AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1999.261
Data decisione, Autorità:
29.03.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00261
Lugano
29 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 settembre 1999 di
__________,
patrocinato da: avv. __________,
contro
la decisione 6 settembre 1999 del Dipartimento delle
opere sociali che gli infligge un ammonimento per inosservanza dei doveri professionali;
vista la risposta 9 novembre
1999 del Dipartimento delle opere sociali;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. Venerdì
20 ottobre 1995 __________ è stata ricoverata presso la clinica __________ per
disposizione del ricorrente, suo ginecologo, che doveva praticarle un
raschiamento in seguito ad aborto spontaneo. Prima dell'intervento, la paziente
è stata sottoposta ad una radiografia del torace, volta ad accertare la praticabilità
dell'anestesia. La radiografia è stata esaminata dall'anestesista della
clinica, dr. med. __________, che non ha rilevato impedimenti all'anestesia.
Dopo l'intervento, svoltosi tra le 11.40 e le 12.05 di quello stesso giorno, la
lastra è stata, come d'uso, ulteriormente esaminata dal dr. med. __________,
consulente della clinica per la radiologia, che ha dettato un rapporto, datato
di quel giorno, nel quale ha rilevato la presenza di "una vaga
espansività tondeggiante del diametro di circa 2,5 cm, in proiezione del polo
inferiore dell'ilo sinistro nel retrocardio", auspicando "un
ulteriore controllo anche con incidenza laterale". Della trascrizione
e dell'invio del rapporto al reparto di ginecologia si dirà più avanti.
Il giorno seguente, il dr. __________ ha
dimesso la paziente.
b. Verso la fine di quello stesso anno,
__________ ha iniziato una nuova gravidanza, sottoponendosi a controlli
regolari presso il ricorrente. Alla fine di maggio del 1996 la stessa si è
sottoposta ad esami medici presso l'__________, al fine di stabilire le cause
di un'espettorazione di sangue. In esito a queste indagini, il dr. med.
__________ le ha diagnosticato un "carcinoide bronchiale che occludeva
completamente il bronco lombare inferiore sinistro al suo imbocco".
__________ Venuta a conoscenza di quel
rapporto, __________ ha ripetutamente chiesto alla clinica di __________ di
trasmetterle la cartella che era stata allestita in occasione dell'intervento.
La clinica ha dato seguito alla richiesta il 16 luglio 1996, dopo aver ricevuto
gli atti dal dr. __________, che li conservava nel suo studio.
Il 22 agosto 1996 è stato provocato il parto
al fine di permettere l'asportazione chirurgica del polmone sinistro della
paziente. Intervento, che è stato effettuato alcuni giorni dopo a __________.
B. Il 24
settembre 1996 __________ ha denunciato il suo caso alla Commissione di
vigilanza sanitaria (CVSan) per il tramite dell'Associazione dei pazienti della
Svizzera italiana.
Assunte le prove, la CVSan ha inviato al dr.
__________, per presa di posizione, un progetto di preavviso che proponeva al
Dipartimento delle opere sociali (DOS) di infliggergli un ammonimento per non
aver debitamente informato la denunciante, nella sua veste di medico curante,
in merito al referto radiologico del dr. __________, lasciandole così iniziare
una nuova gravidanza, che ha ritardato la cura del tumore riscontrato. La CVSan
ha altresì ritenuto che il dr. __________ non avesse predisposto quanto
necessario per assicurarsi che le informazioni inviategli dai consulenti gli
pervenissero effettivamente.
Su richiesta del dr. __________ la CVSan ha
esperito ulteriori accertamenti, dai quali è fra l'altro emerso che la
radiografia è stata effettuata verso le 11.00 del 20 ottobre 1995 e trasmessa
per posta pneumatica all'anestesista. Il referto scritto dal dr. __________ è
invece stato allestito soltanto più tardi, verosimilmente nel pomeriggio ed
inviato direttamente al reparto di ginecologia. Gli ulteriori accertamenti non
hanno permesso di stabilire se il referto sia stato allegato alla cartella
clinica prima della dimissione della paziente o se invece vi sia stato riposto
soltanto in seguito. Certo è comunque che il referto in questione è stato
riposto nella cartella prima che questa finisse nel suo studio una volta
esperite le pratiche di fatturazione.
Preso atto di queste ulteriori risultanze
istruttorie, la CVSan ha inviato al denunciato un ulteriore progetto di
preavviso, sostanzialmente identico al precedente, per osservazioni. Raccolte anche
queste osservazioni, il 21 settembre 1999 il DOS ha fatto proprie le
conclusioni della CVSan, infliggendo al dr. __________ un ammonimento per la
violazione dei doveri professionali rimproveratagli in precedenza.
C. Contro la
predetta decisione, il dr. __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
L'insorgente contesta anzitutto la
composizione della CVSan. A suo avviso, l'attribuzione della presidenza ad un
magistrato d'accusa non darebbe sufficienti garanzie d'imparzialità. Inammissibile
sarebbe pure la presenza in seno alla commissione del presidente
dell'Associazione pazienti della svizzera italiana, che è intervenuto per conto
della parte lesa in sede di presentazione della denuncia.
Nel merito, l'insorgente rievoca in
dettaglio la fattispecie, sottolineando di non aver saputo nulla della
radiografia eseguita per le necessità dell'anestesia e del rapporto del
radiologo, stilato dopo l'intervento e riposto nella cartella sanitaria
soltanto dopo che la paziente era stata dimessa.
A mente del ricorrente, responsabile della
mancata informazione sarebbe in primo luogo il radiologo, con il quale la
paziente avrebbe instaurato un rapporto contrattuale diretto. Il disguido non
sarebbe imputabile all'anestesista, che aveva richiesto la radiografia, né a
lui in quanto chirurgo, che nemmeno sapeva dell'esecuzione di una radiografia.
Il chirurgo, soggiunge l'insorgente, non sarebbe responsabile dell'attività
degli specialisti che intervengono sul suo paziente all'interno di una clinica
privata. Né potrebbe essere reso responsabile della gestione amministrativa
delle cartelle mediche della clinica.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il DOS, che contesta partitamente le tesi dell'insorgente,
sottolineando in particolare come la sanzione sia riferita in primo luogo alla
violazione del dovere di diligenza, che incombe al chirurgo nell'organizzare in
modo adeguato la raccolta e la gestione di tutta la documentazione clinica
riguardante i suoi pazienti.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 59 LSan. La
legittimazione attiva del ricorrente è certa. L'impugnativa è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- 2.1.
Giusta l'art. 32 cpv. 3 PAmm, l'istanza di ricusa si propone con istanza
motivata contemporaneamente al primo atto di causa, oppure tosto essa si
verifichi o sia scoperta. Non è più proponibile, soggiunge il capoverso
seguente, da chi sia passato espressamente o tacitamente ad atti successivi.
2.2. Nell'evenienza concreta, le eccezioni
che il ricorrente solleva soltanto in questa sede nei confronti del Presidente
e di un membro della CVSan sono manifestamente tardive. Nulla impediva infatti
al ricorrente di proporle quando è stato sentito per la prima volta da tale
commissione. Il ricorrente non può invero ragionevolmente sostenere di essere
venuto a conoscenza soltanto in questa sede dei motivi di ricusa che invoca.
Le eccezioni vanno quindi respinte.
- Giusta
l'art. 6 LSan, ogni operatore sanitario, nell'ambito delle proprie competenze
professionali, è tenuto ad informare il paziente sulla diagnosi, sul piano di
cura, sui possibili rischi, nonché su eventuali trattamenti alternativi,
scientificamente riconosciuti. L'informazione deve essere data in modo chiaro
ed accessibile al paziente e tener conto in specie nella comunicazione della
diagnosi della sua personalità.
La mancata e l'insufficiente informazione
configurano una violazione dei doveri professionali suscettibile di giustificare
l'adozione di sanzioni da parte del DOS previo avviso della CVSan. Nei di lieve
entità può essere pronunciato l'ammonimento (art. 59 cpv. 2 LSan).
Il medico curante è un operatore sanitario
qualificato, al quale il paziente affida il mandato di mantenere o di
ricuperare la salute. Compito del medico curante è quello di intraprendere
quanto occorre per preservare il paziente dalle malattie, rispettivamente per
guarirlo (Honsell, Handbuch des Arztrechts, pag. 24). Ai fini dell'adempimento
del mandato, il medico curante deve stabilire la diagnosi, informare adeguatamente
il paziente e stabilire con il suo consenso un piano di cura. Ove l'accertamento
della patologia o la definizione della terapia lo esiga, il medico curante deve
avvalersi della consulenza di altri medici specialisti. A meno che la cura del
paziente venga assunta direttamente da quest'ultimi, gli specialisti
interpellati rimangono semplici ausiliari del medico curante nell'adempimento
del mandato.
- Nel caso
concreto, la denunciante __________ aveva affidato al dr. __________ il compito
di assisterla durante la prima gravidanza. In ordine all'adempimento di questo
specifico mandato, il ricorrente era quindi il suo medico curante. Qualifica,
questa, che il ricorrente non contesta (cfr. scritto 28.6.96 del dr. __________
alla paziente).
In questa veste il dr. __________ ha
disposto il ricovero della denunciante presso la clinica __________ allo scopo
di praticarle un intervento chirurgico volto a porre rimedio alle conseguenze
dell'interruzione spontanea della gravidanza verificatasi dopo la metà di
ottobre del 1995. Per quest'intervento, correttamente effettuato, il ricorrente
si avvalso della collaborazione di un'anestesista, la quale ha a sua volta fatto
capo ai servizi di radiologia della clinica.
Nella sua qualità di medico curante, il
ricorrente era per principio tenuto a sovrintendere alla dispensazione delle
prestazioni mediche connesse all'intervento ed a gestire i dati clinici
raccolti grazie alla collaborazione dei consulenti direttamente o indirettamente
coinvolti. Al ricorrente incombeva quindi anche il compito di gestire, dal
profilo medico, la cartella sanitaria che è stata allestita all'interno della
clinica allo scopo di raccogliere tutti i dati di carattere medico relativi alla
sua paziente. Compito, questo, che implicava necessariamente anche l'obbligo di
fornire alla paziente le informazioni necessarie per determinarsi in merito all'adozione
dei provvedimenti richiesti dalla cura della salute.
Invano ritiene l'insorgente che questo
compito spettasse ai medici che sono intervenuti a prestare la loro opera nel
quadro l'intervento chirurgico. Né l'anestesista, né il radiologo hanno assunto
direttamente in cura la paziente. Il compito dell'anestesista era quello di
ausiliario del chirurgo, mentre il radiologo si è limitato a dispensare una
prestazione medica, superflua ai fini dell'intervento, ma comunque utile,
sottoponendo ad esame il reperto radiologico allestito per l'anestesia e dando
notizia delle sue constatazioni al ricorrente, nella sua qualità di medico curante.
Il fatto che il radiologo sia intervenuto senza una specifica richiesta dal
ricorrente e quando ormai l'anestesista non aveva più interesse alla sua
consulenza non è di rilievo ai fini del presente giudizio. Decisiva è la
circostanza che il ricorrente ha omesso, nella sua veste di medico curante, di
prestare la necessaria attenzione al referto inviatogli dal radiologo per
segnalare la presenza di un'anomalia richiedente ulteriori accertamenti.
L'istruttoria esperita non ha permesso di
stabilire con precisione il momento in cui il referto del radiologo è stato
trasmesso al reparto di ginecologia. E' comunque certo che tale rapporto è pervenuto
nella cartella sanitaria della paziente allestita presso la clinica. Che vi sia
giunto prima della dimissione della paziente o soltanto due giorni dopo, come
ipotizza il ricorrente, nulla toglie alla responsabilità che gli incombe nella
gestione medica di questa compendio di dati clinici. Irrilevante è pure il
periodo di tempo trascorso prima che questa cartella giungesse nello studio del
ricorrente. Determinante è il fatto che il ricorrente ha omesso di prendere
tempestivamente conoscenza del rapporto del radiologo pervenuto nella cartella
della paziente allestita presso la clinica, della cui gestione portava la
responsabilità in quanto medico curante. Il ricorrente non può sottrarsi alle
responsabilità che incombono al medico curante per la gestione delle
informazioni mediche contenute nella cartella nemmeno per il periodo in cui
questa è rimasta in giacenza presso la clinica. A maggior ragione non può
essere prosciolto dall'addebito che gli viene mosso ove si consideri che il
ricorrente ha in seguito ripetutamente visitato la paziente nel suo studio,
dove la cartella della clinica contenente l'inquietante rapporto del radiologo
era pervenuta, avvedendosi di quest'ultimo soltanto dopo essere stato informato
della sua esistenza dalla stessa paziente, oltre che dal radiologo.
Neppure libera il ricorrente da questa
responsabilità il fatto di non aver ordinato la radiografia che ha dato origine
al referto in esame, di non aver saputo che tutti i pazienti da operare sono
sistematicamente sottoposti a radiografia al fine di accertare la praticabilità
dell'anestesia e di ignorare che il radiologo della clinica esamina, per
prassi, tutte le lastre. A fondare la sua responsabilità di medico curante
basta in definitiva il fatto che il ricorrente, pur continuando a seguire nel
suo studio la paziente rimasta nuovamente incinta, ha omesso di prestare la
dovuta attenzione al referto del radiologo annesso alla cartella sanitaria
della clinica, depositata e conservata nel suo stesso studio. Referto che ha
rinvenuto soltanto dopo che gli era stato trasmesso in copia dal radiologo,
come allegato alla lettera 12 giugno 1996 da questi inviata al dr. __________,
rispettivamente quando la paziente è venuta per l'ultima volta nel suo studio
il giorno seguente.
Nulla toglie infine alla responsabilità
disciplinare del ricorrente il fatto che il radiologo possa eventualmente
essere ritenuto corresponsabile del disguido per non essersi sincerato che
l'allarmante referto pervenisse a destinazione e che il ricorrente prestasse la
dovuta attenzione al sospetto di una patologia estranea alla sua formazione
specialistica ed alle finalità dell'intervento chirurgico praticato.
Un'eventuale corresponsabilità del radiologo non renderebbe scusabile la
disattenzione imputabile al ricorrente, per aver omesso di prendere
tempestivamente le disposizioni che avrebbe dovuto adottare sulla base del
referto inviatogli dal radiologo ed accluso alla cartella sanitaria che aveva
il compito di gestire.
- La colpa
del ricorrente, nelle particolari circostanze del caso concreto, appare tutto
sommato veniale. È invero abbastanza comprensibile che il ricorrente non abbia
prestato la dovuta attenzione ad un referto radiologico non richiesto,
allestito ad operazione conclusa e pervenuto - in circostanze che non sono
state compiutamente chiarite - nella cartella della paziente allestita presso
la clinica. Non può tuttavia essere giustificato il fatto che il ricorrente
abbia continuato ad ignorare l'esistenza di tale referto, mentre seguiva la
paziente rimasta nuovamente incinta, benché questo fosse pervenuto nel suo
studio assieme a quella cartella, una volta eseguita la fatturazione.
Sulla base delle considerazioni che
precedono, la sanzione dell'ammonimento, la più mite di tutte, va quindi confermata.
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 59 LSan; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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