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Numero d'incarto:
52.1999.235
Data decisione, Autorità:
23.02.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00235
Lugano
23 febbraio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 14 settembre 1999 di
__________,
patr. da: avv. __________,
contro
la decisione 25 agosto 1999, no. 3331, del Consiglio
di Stato che ha accolto il ricorso presentato dal ricorrente, annullando la
risoluzione 8 aprile 1999, no. 26/99, del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio dei permessi, mediante la
quale aveva concesso una garanzia di massima al patriziato della città di
__________ per il rilascio di una patente d'esercizio pubblico cat. A5
(colonia di vacanza) per lo stabile che sorge sulla part. no. __________ RFD
di __________;
viste le risposte:
-
28 settembre 1999 del
Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione,
Ufficio dei permessi;
-
- ottobre 1999 del patriziato
della città di __________;
-
13 ottobre 1999 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il
patriziato (Bürgergemeinde) della città di __________ è proprietario dal 1973
di uno stabile ad uso abitativo (part. no. __________ RFD) situato a
__________, denominato __________; le camere e gli appartamenti, di cui esso è
composto, sono principalmente messi a disposizione di persone anziane di
condizioni sociali modeste, provenienti dalla Svizzera tedesca, per soggiorni
di vacanza organizzati dalla __________; nei mesi di luglio ed agosto i locali
vengono invece locati a villeggianti;
che __________, proprietario di una villa
situata nelle immediate vicinanze (part. no. __________ RFD), da anni reclama
per gli inconvenienti che gli deriverebbero dall'attività summenzionata;
che il 7 gennaio 1998 il Dipartimento delle
istituzioni ha rilasciato al patriziato un'assicurazione di massima volta al
rilascio di una patente d'esercizio pubblico per la gestione di una pensione
nello stabile in oggetto;
che, dopo vicissitudini che non occorre
rievocare, il 28 ottobre 1998 il Tribunale cantonale amministrativo ha
annullato la decisione dipartimentale, in quanto il Dipartimento non può
rilasciare un'autorizzazione all'apertura di un esercizio pubblico senza che il
beneficiario abbia inoltrato un'istanza in tal senso; nella fattispecie
l'autorità preposta, travisando uno scritto del patriziato, aveva infatti
erroneamente ritenuto che questo avesse sollecitato il rilascio di
un'assicurazione di massima per una pensione, mentre in realtà il patriziato
non aveva mai inoltrato una simile richiesta;
che questo tribunale ha pure indicato che
qualora un'attività soggetta alla LEsPub viene esercitata senza permesso,
l'autorità non ha che da emanare una decisione di accertamento, invitando
l'interessato a chiedere l'autorizzazione mancante, pena l'adozione di
provvedimenti volti ad inibire l'esercizio dell'attività ritenuta abusiva;
che contrariamente a tali chiare
indicazioni, l'11 marzo 1999 il Dipartimento competente si è rivolto nuovamente
al patriziato di __________ sollecitando l'inoltro dell'istanza di patente
d'esercizio pubblico di cat. A.5 (colonia di vacanza);
che con lettera 26 marzo 1999 il patriziato,
dopo aver ribadito che l'attività praticata nell'immobile di __________ non
soggiace alla LEsPub, si è tuttavia dichiarato d'accordo, in via transattiva ed
al fine di risolvere la questione, d'inoltrare una domanda per il rilascio di
una patente di categoria A.5; in caso d'impugnazione da parte del vicino o di
altre persone, esso si è riservato il diritto di sostenere di non essere
assoggettato alla LEsPub;
che con decisione 8 aprile 1999 l'Ufficio
dei permessi ha rilasciato, in via di massima, al patriziato la patente
d'esercizio pubblico cat. A.5 per l'apertura di una colonia di vacanza; la
risoluzione è stata regolarmente pubblicata (cfr. FU __________);
che il 23 aprile 1999 il vicino __________ è
insorto davanti al Consiglio di Stato, postulando l'annullamento della
decisione impugnata e di far divieto al patriziato di aprire un esercizio pubblico
di qualsivoglia natura fino al rilascio della patente definitiva; a suo dire
__________ non adempirebbe i requisiti di legge, mancando un gerente
responsabile e non essendo soddisfatti i requisiti tecnici, igienici e di
polizia dei locali;
che nella propria risposta il patriziato di
__________ ha affermato che l'attività svolta a __________ non ricade sotto la LEsPub
e che esso non ha mai inoltrato un'istanza volta al rilascio di un'assicurazione
di massima;
che preso atto di quanto sopra, con
l'allegato di replica il ricorrente ha contestato l'iter procedurale seguito
dal dipartimento ed ha posto i seguenti quesiti:
in via principale: di annullare in ordine la
decisione in questione in quanto nulla, di ritornare gli atti all'Ufficio dei
permessi, perché abbia ad emettere una decisione di accertamento alla LEsPub
circa l'assoggettamento dell'attività svolta a casa __________ e di
riconoscergli la qualità di parte in tale procedimento;
in via subordinata: di accertare che il
patriziato di __________ è assoggettato alla LEsPub per l'attività svolta alla
casa __________ a __________, di annullare in ordine la decisione in questione
in quanto nulla e di rinviare agli atti all'Ufficio dei permessi affinché
emetta una nuova decisione, dopo che il patriziato ha formulato istanza di
rilascio di patente;
in via ancor più subordinata: di accogliere il
ricorso e di annullare la decisione nel merito;
che con decisione 25 agosto 1999 il
Consiglio di Stato, dopo aver evidenziato che negli allegati di replica e di
duplica le parti si erano riconfermate nelle rispettive tesi ed argomentazioni,
ha accolto il gravame, annullando la decisione impugnata ed ha respinto la
domanda di adozione di provvedimenti provvisionali; al ricorrente è stata
riconosciuta un'indennità per ripetibili di fr. 300.--;
che il Governo, richiamate le conclusioni
contenute nella sentenza 28 ottobre 1998 di questo tribunale, ha ritenuto che
lo scritto 26 marzo 1999 non potesse essere considerato un'istanza volta al
rilascio di una patente d'esercizio pubblico;
che contro tale pronuncia __________ è
insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulandone la modifica;
egli ha riproposto le domande n. 1 e 2 formulate in precedenza con la replica
davanti al Governo; egli ha pure postulato di vietare in via provvisionale al
patriziato di esercitare a __________ qualsivoglia attività che ricada sotto la
LEsPub prima dell'ottenimento dell'autorizzazione necessaria e la rifusione di
fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili di prima istanza;
che in sostanza il ricorrente lamenta una
violazione del diritto di essere sentito (diniego di giustizia), in quanto le
domande da lui formulate nella propria replica non sono state decise; delle
altre censure addotte si dirà, per quanto necessario, in seguito;
che l'Ufficio dei permessi, il patriziato
della città di __________ ed il Consiglio di Stato hanno postulato la reiezione
del gravame, con delle motivazioni che verranno riprese, ove occorresse, in prosieguo.
Considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo discende dall'art. 71 LEsPub; il gravame, tempestivo e
presentato da una persona legittimata a ricorrere, è dunque ricevibile in ordine
(art. 46 PAmm);
che il diritto di essere sentito ancorato all'art.
4 Cost. (ora art. 29 cpv. 2) che costituisce una garanzia sussidiaria minima in
assenza di una normativa cantonale, impone all'autorità di esaminare e di
pronunciarsi coscienziosamente sulle domande formulate dalle parti (DTF 124 II
149 consid. 2a);
che nella fattispecie malgrado le chiare
richieste di giudizio formulate dal ricorrente nell'allegato di replica,
l'Esecutivo cantonale si è limitato a trascrivere che "Nei successivi
scritti di replica e di duplica le parti si riconfermano nelle rispettive tesi
e argomentazioni.";
che in particolare l'Esecutivo cantonale non
ha statuito sulle richieste formulate dal ricorrente in via principale nella
propria replica alla cifra 1: ossia la domanda d'indicare nel dispositivo della
sentenza l'iter procedurale da seguire da parte dell'autorità dipartimentale e
di riconoscergli la qualità di parte in tale procedimento;
che così facendo, il Governo non ha preso
posizione in merito alle richieste dell'insorgente, del quale esso ha pertanto
violato il diritto di essere sentito;
che tale diniego di giustizia non può essere
sanato in questa sede, contrariamente a quanto sostiene il Consiglio di Stato,
trattandosi di una violazione tanto crassa ed evidente;
che il gravame va dunque accolto, la
decisione impugnata annullata e gli atti ritornati al Governo per nuova decisione;
che di conseguenza l'Esecutivo cantonale
sarà tenuto a statuire nuovamente in merito all'assegnazione al ricorrente di
un'indennità a titolo di ripetibili ed al suo ammontare; diviene pertanto priva
di oggetto la domanda formulata in tal senso da quest'ultimo;
che a tal proposito giova tuttavia osservare
che l'indennità accordata al ricorrente appare in effetti irrisoria per
rapporto all'impegno profuso dal suo patrocinatore;
che l'insorgente ha inoltre chiesto di
vietare al patriziato della città di __________ di esercitare a __________
attività che ricadono sotto la LEsPub;
che trattasi in sostanza di una domanda
provvisionale, che per definizione ha natura incidentale e la cui efficacia
cessa al più tardi con la crescita in giudicato della sentenza di merito;
che pertanto con l'emanazione del presente
giudizio pure tale domanda diviene priva d'oggetto;
che, visto l'esito del gravame, non si
prelevano né tasse né spese; lo Stato rifonderà ad __________ la somma di
fr. 500.-- a titolo di ripetibili di quest'istanza.
Per questi motivi,
visti gli art. 4 Cost.; 71 LEsPub; 1 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
1.1. Di
conseguenza la risoluzione 25 agosto 1999, no. 3331, del Consiglio di Stato, è
annullata.
1.2. Gli atti sono
rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione.
-
La domanda
di adozione di misure provvisionali è respinta.
-
Non si
prelevano né tasse né spese. Lo Stato rifonderà ad __________, la somma di fr.
500.-- a titolo di ripetibili di quest'istanza.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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