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Numero d'incarto:
52.1999.254
Data decisione, Autorità:
09.11.1999, TRAM
Incarto n.
52.1999.00254
Lugano
9 novembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza
Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 20 settembre 1999 di
__________,
patrocinata
da: avv. __________,
contro
la
decisione 1. settembre 1999, no. 3582, del Consiglio di Stato che ha respinto
l'impugnativa della ricorrente avverso la decisione 2 marzo 1999, no. 2, con
la quale la Sezione degli stranieri (ora: permessi ed immigrazione) ha
revocato a lei ed a suo figlio __________ il permesso di domicilio e ne ha
disposto il rimpatrio;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 25 gennaio 1989 la
cittadina portoghese __________ (1971) si è unita in matrimonio con il
connazionale __________ (1963), titolare di un permesso di dimora annuale nel
nostro cantone. Giunta in Ticino il 1. novembre 1989, la ricorrente è stata
posta al beneficio di un permesso di dimora annuale. Il 23 giugno 1991 è nato
il figlio __________.
Il 30 novembre 1991 è stato rilasciato alla famiglia
__________ il permesso di domicilio.
B. Nell'aprile 1994
l'insorgente, unitamente al figlio , ha iniziato a percepire
prestazioni assistenziali. Il 20 novembre 1994 il marito __________ si è
trasferito a __________ (). Il 9 ottobre 1995 il matrimonio tra i
coniugi __________ è stato sciolto per divorzio dal pretore di Lugano, che ha
affidato l'autorità parentale di __________ alla madre. Avendo trovato un
impiego quale ausiliaria di camere a __________, il 30 aprile 1998 è stato
interrotto il versamento di prestazioni assistenziali, che fino ad allora era
continuato ininterrotto dal 1994.
C. a) Il 25 maggio 1998 la
Sezione degli stranieri ha ammonito __________ precisando che "se la
situazione attuale dovesse perdurare anche oltre il mese di novembre 1998, (…),
verrà emessa un'espulsione amministrativa o un rimpatrio senz'altra
formalità."
b) Con decisione 2 marzo 1999 la Sezione degli stranieri ha revocato
alla ricorrente ed a suo figlio __________ il permesso di domicilio e ne ha
disposto il rimpatrio, in quanto essa non aveva proceduto al rimborso del
debito assistenziale contratto verso lo Stato. Di conseguenza è stato loro
fissato un termine per lasciare il territorio del canton Ticino.
D. a) Il 17 marzo 1999
__________ ha impugnato la predetta risoluzione davanti al Consiglio di Stato,
postulandone l'annullamento.
b) Con decisione 1. settembre 1999 l'Esecutivo cantonale ha respinto
il gravame, confermando la misura di rimpatrio. Accertato che le prestazioni
assistenziali concesse alla sola ricorrente - e non al figlio - ammontano a fr.
119'711.90 e che non è mai stato effettuato alcun rimborso, il Governo ha
ritenuto dati i presupposti per il rimpatrio. Il provvedimento adottato è stato
pertanto ritenuto giustificato e legittimo.
E. Contro la predetta decisione
__________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo
le richieste formulate in precedenza.
L'insorgente ha innanzitutto posto in evidenza che già un
anno prima della decisione di rimpatrio essa aveva cessato di far capo
all'assistenza. Sostiene inoltre che mai le è stato sollecitato il rimborso
delle prestazioni percepite, tanto meno nella decisione di ammonimento 25 maggio
1998. La misura del rimpatrio sarebbe dunque sproporzionata. Essa ha poi posto
in evidenza che da settembre 1999 ha iniziato a versare fr. 100.-- al mese per
rimborsare il debito contratto. Considerate le sue modeste entrate, essa non
sarebbe in grado di far fronte ad importi maggiori.
Un suo allontanamento dalla Svizzera ed in particolare del
figlio __________ causerebbe loro un notevole pregiudizio, segnatamente lo sradicamento
del figlio dal paese dove è nato e cresciuto.
F. All'accoglimento del gravame
si sono opposti il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato e la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione; delle argomentazioni addotte si dirà, per quanto
necessario, nel seguito.
G. Su richiesta di questo
tribunale la ricorrente ha prodotto un estratto delle proprie entrate mensili.
Delle risultanze di tale accertamento si dirà, per quanto necessario, nel
seguito.
Considerato, in diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è
data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett.
a LALPS).
1.2. Di principio il ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale è ammissibile contro le decisioni d'espulsione fondate
sull'art. 10 cpv. 1 LDDS (art. 97 cpv. 1 e 98 OG), non sussistendo nessuna
delle eccezioni previste dagli art. 99a-102 OG. In particolare, non trovano
applicazione i motivi di esclusione previsti dall'art. 100 cpv. 1 lett. b OG
(DTF 114 Ib 1 consid. 1b). Ne discende che la ricevibilità del gravame
dev'essere ammessa anche nei casi in cui, in applicazione dei combinati art. 10
cpv. 1 lett. d ed 11 cpv. 3 ultima frase LDDS, è stata
pronunciata una semplice misura di rimpatrio in luogo dell'espulsione. Anche
l'ordine di rimpatrio, alla stessa stregua dell'espulsione, comporta infatti la
decadenza del permesso di domicilio (art. 9 cpv. 3 lett. b
LDDS).
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 10 LALPS e 46
cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base
degli atti integrati dal complemento istruttorio esperito da questo tribunale
(art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1. Il permesso di
domicilio, di durata illimitata (art. 6 cpv. 1 prima frase LDDS), perde ogni
validità in seguito ad espulsione o rimpatrio (art. 9 cpv. 3 lett. b LDDS).
Giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS uno straniero può essere espulso
quando egli stesso o una persona a cui deve provvedere cade in modo continuo e
rilevante a carico dell'assistenza pubblica. Tale provvedimento può essere
pronunciato solo nel caso in cui il ritorno dell'espulso nel suo paese
d'origine è possibile e può essere ragionevolmente richiesto (cpv. 2). L'art.
11 cpv. 3 prima frase LDDS precisa che una simile misura può essere pronunciata
soltanto se dall'insieme delle circostanze sembra adeguata. Per valutare se
tale presupposto sia adempiuto, occorre tenere conto, segnatamente, della
gravità della colpa a carico dell'interessato, della durata del suo soggiorno
in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di
espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS). Sono inoltre da evitare rigori inutili
nelle espulsioni decise secondo l'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS. In questi casi
lo straniero può eventualmente essere anche solo rimpatriato (art. 11
cpv. 3 seconda e terza frase LDDS).
2.2. Per rimpatrio s'intende il trasferimento di uno
straniero dal sistema assistenziale del paese ospitante a quello d'origine.
Tale provvedimento presuppone, di principio, che quest'ultimo Stato acconsenta
alla presa a carico della persona interessata e che venga conchiuso un accordo
per via diplomatica tra i paesi interessati, al fine di stabilire le modalità
del trasferimento (DTF 119 Ib 4 consid. 2b). In assenza di una simile intesa,
la misura di rimpatrio è ampiamente comparabile ad una decisione di espulsione
fondata sull'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, tranne per il fatto che essa non
comporta il divieto di entrata in Svizzera. In simili casi, il rimpatrio di uno
straniero può essere ordinato soltanto se si rivelano realizzate le condizioni
poste dalla suddetta disposizione e dagli art. 10 cpv. 2 e 11 cpv. 3 LDDS,
nonché dall'art. 16 cpv. 3 ODDS (DTF 119 Ib 4 segg., consid. 2b e c).
- 3.1. Nell'evenienza
concreta, l'autorità di prime cure ha esplicitamente rinunciato a pronunciare
una decisione di espulsione fondata sull'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, ritenendo
che la medesima fosse sproporzionata per rapporto al lungo soggiorno della
ricorrente in Svizzera. Essa ha quindi emanato una semplice misura di
rimpatrio. Risulta inoltre che la medesima autorità non ha neppure tentato di
accordarsi preventivamente con il paese d'origine dell'insorgente in merito al
trasferimento di quest'ultima. D'altro canto la ricorrente non percepisce più
prestazioni assistenziali dal maggio 1998. Il provvedimento pronunciato è dunque
assimilabile ad una decisione d'espulsione - sprovvista di un divieto d'entrata
in Svizzera - basata sull'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS: pertanto esso deve
rispettare tutte le condizioni previste dalla legge per questo genere di misura.
3.2. La ricorrente ha iniziato a percepire prestazioni
assistenziali a partire dal 1994. La somma complessiva del debito ammonta a fr.
119'711.90 (v. lettera 16 agosto 1999 dell'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione). Dal 1. maggio
1998 essa non riceve più alcuna prestazione. Trattasi dunque di stabilire se la
fattispecie adempie ancora i presupposti di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. d
LDDS.
Secondo la giurisprudenza (DTF 119 Ib 1 e segg.) la misura
del rimpatrio non può essere elusa, rinunciando momentaneamente alle
prestazioni assistenziali, in vista della decisione dell'autorità competente.
D'altra parte, il rimpatrio di uno straniero indigente mira in primo luogo a
sgravare l'assistenza pubblica svizzera. È certamente difficile stabilire se in
futuro uno straniero, che è stato a carico dell'assistenza, avrà ancora bisogno
di prestazioni; in questi casi si deve analizzare la situazione personale
dell'interessato al momento della decisione, nella fattispecie la data del presente
giudizio.
3.3. Dal 1. maggio 1998 la ricorrente è impiegata quale
ausiliaria di camere presso l'albergo __________ a __________ e percepisce uno
stipendio netto mensile di fr. 2'585.40 comprensivo dell'assegno
familiare. L'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento le versa inoltre
fr. 182.20.-- al mese quale anticipo sulla pensione alimentare dovuta dal
padre moroso per il sostentamento del figlio (fr. 465.20 pensione alimentare
./. fr. 183.-- per AF già percepiti dal datore di lavoro ./. fr. 100.-- quale
recupero alimenti incassati dalla ricorrente in eccedenza nel 1998). Considerato
dunque che essa dispone complessivamente di fr. 2'767.60 mensili, appare quantomeno
dubbio che le condizioni poste dall'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS siano adempiute,
tanto ora quanto al momento della decisione della Sezione dei permessi e dei
passaporti, in quanto già allora il quadro delle condizioni economiche della
ricorrente era il presente. La questione può tuttavia restare indecisa,
ritenuto che la circostanza per cui in un prossimo futuro la ricorrente non
dovrebbe più far capo a prestazioni assistenziali, dev'essere valutata tenendo
conto di tutti gli interessi in gioco.
- Il provvedimento di
rimpatrio deve rispettare il principio di proporzionalità. Va infatti ricordato
che devono essere adempiute tutte le condizioni previste in caso di espulsione.
Occorre pertanto tenere conto della durata del soggiorno in Svizzera dello
straniero, del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di
espulsione, nonché della gravità della colpa dell'interessato.
Per prassi, il fatto di aver soggiornato in Svizzera durante
una decina d'anni, come nella fattispecie, costituisce un elemento di sicuro
peso nell'ambito della ponderazione degli interessi, che entrano in gioco per
valutare la proporzionalità di una misura d'allontanamento adottata per ragioni
d'indigenza (DTF 119 Ib 1 consid. 4c). D'altra parte va anche preso in
considerazione il comportamento generale della ricorrente (STF inedita 30 settembre
1998 consid. 5b).
Dalle tavole processuali emerge che l'insorgente è caduta nell'indigenza
con l'inizio della crisi coniugale poi sfociata nel divorzio. Durante i primi
cinque anni della sua permanenza in Svizzera il suo comportamento è stato
praticamente ineccepibile. Nel 1994 essa è tuttavia rimasta sola con un bambino
di tre anni e priva del sostentamento finanziario dell'ex-marito; non va
inoltre dimenticato che l'insorgente dispone di una formazione professionale
quantomeno limitata (ragazza di buffet, commessa, ausiliaria di camera). È
proprio in questo periodo che __________ si è rivolta all'assistenza. Essa ha
poi ripreso l'attività lucrativa quattro anni dopo con l'inizio dell'età
scolare del figlio. Da allora essa non ha più fatto capo a prestazioni assistenziali
né vi è da prevederlo per il futuro. Anzi da alcuni mesi essa versa fr. 100.--
mensili a rifusione delle prestazioni finanziarie ricevute, dimostrando così la
sua buona volontà.
D'altro canto va pure considerato che l'autorità
dipartimentale, allorquando la ricorrente era ancora a carico dell'assistenza,
si è limitata a pronunciare nei suoi confronti un semplice ammonimento ed ha
atteso quasi un anno prima di emettere la decisione qui impugnata, quantunque
la ricorrente non fosse più a carico dell'assistenza. Va infine considerato che
da ben dieci anni la ricorrente e __________ vivono nel nostro Paese, dove quest'ultimo
frequenta la scuola. Vi è dunque da presumere che essi siano ben integrati nel
nostro tessuto sociale e culturale.
- Sulla scorta di tali
considerazioni l'allontanamento della straniera e di suo figlio dalla Svizzera
violerebbe il principio di proporzionalità, in quanto al momento attuale non
sono adempiuti i presupposti per un suo rimpatrio giusta l'art. 10 cpv. 1 lett.
d LDDS. Tale misura potrà semmai essere pronunciata, qualora in futuro
l'insorgente dovesse ricadere in modo continuo e rilevante a carico della
pubblica assistenza.
Il ricorso va pertanto accolto. Visto l'esito del gravame non
si preleva alcuna tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà alla ricorrente la
somma di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 6 cpv. 1, 9 cpv. 2 lett. b e cpv. 3, 10 cpv. 1 lett. d, 10 cpv. 2, 11
cpv. 3 LDDS; 16 cpv. 3 ODDS; 97 cpv. 1, 98, 99a-102 OG; 10 LALPS; 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza le decisioni 1. settembre 1999 del Consiglio di
Stato e 2 marzo 1999 della Sezione degli stranieri sono annullate.
-
Non si prelevano né tasse né
spese. Lo Stato rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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