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Numero d'incarto:
52.1999.237
Data decisione, Autorità:
06.10.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00237
Lugano
6 ottobre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza
Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 14 settembre 1999 di
__________,
patr.
da: avv. __________,
Contro
la
decisione 25 agosto 1999, no. 3377, del Consiglio di Stato che ha respinto
l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 20 maggio 1999, con la
quale la Sezione della circolazione ha subordinato la sua riammissione alla
guida di veicoli a motore al superamento degli esami teorici e pratici ed
alla presentazione ogni tre mesi e per la durata di un anno di un certificato
medico attestante l'assenza di sintomatologie legate all'uso/abuso di alcol;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il 13 settembre 1995 la
Sezione della circolazione ha revocato a __________ (1950) la licenza di
condurre a tempo indeterminato, disponendo che nessun riesame sarebbe stato
concesso prima del mese di gennaio 1997 e subordinando la riammissione alla
guida alla presentazione di un certificato medico e di un rapporto del Servizio
ticinese di cura dell'alcolismo (STCA) attestanti l'avvenuta disintossicazione
e la scomparsa di dipendenza psicofisica da bevande alcoliche, nonché il superamento
di un esame psicotecnico.
b) Il 27 marzo 1997 la Sezione della circolazione ha respinto
l'istanza di riammissione alla guida del ricorrente. Parimenti è stato deciso
che un eventuale riesame della situazione avrebbe potuto essere richiesto unicamente
nel mese di marzo 1999 dietro presentazione di un certificato medico internistico
e di un rapporto del STCA dopo un periodo di controllo di almeno due anni.
c) Preso atto del rapporto 31 marzo 1999 del STCA e del
certificato medico 2 aprile 1999, con decisione 20 maggio 1999 la Sezione della
circolazione ha annullato la decisione 13 settembre 1995. Essa ha poi stabilito
che l'insorgente "potrà richiedere (…) il rilascio di una licenza di
allievo conducente onde potersi sottoporre ai prescritti esami teorici e
pratici. Egli dovrà tuttavia presentare ogni tre mesi e per la durata di un
anno, un certificato medico attestante l'assenza di sintomatologie riferibili
ad uso/abuso di bevande alcoliche."
B. a) Contro tale risoluzione
__________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, postulando in via
principale l'annullamento delle condizioni a cui è stata subordinata la sua
riammissione alla guida ed in via subordinata che egli debba sottoporsi unicamente
ad una corsa di prova giusta l'art. 24 OAC. In via provvisionale ha pure
chiesto di essere riammesso con effetto immediato alla guida di veicoli a
motore.
b) Il 23 giugno 1999 il presidente del Consiglio di Stato ha
respinto la domanda di misure provvisionali, mentre il ricorso è stato respinto
il 25 agosto 1999 dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto legittime e
giustificate le condizioni imposte al ricorrente per essere riammesso alla
guida.
C. __________ insorge ora
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo le richieste formulate
in precedenza. Adduce che la sua capacità a condurre veicoli a motore non è
stata intaccata dal periodo di revoca scontato. Considerato che egli possiede
la licenza di condurre da oltre 25 anni, la condizione impostagli per essere
riammesso alla guida non sarebbe proporzionata e legittima. Sostiene che
secondo dottrina e giurisprudenza tale condizione può essere imposta soltanto
laddove esistono dubbi circa la capacità dell'istante di condurre un veicolo a
motore. Tali dubbi non sarebbero dati nella fattispecie, considerato che i due
rapporti redatti dal STCA e dal dr. med. __________ ed il test psicotecnico
hanno dimostrato la sua totale astinenza dal consumo di bevande alcoliche.
Qualora esistessero dubbi circa la sua attuale capacità a condurre veicoli a
motore, chiede di essere sottoposto ad una corsa di controllo ex art. 24a OAC.
D. Il servizio dei ricorsi del
Consiglio di Stato non ha formulato particolari osservazioni, riconfermandosi
nelle conclusioni contenute nella decisioni impugnata. Ad identica conclusione
è giunta la Sezione della circolazione, delle cui argomentazioni si dirà, per
quanto necessario, nel seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative
del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art.
10 LALCStr.
Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona
senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può
essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
1.2. Trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza, il
potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale
violazione del diritto, segnatamente con riferimento ad un apprezzamento erroneo
di un fatto o ad eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm) ed alla
verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato
esatto e completo (art. 62 PAmm).
- La licenza di condurre è
rilasciata, solo se dall'esame ufficiale è risultato che il richiedente conosce
le norme della circolazione e sa condurre con sicurezza i veicoli della
categoria per la quale essa vale (art. 14 cpv. 1 1. periodo LCStr). Essa è revocata
per una durata indeterminata, se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo
a motore a causa d'alcolismo o altra forma di tossicodipendenza oppure per
motivi caratteriali o altri motivi (art. 17 cpv. 1 bis 1. periodo LCStr).
Qualora esistono dubbi sull'idoneità alla guida di un conducente, è imposto un
nuovo esame (art. 14 cpv. 3 LCStr). Il nuovo esame di conducente può
vertere sulla parte teorica o sulla parte pratica o su entrambe (art. 24 cpv. 2
- periodo OAC). Se esistono dubbi circa l'idoneità alla guida di un
conducente, può essere ordinata una corsa di controllo per determinare i
provvedimenti necessari (art. 24a cpv. 1 OAC).
Secondo il Tribunale federale per esigere il superamento di
un nuovo esame di conducente, devono essere valutate sia le infrazioni commesse
dall'interessato sia ulteriori circostanze, come ad esempio la sua reputazione
quale conducente, il suo passato in tale ambito e per quanto tempo egli ha
posseduto la licenza di condurre (DTF 116 Ib 155).
- __________ contesta che
possano sussistere dubbi circa la sua idoneità alla guida di veicoli a motore
che giustifichino la condizione postagli dall'autorità amministrativa, per
riottenere la licenza di condurre. A torto.
Il ricorrente è titolare della licenza di condurre dal
dicembre 1971. Durante questi 28 anni egli è stato oggetto di diverse misure
amministrative in ambito stradale, segnatamente un ammonimento e cinque revoche
(per un totale di undici mesi) per guida in stato di ebrietà o superamento del
limite di velocità. Dal 6 gennaio 1995 il ricorrente è privo della licenza di
condurre. L'11 gennaio 1995 egli è inoltre stato fermato dalla polizia, mentre
si trovava alla guida, malgrado il sequestro della licenza di condurre, con un'alcolemia
elevata (2.59‰ - 3.12 ‰).
L'insorgente è privo della licenza di condurre da quasi cinque
anni; durante tutto questo periodo egli non è dunque più stato un partecipante
attivo della circolazione stradale. Nel frattempo la regolamentazione della
circolazione stradale ha subìto diverse modifiche (cfr. le seguenti revisioni
entrate in vigore: 1. gennaio 1996; 1. novembre 1997; 15 maggio, 1. giugno e 1.
ottobre 1998) e la densità del traffico è aumentata. Non va inoltre dimenticato
che l'insorgente è stato ritenuto inidoneo alla guida in quanto etilista. Dalle
perizie mediche agli atti sembra che egli abbia ora superato il suo problema,
tuttavia non è dato sapere in quale misura questo periodo abbia intaccato le
sue facoltà intellettuali nel riconoscere e valutare le situazioni che si
presentano di volta in volta nel traffico. Entrambe le perizie non si esprimono
infatti sulle conoscenze che il peritando ancora possiede in relazione alle
norme della circolazione o sulla sua abilità quale conducente.
Malgrado il ricorrente abbia un'esperienza di guida molto
lunga, il complesso dei fattori esposti qui sopra lascia sorgere seri dubbi
circa le sue attuali capacità di conducente. Fino a che punto durante questa
lunga astinenza dal condurre veicoli a motore egli ha mantenuto quegli
automatismi - fisici, psichici ed intellettuali - necessari per una guida
sicura, può essere accertato soltanto se si sottoporrà ad un nuovo esame (cfr.
DI AG 30.9.1982, AGVE 1982 555 citati in R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen
Strassenverkehrsrechts, Berna 1995, n. 2219).
Sulla scorta di tali considerazioni, questo tribunale
perviene al convincimento che non vi è stato abuso di potere e nemmeno
violazione del principio della proporzionalità da parte dell'autorità
dipartimentale nel subordinare la riammissione alla guida al superamento degli
esami teorici e pratici.
Il ricorso va pertanto respinto, con seguito di tassa e
spese. Con l'evasione del gravame diviene pertanto priva d'oggetto la domanda
di misure provvisionali ex art. 21 PAmm.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 14 cpv. 1 e 3, 17 cpv. 1bis LCStr; 24 e 24a OAC; 10 LALCStr; 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
-
Contro la presente decisione
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale nel termine di
30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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