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Numero d'incarto:
52.1999.328
Data decisione, Autorità:
25.01.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00328
Lugano
25 gennaio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 dicembre 1999 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 17 novembre 1999 (n. 4793) del
Consiglio di Stato, che annulla la decisione 18 giugno 1999 con cui il
municipio di __________ ha sospeso per almeno nove mesi l'esame della domanda
di costruzione presentata da __________ e __________ per l'edificazione di
una una casa d'abitazione sulla part. n. __________ RFD;
viste le risposte:
-
20 dicembre 1999 del
municipio di __________;
-
21 dicembre 1999 dei
signori __________ e __________;
-
22 dicembre 1999 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 21
dicembre 1998 i resistenti __________ e __________ hanno inoltrato al municipio
di __________ una domanda preliminare per l'edificazione di una casa
d'abitazione bifamiliare su un fondo (part. n. __________ RFD) situato nella
zona edificabile estensiva, a valle della strada che sale verso la frazione di
__________;
che i
resistenti hanno rinunciato ad esperire la procedura ordinaria di rilascio del
permesso;
che il 15
febbraio 1999 il municipio di __________ ha rilasciato loro una licenza preliminare
a titolo d'informazione;
che il 12 aprile 1999 i resistenti hanno
inoltrato la domanda di costruzione definitiva sulla base di un progetto che a
grandi linee ricalcava quello presentato in precedenza;
che al rilascio della licenza si sono
opposti numerosi abitanti di __________, fra cui l'insorgente, proprietaria di
due fondi (part. n. __________ e __________ RFD), situati a monte di quello
dedotto in edificazione, contestando l'intervento dal profilo dell'inserimento
nel quadro del paesaggio;
che, viste le opposizioni, il 15 giugno 1999
il municipio ha affidato al pianificatore che aveva allestito il PR
recentemente entrato in vigore, il compito di elaborare entro il termine di
nove mesi "una zona di pianificazione ed uno studio di variante relativo
alle tratte panoramiche site nelle frazioni";
che sulla scorta di questa decisione il
municipio ha nel contempo risolto di sospendere l'esame della domanda di
costruzione per almeno nove mesi;
che con risoluzione 17 novembre 1999 il
Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa
contro di esso inoltrata da __________ e __________ e rinviando gli atti al
municipio affinché statuisse sulla domanda di costruzione pendente;
che il Consiglio di Stato ha in sostanza
ritenuto che non fossero dati i presupposti sanciti dall'art. 65 LALPT per
l'adozione di un provvedimento di salvaguardia della pianificazione;
che contro il predetto giudizio governativo
l'opponente __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
assieme ai controfirmatari dell'opposizione, per chiederne l'annullamento;
che gli insorgenti rilevano che il nuovo PR,
a differenza del precedente, non prevede più un divieto di edificare a valle
della strade oltre la quota del campo stradale: sarebbe quindi necessario
adottare una variante di PR che colmi questa lacuna al fine di salvaguardare i
punti di vista ed i paesaggi degni di tutela da interventi suscettibili di
arrecare loro un pregiudizio irreparabile;
che all'accoglimento del ricorso si
oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, e gli istanti,
che contestano partitamente le tesi degli insorgenti;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE, la
legittimazione attiva della prima firmataria dell'opposizione è certa (art. 43
PAmm);
che il patrocinatore della ricorrente,
invitato a precisare i nomi dei liteconsorti, ha comunicato a questo tribunale,
che costoro "sono da considerarsi in generale"; comunicazione,
questa, che permette di prescindere da ulteriori ricerche volte ad individuarli
e ad accertare la loro qualità per agire in giudizio;
che il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è
ricevibile in ordine;
che il giudizio, comunque opponibile ai
liteconsorti che il patrocinatore della prima ricorrente ha rinunciato ad
elencare per nome, può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 65 LALPT, in mancanza di
una zona di pianificazione l'autorità cantonale o il municipio devono
sospendere per due anni al massimo la loro decisione, quando la domanda di costruzione
appare in contrasto con uno studio pianificatorio in atto;
che questa misura di salvaguardia del
processo pianificatorio presuppone l'esistenza di uno studio sufficientemente
concreto, che permetta di valutare l'incidenza dell'intervento previsto sulle
possibilità di attuazione del piano; semplici concetti di massima per una
pianificazione non sono sufficienti (RDAT 1994 II N. 39 e N. 59; Scolari, Commentario,
II ed., ad art. 65 LALPT, N. 455);
che, nell'evenienza concreta, quando il
municipio ha adottato il provvedimento in contestazione, non era in atto alcuno
studio pianificatorio: l'autorità comunale, a quel momento, aveva unicamente
conferito mandato al pianificatore di elaborare "una zona di
pianificazione ed uno studio di variante relativo alle tratte panoramiche";
che il mandato era formulato in termini
estremamente generici: non postulava nemmeno l'adozione di particolari vincoli,
analoghi a quelli del precedente PR, che a valle della strada che sale verso
__________ vietava l'edificazione di costruzione oltrepassanti il livello del
campo stradale;
che in tali condizioni, non è dato di vedere
come si possa anche solo lontanamente pretendere che la costruzione in esame si
ponga in contrasto con la variante di PR che il pianificatore comunale è stato
incaricato di studiare;
che a tutt'oggi non è stata nemmeno
pubblicata una zona di pianificazione secondo gli art. 27 LPT e 58 seg. LALPT,
che permetta di respingere o sospendere la domanda di costruzione in esame
siccome contraria agli obbiettivi del piano (art. 63 g LALPT);
che già per questi motivi il ricorso va
respinto, siccome palesemente infondato;
che ai fini del giudizio può restare
indecisa la questione a sapere se, sospendendo la decisione su una domanda di
costruzione sostanzialmente identica a quella appena approvata in via preliminare,
il municipio non abbia anche disatteso la fiducia riposta dai resistenti
nell'assicurazione ricevuta;
che la tassa di giustizia e le ripetibili
seguono la soccombenza;
Per questi motivi,
visti gli art. 15, 21 LE; 63 g; 65 LALPT; 25 RLALPT;
3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese e
la tassa di giustizia di fr. 800.-- sono a carico della ricorrente, che rifonderà
identico importo ai resistenti a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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