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Numero d'incarto:
52.1999.334
Data decisione, Autorità:
15.06.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.00334
Lugano
15 giugno
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica Campana Liebi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 10 dicembre 1999 di
patr. da avv. __________
Contro
il dispositivo no. 2 (tassa e spese di giudizio)
della risoluzione 1° dicembre 1999 (n. 5108) del Consiglio di Stato, che
respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza
edilizia 19 dicembre 1997 rilasciata dal municipio di __________ a __________
e __________ per la costruzione di una casa d'abitazione sulla part. no
__________ RT;
viste le risposte:
-
22 dicembre 1999 del
municipio di __________;
-
22 dicembre 1999 del
Consiglio di Stato;
-
27 dicembre 1999 di
__________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 22
ottobre 1997 __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________
il permesso di costruire una casa d'abitazione monofamigliare sulla part. no
__________ RT;
che alla
domanda si sono opposti i vicini __________ e __________, proprietari della
part. no __________ RT, contestandola dal profilo delle distanze dal confine e
della sufficienza dell’accesso;
che il 19
dicembre 1997 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta,
respingendo l’opposizione dei vicini;
che con
giudizio 13 aprile 1999 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
ritenendo che la distanza della costruzione verso il fondo degli opponenti
fosse conforme all'art. 9 NAPR e che l'accesso al fondo dedotto in edificazione
fosse garantito da una pista esistente sulla part. no __________ RT e destinata
ad essere presto trasformata in una strada di servizio;
che con
decisione 26 luglio 1999 questo Tribunale ha annullato la decisione governativa
ed ha rinviato gli atti al Consiglio di Stato per un nuovo giudizio, previa
verifica dell'effettiva adeguatezza dell'accesso previsto;
che il 18
ottobre 1999 il consiglio comunale di __________ ha stanziato un credito di fr.
875'000.- per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nella zona in discussione;
che,
preso atto di questa deliberazione, il 1° dicembre 1999 il Consiglio di Stato
ha nuovamente respinto il ricorso, ritenendo che il fondo in esame fosse
adeguatamente urbanizzato;
che il
Consiglio di Stato ha condannato i ricorrenti al pagamento di una tassa di giustizia
di fr. 500.--;
che con
ricorso 10 dicembre 1999 __________ e __________ insorgono ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo contestando la condanna al pagamento di una
tassa di giustizia;
che i
ricorrenti ritengono che le condizioni di edificabilità si siano verificate
soltanto in corso di causa: la condanna al pagamento di una tassa di giustizia
sarebbe quindi ingiustificata;
che il
gravame è avversato dal Consiglio di Stato, che postula la conferma del giudizio
impugnato;
che il
municipio di __________ si rimette al giudizio di questo Tribunale senza formulare
particolari osservazioni, mentre __________ e __________, subentrati in causa
ai precedenti beneficiari della licenza quali acquirenti del fondo, auspicano
che qualsiasi decisione prenderà questo tribunale non provochi loro spesa alcuna;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE,
che la
legittimazione attiva dei ricorrenti, direttamente e personalmente toccati dal
giudizio impugnato, è certa,
che il
ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che il
giudizio può essere reso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18
cpv. 1 PAmm);
che il
Consiglio di Stato ha fondato il nuovo rigetto dell'impugnativa su una circostanza
verificatasi soltanto in corso di causa, segnatamente dopo il giudizio con cui
questo tribunale gli aveva rinviato gli atti, affinché procedesse agli
accertamenti necessari a stabilire se la pista sterrata costituiva un accesso
sufficiente;
che il
Consiglio di Stato ha nuovamente statuito sull'impugnativa senza offrire ai ricorrenti
la possibilità di pronunciarsi sulla rilevanza di questa circostanza;
che
procedendo in questo modo - lesivo del diritto di essere sentito - l'autorità
di ricorso ha precluso ai ricorrenti la possibilità di eventualmente ritirare
l'impugnativa;
che dopo
la sentenza di rinvio di questo tribunale, i ricorrenti potevano invero legittimamente
attendersi che il Consiglio di Stato procedesse agli accertamenti che era
chiamato ad esperire ed offrisse loro la possibilità di presentare conclusioni;
che,
dovendosi ricondurre la soccombenza dei ricorrenti ad un fatto nuovo, sulla cui
rilevanza non avevano avuto modo di esprimersi, la condanna al pagamento di una
tassa di giustizia appare sostanzialmente ingiustificata;
che,
stando così le cose, il ricorso va accolto, annullando il dispositivo n. 2 del
giudizio impugnato;
che, dato
l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; le ripetibili
sono invece a carico dello Stato;
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 Pamm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§ Di conseguenza, è annullato il dispositivo n. 2
della decisione 1. dicembre 1999 del Consiglio di Stato (n. 5108).
-
Non si
preleva tassa di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà ai ricorrenti
fr. 200.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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