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Numero d'incarto:
52.1999.307
Data decisione, Autorità:
11.01.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00307
Lugano
11 gennaio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica Campana Liebi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 11 novembre 1999 di
__________,
Contro
la decisione 27 ottobre 1999 del Consiglio di Stato
che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 16
settembre 1999 con cui la Sezione della circolazione ha subordinato la sua
riammissione alla guida di veicoli a motore alla presentazione ogni due mesi
e per la durata di un anno di un certificato medico attestante, a seguito di
2-3 controlli mensili, l'assenza di sintomatologie legate all'uso di sostanze
stupefacenti;
vista la risposta 1° dicembre
1999 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il 18
dicembre 1997 la Sezione della circolazione ha revocato a __________ la licenza
di condurre a tempo indeterminato, subordinando la riammissione alla guida alla
presentazione di un certificato medico attestante, sulla base di controlli
settimanali dell'urina, l'assoluta astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti
durante un periodo minimo di tre mesi e l'idoneità psico-fisica a condurre
veicoli a motore.
b) L'istanza di riesame presentata il 17
giugno 1998 da __________ è stata respinta dalla Sezione della circolazione con
decisione 16 luglio 1998 poiché il ricorrente non si era sottoposto agli esami
tossicologici richiesti.
B. Con
decisione 16 settembre 1999 la Sezione della circolazione, preso atto della
documentazione medica prodotta da __________ lo ha riammesso alla guida di
veicoli a motore stabilendo tuttavia che lo stesso avrebbe dovuto presentare
ogni due mesi e per la durata di un anno un certificato medico attestante, a
seguito di almeno 2-3 controlli mensili, la sua astinenza dal consumo di sostanze
stupefacenti.
C. Contro tale
risoluzione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato postulando un
riesame della condizione che gli imponeva di sottoporsi a nuovi controlli medici.
A sostegno dell'impugnativa ha addotto di aver già dimostrato la sua completa
astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti; ha inoltre rilevato che il
fatto di doversi regolarmente sottoporre a degli esami tossicologici gli causerebbe
ingenti spese.
D. Con
decisione 27 ottobre 1999 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso
nel senso che ha ridotto da un anno a soli sei mesi il periodo durante il quale
il ricorrente dovrà presentare un certificato medico attestante la sua
astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti.
E. __________
insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo le
richieste formulate in precedenza. Adduce in buona sostanza che la sua astinenza
dal consumo di sostanze stupefacenti è già stata sufficientemente comprovata.
F. Il
Consiglio di Stato si riconferma nelle conclusioni contenute nella decisione
impugnata senza formulare nessuna particolare osservazione.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni
amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende
dall'art. 10 LALCStr.
Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) è
presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1
PAmm).
1.2. Trattandosi di una revoca a scopo di
sicurezza, il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di
un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento ad un apprezzamento
erroneo di un fatto o ad eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm) ed
alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è
stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
- La licenza
di condurre è revocata per una durata indeterminata, se il conducente non è
idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d'alcolismo o altra forma di
tossicodipendenza oppure per motivi caratteriali o altri motivi (art. 17 cpv. 1
bis I° periodo).
La licenza che è stata revocata per un tempo
maggiore può essere nuovamente rilasciata dopo almeno sei mesi condizionatamente,
se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo (art. 17
cpv. 3 I° periodo LCStr).
- Il
ricorrente contesta che possano sussistere dubbi circa la sua idoneità alla
guida di veicoli a motore che giustifichino la condizione impostagli
dall'autorità amministrativa.
3.1. __________ è titolare della licenza di
condurre dal febbraio 1996. La stessa gli è tuttavia stata sequestrata il 29
agosto 1997 ed in seguito revocata a tempo indeterminato il 18 dicembre 1997.
La prima istanza di riesame della detta decisione
di revoca della licenza di condurre è stata respinta in considerazione del
fatto che l'insorgente non aveva presentato una documentazione medica idonea ed
aveva rifiutato di sottoporsi a periodici controlli tossicologici. L'insorgente
è quindi stato riammesso alla guida di veicoli a motore soltanto il 16
settembre 1999; la Sezione della circolazione, visti i precedenti, ha tuttavia
condizionato tale misura alla presentazione ogni due mesi e per la durata di un
anno di un certificato medico attestante, a seguito di almeno 2-3 controlli mensili,
la sua astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti. Con decisione 27 ottobre
1999 Consiglio di Stato ha ridotto a soli sei mesi il periodo durante il quale
il ricorrente dovrà presentare il detto certificato medico.
3.2. La tesi del ricorrente secondo cui la
sua astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti sarebbe già stata sufficientemente
dimostrata non può essere tutelata. A partire dal momento in cui gli è stata
ritirata la patente e fino ad oggi, l'insorgente si è infatti dapprima
rifiutato di sottoporsi ai previsti controlli tossicologici (cfr. decisione
Sezione della circolazione 16 luglio 1998) ed in seguito vi si è sottoposto soltanto
durante un brevissimo lasso di tempo e meglio dal 20 aprile al 16 luglio 1999
(cfr. documentazione agli atti); ciò che non è certamente sufficiente per poter
ritenere con ragionevole certezza che egli non faccia più uso di sostanze
stupefacenti.
Sulla scorta di tali considerazioni, questo
Tribunale perviene al convincimento che non vi è stato abuso di potere e
nemmeno violazione del principio della proporzionalità da parte dell'autorità
dipartimentale nel subordinare la riammissione del ricorrente alla guida di
veicoli a motore alla presentazione ogni due mesi e per la durata di sei mesi
di un certificato medico attestante, a seguito
di 2-3 controlli tossicologici mensili, la
mantenuta astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti.
Sulla scorta di quanto precede, il ricorso
va pertanto respinto. Le tasse di giustizia e le spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 16, 17 cpv. 1 bis LCStr; 10 LALCStr; 1
segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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