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Numero d'incarto:
52.1999.54
Data decisione, Autorità:
30.03.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00191
52.99.00054
Lugano
30 marzo 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna
Canepa Meuli, vicecancelliera
statuendo
sui ricorsi 7 luglio 1998 (a) e 12 febbraio 1999 (b) della
__________ patrocinata da: avv. __________
contro
a)
la decisione di radiazione dall'albo delle imprese per difetto di dirigenti in
possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge pronunciata il 18
giugno 1998 dalla Commissione di vigilanza per l'applicazione della Legge
sull'esercizio della professione di impresario costruttore (LEPIC);
b)
la decisione di radiazione dall'albo delle imprese e di multa per mancato
pagamento dei contributi sociali previsti dalla legge pronunciata il 3
febbraio 1999 dalla stessa Commissione di vigilanza;
viste
ad a)
-
la risposta 28 luglio 1998 della
Commissione di vigilanza LEPIC
-
la replica 31 agosto 1998 della
ricorrente
-
la duplica 17 settembre della
Commissione di vigilanza LEPIC
-
la lettera 2 dicembre 1998
dell'arch. __________.
ad b)
- la risposta 3 marzo 1999 della
Commissione di vigilanza LEPIC
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. All’inizio del 1998 la
Commissione di vigilanza (CV) per l'applicazione della legge sull'esercizio
della professione di impresario costruttore del 1.12.1997 (LEPIC) ha constatato
che la __________ di __________ non disponeva di dirigenti in possesso dei
requisiti professionali prescritti dall’art. 3 cpv.2 lett. a) LEPIC e titolari
di un’autorizzazione all’esercizio della professione di impresario costruttore.
Il 26 febbraio 1998 l'ha perciò sollecitata a regolarizzare la sua posizione
entro il termine di 15 giorni, sotto comminatoria della radiazione dall'albo
delle imprese. La __________ non ha dato seguito all’invito.
Con decisione 18 giugno 1998 la Commissione di vigilanza ha
pertanto disposto la sua cancellazione dall'albo delle imprese.
B. Avverso la predetta
decisione, con ricorso 7 luglio 1998, la __________ è insorta avanti al
Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.
Ha addotto che soltanto poco prima dell'emanazione della decisione
impugnata le è stato possibile trovare una persona con i requisiti previsti
dalla legge, disposta ad assumere la carica.
Siccome il difetto sarebbe stato sanato nel frattempo, la
decisione di radiazione sarebbe stata eccessivamente severa.
C. Nella sua risposta 28 luglio
1998 la CV ha dichiarato di avere preso atto che con decisione assembleare 17
luglio 1998 era stata nominata nel Consiglio di Amministrazione della
__________ l'arch. __________. La stessa però, pur avendo un diploma
riconosciuto dalla legge, non ha assolto un periodo di pratica quale dirigente
di cantiere come richiede la legge.
In quella sede la CV ha inoltre segnalato a questo Tribunale
che la __________ non ha presentato alcuna documentazione comprovante il
pagamento dei contributi sociali e dei tributi dal 1995 in avanti.
D. Con la replica la ricorrente
ha comunicato che nel frattempo è entrato a far parte del Consiglio di
amministrazione anche l'arch. __________, iscritto nel Reg. A.
Questi, il 2 dicembre
1998, ha tuttavia precisato direttamente alla CV di essere stato richiesto
dalla ricorrente di mettere a disposizione il suo diploma al fine di adempiere
ad una semplice formalità di legge con l'indicazione che non doveva assumersi
responsabilità particolari, fintanto che fosse stato reperito un tecnico a
tempo pieno.
A seguito di questa comunicazione, il 14 dicembre 1998, il Tribunale
cantonale amministrativo ha invitato la ricorrente a formulare le sue
osservazioni. Nel termine fissatole non è pervenuta alcuna presa di posizione.
F. Il 3 febbraio 1999 la CV ha
emesso una nuova decisione di radiazione della __________ dall'albo delle
imprese per mancata presentazione della documentazione comprovante il pagamento
dei contributi sociali e tributi per gli anni 1995, 1996 e 1997, malgrado un
ammonimento e diversi richiami. Le ha inoltre inflitto una multa di fr.
2'000.--.
G. Anche avverso la predetta
pronuncia, con ricorso 12 febbraio 1999, la __________ è insorta avanti al
Tribunale cantonale amministrativo chiedendo l'annullamento sia della multa che
del provvedimento di radiazione.
Ha sostenuto che i contributi per il 1995 sono stati pagati,
mentre quelli per il 1996 stanno per esserlo. Per tali motivi la misura della
radiazione non sarebbe giustificata e proporzionata alla situazione, poiché non
terrebbe conto delle difficoltà che tutte le imprese hanno nell'attuale
congiuntura. Neppure sarebbe giustificata la multa, poiché i soldi che saranno
utilizzati per saldarla, mancheranno per pagare i contributi ancora scoperti
H. Nella sua risposta 3 marzo
1999 la CV ha chiesto di respingere il ricorso, sottolineando che la radiazione
dall'albo delle imprese è dovuta alla mancata presentazione della
documentazione comprovante l'avvenuto pagamento degli oneri sociali e tributi
per gli anni 1995, 1996 e 1997, più precisamente
·
contributi AVS/AI/IPG/AD dal 1995
·
contributi SUVA per il 1995, 1996, 1997
·
premi cassa malattia 1995, 1996 e 1997
·
contributi LPP per il 1997
·
contributi paritetici per gli anni 1995, 1996 e 1997
·
imposte alla fonte per gli anni 1996 e 1997
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva della ricorrente e la
tempestività dell'impugnativa sono pacificamente date per entrambe le
impugnative (art. 15 LEPIC, 43, 46 PAmm).
I ricorsi sono dunque ricevibili in ordine. Siccome hanno lo
stesso fondamento di fatto vengono congiunti in applicazione dell'art 51 PAmm.
- 2.1. Hanno diritto ad
essere iscritte all'albo le imprese di costruzione:
a) nelle quali almeno un titolare o membro dirigente
effettivo dispone dei requisiti professionali richiesti dalla LEPIC ed è in
possesso di un'autorizzazione all'esercizio della professione di impresario
costruttore (art. 3 cpv. 2 lett. a) LEPIC).
b) il cui titolare o membro dirigente effettivo, pur non
essendo in possesso dei requisiti richiesti, sono in esercizio all'entrata in vigore
della presente legge, ritenuto comunque l'obbligo di conformarsi in caso di
sostituzione del titolare o membro dirigente effettivo (art. 3 cpv. 2 lett. b)
LEPIC).
Il titolare o membro dirigente deve partecipare
effettivamente alla gestione dell'impresa, dedicandovi la propria attività in
modo prevalente, godere di buona reputazione e garantire l'adempimento degli
obblighi dell'impresa di cui all'art. 6. (art. 3 cpv. 3 LEPIC).
Dispongono dei requisiti professionali di impresario
costruttore il titolare di un diploma:
a) di ingegnere civile o rurale o di architetto rilasciato da
una scuola politecnica federale o da scuole estere equiparate o riconosciute,
oppure iscritti nel Registro REG A degli ingegneri, architetti e dei tecnici;
b) di ingegnere civile o di architetto rilasciato da una
scuola tecnica superiore della Confederazione o da scuole estere equiparate o
riconosciute, oppure iscritti nel registro Reg B degli ingegneri, degli
architetti e dei tecnici;
c) federale di impresario costruttore;
d) rilasciato dalla ex scuola cantonale dei capomastri,
__________;
e) rilasciato dalla scuola cantonale dei tecnici
dell'edilizia (art. 5 cpv. 1 LEPIC).
2.2. E' fatto particolarmente obbligo all'impresa,
rispettivamente al suo titolare o membro dirigente effettivo ai sensi dell'art.
3 di essere adempiente in ordine al pagamento di contributi all'AVS/AI/IPG,
all'AD, alla LAINF e alle istituzioni sociali obbligatorie o previste dai
contratti collettivi di lavoro e di fornirne le prove (art. 6 lett. e) LEPIC).
Ogni iscritto all'albo è tenuto a presentare alla Commissione
di vigilanza, nel corso del 1° trimestre di ogni anno, la documentazione
comprovante l'avvenuto pagamento dei seguenti contributi e tributi, relativi
all'anno precedente.
a) AVS/AI/IPG/AD
b) LAINF (Suva o altra assicurazione infortuni).
c) Cassa malati
d) Cassa pensioni (LPP)
e) Contributi professionali
f) Imposte alla fonte (art. 4 cpv. 1 RLEPIC).
2.3. Sono cancellate dall'albo le imprese che non adempiono
più ai requisiti della legge o che non esercitano alcuna attività per un
periodo di tre anni (art. 13 LEPIC).
La violazione delle disposizioni della LEPIC è punita dalla
Commissione di vigilanza con le seguenti sanzioni:
a) l'ammonimento,
b) la multa fino a fr. 100'000.--
c) la radiazione dall'albo, cumulabile con la sanzione di cui
alla lett. b) (art. 16 cpv. 1 LEPIC).
- Da un lato, dalle
circostanze di fatto descritte in precedenza, si desume che la __________
risulta attualmente sprovvista di un titolare o dirigente responsabile con i
requisiti richiesti dalla legge che si occupi effettivamente della gestione
dell'impresa.
Dall'altro è pacifica, e
peraltro nemmeno contestata, la sua inadempienza in ordine al pagamento di
contributi sociali e di legge, alcuni scoperti da oltre tre anni.
In tale stato di cose, contrario alle disposizioni di legge,
la ricorrente non può continuare la sua attività. Certo ne è consapevole.
Sintomatica è la sua reticenza a fornire informazioni e a
produrre la necessaria documentazione.
Considerato che è stata più volte richiamata a far fronte ai
propri obblighi sotto comminatoria dello stralcio dall'albo delle imprese, che
per le stesse inadempienze è già stata ammonita e richiamata, che attualmente
non offre alcuna garanzia quanto a solvibilità, la radiazione e la multa
pronunciate dalla CV appaiono del tutto proporzionate alla gravità delle
infrazioni commesse ed alla colpa della ricorrente.
I problemi relativi
all'incasso delle mercedi e all'ottenimento di mandati da parte delle imprese,
invocati a giustificazione dalla ricorrente, sono noti a questo Tribunale. Sono
però gli stessi che hanno anche altre ditte del settore iscritte all'albo, le
quali sono tenute a rispettare la legge.
Con le imprese che non sono in regola con gli obblighi
imposti dalla LEPIC la CV si comporta nella stessa maniera come con la
ricorrente. Non sussiste motivo per fare eccezioni in suo favore.
In siffatte circostanze, concederle ulteriore fiducia significherebbe
esporre lo Stato al rischio di eventuali azioni di responsabilità per non avere
voluto o saputo esigere il rispetto della legge.
Va altresì considerato che la tutela dell'ordine
professionale e pubblico prevale in ogni caso sugli interessi personali del
singolo impresario.
- Entrambi i ricorsi devono
dunque essere respinti. Tasse e spese seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 3, 5, 6 lett. e, 13, 15, 16 LEPIC, 4 cpv. 1 RLEPIC, 3, 18, 28, 43, 46,
51, 61, 63 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
I ricorsi sono respinti.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 800.-- sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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