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Numero d'incarto:
52.1999.273
Data decisione, Autorità:
24.11.1999, TRAM
Incarto n.
52.1999.00273
Lugano
24 novembre
1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
__________,
patr. da: avv. __________,
contro
la decisione 28 settembre 1999 con cui la
Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull’esercizio della
professione di impresario costruttore (CV-LEPIC) gli ha inflitto una multa di
fr. 5'000.-- per esercizio abusivo della professione di impresario costruttore;
vista la risposta 27 ottobre
1999 della CV-LEPIC, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 1.
marzo 1999 lo studio d'architettura __________ ha notificato al municipio di
__________ di aver deliberato all'impresa di costruzioni __________ ed alla
__________ di __________ le opere da capomastro della casa d'abitazione monofamiliare
che sarebbe stata edificata sulla part. n. __________ RF di __________ ed
__________;
che il 17 marzo 1999 la CV-LEPIC ha ordinato
la sospensione dei lavori in quanto eseguiti da imprese non iscritte all'albo
professionale;
che con decisione di ugual data la CV-LEPIC
ha aperto un procedimento contravvenzionale a carico dell'impresa di
costruzioni __________ per aver violato la LEPIC, esercitando la professione di
impresario costruttore senza essere iscritta all’albo;
che contro questo provvedimento la prevenuta
è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di
"stralciare il rapporto di contravvenzione", poiché, a suo dire, non
avrebbe mai iniziato i lavori sul cantiere in oggetto, né avrebbe avuto intenzione
di iniziarli;
che l'8 aprile 1999 __________ ed __________
hanno a loro volta chiesto al Presidente della CV-LEPIC di sospendere il procedimento,
affermando di essere stati ingannati dalla ricorrente in merito alla sua
idoneità ad eseguire i lavori;
che il 25 agosto 1999 il Tribunale cantonale
amministrativo ha dichiarato irricevibile l'impugnativa inoltratagli
dall'impresa qui ricorrente;
che, senza ulteriori atti procedurali, il 28
settembre 1999 la CV-LEPIC ha inflitto alla ditta __________ una multa di fr.
5'000.-- per aver infranto l'art. 4 LEPIC, esercitando la professione di impresario
costruttore senza essere iscritta all'albo;
che contro questa decisione la condannata è
insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di
annullarla per carenza d'accertamenti;
che il ricorso è avversato dalla CV-LEPIC,
che sollecita l'assunzione delle prove necessarie per dimostrare il buon
fondamento della comunicazione inviata dallo studio di architettura __________
al municipio di __________;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo discende dall'art. 17 cpv. 2 LEPIC;
che all'insorgente va riconosciuta la
legittimazione a ricorrere, poiché questi si identifica con la ditta
individuale oggetto del provvedimento impugnato;
che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che non è in effetti compito specifico del
Tribunale cantonale amministrativo quello di porre rimedio alle carenze
istruttorie poste in essere dalle istanze inferiori; lo si deduce chiaramente dall'art.
65 PAmm, che in caso di accertamenti incompleti gli consente di annullare la
decisione impugnata e rinviare la causa per nuovo giudizio all'istanza a quo;
che secondo l'art. 4 LEPIC i lavori di
sopra- e sottostruttura possono essere eseguiti soltanto da imprese iscritte
all'albo previsto dall'articolo precedente;
che la violazione delle disposizioni della
LEPIC è punita dalla CV-LEPIC con l'ammonimento, la multa fino a fr. 100'000.-
e/o la radiazione dall'albo (art. 16 LEPIC);
che nell'evenienza concreta la CV-LEPIC ha
punito l'insorgente per aver esercitato abusivamente la professione di
impresario costruttore iniziando lavori di sottostruttura sul cantiere aperto
per la costruzione della casa d'abitazione dei coniugi __________ a __________;
che le deduzioni della commissione si
fondano essenzialmente sulla comunicazione inviata dallo studio d'architettura
__________ al municipio di __________, per informarlo che le opere da
capomastro erano state deliberate alla ditta ricorrente ed alla __________ di
__________ e che a quel momento erano già iniziati i lavori per il getto della
platea e l'elevazione del piano cantina;
che tali deduzioni sono parzialmente
confermate dallo scritto inviato dai coniugi __________ al Presidente della
CV-LEPIC;
che al di là di queste indirette risultanze,
recisamente contestate dall'insorgente, gli atti non forniscono alcuna
indicazione utile a stabilire se l'impresa di costruzioni __________ abbia
effettivamente operato sul cantiere dei coniugi __________, quali siano stati
gli impegni eventualmente assunti e quali lavori siano semmai stati eseguiti;
che la CV-LEPIC non ha esperito alcun
accertamento in merito; non ha interpellato né il progettista, né i proprietari
della casa, né il direttore dei lavori, né altri che potessero fornire
indicazioni utili a dimostrare il fondamento degli addebiti rivolti all'insorgente;
che siffatto modo di procedere,
manifestamente lesivo dei più elementari principi che regolano l'attività
giurisdizionale in ambito amministrativo e penale, non merita tutela alcuna;
che il ricorso va quindi accolto, annullando
la decisione impugnata e rinviando gli atti alla CV-LEPIC per nuova decisione,
previa assunzione delle prove mancanti;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia;
che le ripetibili vanno invece a carico
dello Stato siccome parte soccombente;
visti gli art. 3, 4, 15, 16, 17 LEPIC; 3, 18, 28, 31,
60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la
decisione 28 settembre 1999 della CV-LEPIC
è annullata;.
1.2. gli
atti sono rinviati alla CV-LEPIC per nuova decisione
previa istruttoria.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Lo Stato
rifonderà alla ricorrente fr. 400.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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