permesso di dimora
annuale, regolarmente rinnovato, con prossima scadenza fissata per il 29
novembre 1999. Dal matrimonio non sono nati figli. Nel febbraio 1999
l'interessato ha iniziato a lavorare come garzone di cucina presso l'Hotel
__________ a __________. Il 9 marzo 1999 il Tribunale fondamentale di
__________ ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto dai coniugi
__________. Il 1° aprile 1999 egli si è trasferito presso il fratello
__________ in via __________.
B. Il 30 giugno 1999 la Sezione
dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto
l'istanza presentata il 18 maggio 1999 da __________ volta ad ottenere la
modifica dei dati relativi all'indirizzo nel permesso di dimora e gli ha fissato
un termine con scadenza al 31 agosto 1999 per lasciare il territorio cantonale.
L'autorità ha in sostanza ritenuto che lo scopo per il quale il permesso di
dimora annuale era stato concesso (ricongiungimento famigliare) era venuto a
mancare a seguito della pronuncia del divorzio. La decisione è stata resa in
applicazione degli art. 4, 9, 12 e 16 LDDS; 38 e 39 OLS; 8 ODDS.
C. Con giudizio 25 agosto 1999
il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo
l'impugnativa contro di essa interposta dall'interessato. Il Governo ha in
sostanza confermato la revoca del permesso in virtù dell'art. 9 cpv. 2 lett. b
LDDS. Ha rilevato in particolare che l'interessato non poteva invocare la
propria attività lucrativa per poter continuare a soggiornare in Svizzera, in
quanto l'autorizzazione di lavorare era una diretta conseguenza del
ricongiungimento famigliare e non costituiva lo scopo della sua dimora.
D. Contro la predetta
pronunzia, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del permesso
di dimora. Invoca l'inesigibilità del suo rientro in patria, perché suo zio è deceduto,
la sua casa distrutta e nessuno sarebbe in grado di ospitarlo.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppongono sia il Consiglio di Stato, sia il dipartimento con argomenti di
cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è
data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett.
a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia
degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non
è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la
legislazione federale non conferisce alcun diritto. Ai fini della ricevibilità,
non occorre tuttavia accertare se nel caso di specie il ricorrente abbia
diritto al rilascio di un permesso, poiché la controversa decisione 30 giugno
1999 adottata dal dipartimento è una vera e propria revoca del suo permesso di
dimora valido sino al 29 novembre 1999 (art. 9 cpv. 2 LDDS). Posto che per
prassi costante contro questo genere di provvedimenti è proponibile il ricorso
di diritto amministrativo all'alta Corte federale (cfr. art. 101 lett. d in
relazione con l'art. 100 lett. b n. 3 OG; STF inedita 12 marzo 1998 in re E. M.
consid. 2b e rinvii), anche la competenza di questo Tribunale a statuire in
merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è certamente data.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm)
e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm),
è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
L'art. 9 cpv. 2 lett. b
LDDS dispone che il permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro, quando
non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione. Gli
impegni assunti dallo straniero nel corso della procedura di autorizzazione e
le dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo scopo della dimora,
si considerano come condizioni impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS).
-
3.1. Entrato in Svizzera
per vivere con la moglie (v. scritto 18 agosto 1997 di __________ all'Ufficio
regionale stranieri di Lugano), il ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora
in virtù degli art. 38 e 39 OLS, disposizioni che danno facoltà all'autorità
competente di autorizzare uno straniero a ricongiungersi in Svizzera con il
proprio coniuge al beneficio di un permesso di dimora. Dato che attualmente i coniugi
__________ non solo non vivono più insieme, ma sono pure divorziati, è pertanto
venuto meno lo scopo del soggiorno del ricorrente in Svizzera e con esso la
ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora.
Il fatto che egli abbia iniziato a lavorare in costanza di matrimonio non può
pertanto essere preso in considerazione, visti i motivi precedentemente
addotti. Inoltre un suo rientro nel proprio paese d'origine, dove ha sempre
vissuto prima di giungere in Svizzera, non appare inesigibile malgrado l'asserita
distruzione della sua casa famigliare e la morte dello zio. Il suo soggiorno
sul suolo elvetico si è infatti limitato a poco meno di un paio d'anni ed è
certa l'esistenza della madre (doc. A). E' quindi a giusto titolo che la
Sezione degli stranieri ha disposto nei confronti dell'insorgente una revoca
del permesso sulla base dell'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS.
3.2. Va osservato poi che l'interessato non può prevalersi di
una disposizione particolare del diritto federale (art. 7 o 17 LDDS) né di una
convenzione internazionale (CEDU) o di un trattato tra la Svizzera e la ex
Iugoslavia da cui potrebbe derivare un diritto al rilascio o al rinnovo di un
permesso di dimora e di non procedere alla revoca.
3.3. Sulla scorta di quanto precede il ricorso va respinto,
con la conseguente conferma della decisione governativa impugnata.
- La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 9 LDDS; 8 ODDS; 38, 39 OLS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG;
10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza __________ (20 novembre 1973), cittadino
bosniaco, è tenuto a lasciare il territorio cantonale entro il 30 novembre 1999
notificando la partenza al competente Ufficio regionale degli stranieri.
2.La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 500.– sono a carico del ricorrente.
-
Contro la presente decisione
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel
termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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