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Numero d'incarto:
52.2000.231
Data decisione, Autorità:
06.11.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00231
Lugano
6 novembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 settembre 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 30 agosto 2000 del Consiglio di Stato
(no. 3377) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 21 aprile 2000 con cui il municipio di __________ gli ha revocato
l'autorizzazione taxi di categoria A;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 3 agosto
1984 il municipio di __________ ha rilasciato al ricorrente __________
un'autorizzazione per il servizio taxi sul territorio del comune, con diritto a
sostare sull'area pubblica appositamente designata a tale scopo (tipo A). L'autorizzazione
è stata tacitamente rinnovata di anno in anno. Nel 1989 è stata ulteriormente
confermata nell'ambito del concorso indetto a seguito dell'entrata in vigore
dell'ordinanza municipale sul servizio taxi del 26 giugno 1987 (OMST).
B. Il 1° febbraio
1994 il ricorrente è stato messo al beneficio di una rendita AI per incapacità
lavorativa con un grado di invalidità del 75 %. Non risulta che la relativa decisione
sia stata portata a conoscenza del municipio.
C. Il 20
luglio 1997, il municipio di __________ ha informato i tassametristi
beneficiari di un'autorizzazione del tipo A che gli effettivi non erano più
sufficienti a garantire un servizio pubblico efficiente. Li ha quindi informati
di aver indetto un concorso per ammettere ulteriori operatori. Con la stessa
circolare, l'autorità comunale ha invitato i tassametristi che per condizioni
di salute non potevano garantire una normale presenza di servizio a presentare
un certificato medico aggiornato. Il ricorrente ha inviato al municipio un
certificato medico, confermativo di un precedente certificato del 1996, che
attestava una capacità lavorativa del 30% e l'impossibilità di effettuare i
turni di notte.
D. Analogamente
sollecitato dall'Associazione tassametristi, che si doleva dell'impossibilità
di ottenere dai suoi affiliati il rispetto dei turni di servizio prestabiliti,
il 23 febbraio 2000 il municipio di __________ ha comunicato al ricorrente di
aver constatato che da diversi anni non era più in grado di garantire uno
svolgimento regolare degli oneri lavorativi. L'ha pertanto diffidato a
riprendere il lavoro a tempo pieno entro 10 giorni, pena la revoca dell'autorizzazione.
Il 3 marzo 2000 __________ ha inviato al
municipio un ulteriore certificato medico che gli attestava una capacità lavorativa
del 30%. Considerato che il ricorrente non era in grado di assolvere i turni di
servizio prestabiliti, il 21 aprile 2000 il municipio gli ha revocato
l'autorizzazione con effetto immediato, prospettandogli il rilascio di
un'autorizzazione di tipo B.
E. Con
giudizio 30 agosto 2000 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che la
revoca dell'autorizzazione fosse giustificata da un interesse pubblico
preponderante.
F. Contro il
predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la conferma
dell'autorizzazione revocata.
Secondo l'insorgente, il municipio avrebbe
agito in mala fede, revocando l'autorizzazione dopo aver lungamente tollerato
una prestazione di servizio ridotta a causa dell'incapacità lavorativa subentrata
nel 1994.
G. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni,
ed il municipio di __________, che contesta in dettaglio le tesi dell'insorgente.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC. La
legittimazione attiva del ricorrente è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti (art. 18 PAmm).
- L'art. 7
dell'ordinanza municipale sul servizio taxi (OMST) subordina il rilascio delle
autorizzazioni per il servizio taxi alle seguenti condizioni: (a) esercizio dei
diritti civili; (b) attitudine all'esercizio della professione; (c) conoscenze
toponomastiche; (d) buona reputazione; (e) licenza di condurre di tipo B.
L'autorizzazione, dispone l'art. 11 OMST, decade
alla fine di ogni anno civile ed è rinnovata tacitamente. Essa, soggiunge la norma,
decade pure quando non si verificano più le condizioni che ne hanno determinato
il rilascio.
I titolari dell'autorizzazione di tipo A
devono garantire le presenze minime prescritte dall'art. 27 OMST. Spetta ai
titolari di queste autorizzazioni accordarsi sui turni di servizio e notificare
mensilmente all'autorità una tabella dei turni con i nominativi dei conducenti.
L'autorità comunale vigila sul buon andamento del servizio adottando, se del
caso, i necessari provvedimenti.
L'art. 7 OMST subordina il rilascio
dell'autorizzazione al requisito dell'attitudine all'esercizio della
professione. La nozione di attitudine all'esercizio della
professione è di natura indeterminata. Nell'individuazione del suo
contenuto precettivo l'autorità comunale fruisce quindi di una certa latitudine
di giudizio, che deve esercitare tenendo soprattutto conto delle sue finalità.
In quest'ottica, si può comunque ammettere
che nel caso dei taxisti titolari di un'autorizzazione di tipo A, l'attitudine
all'esercizio della professione comprenda anche la capacità di assumere gli
oneri derivanti dai turni di servizio stabiliti d'intesa con i colleghi.
Allorché la parziale incapacità lavorativa del titolare di un'autorizzazione di
tipo A ostacola una regolare ed equa distribuzione dei turni di servizio fra
gli operatori appare di conseguenza lecito ritenere che il requisito
dell'attitudine all'esercizio della professione non sia più soddisfatto.
-
L'autorità
che tollera temporaneamente una situazione illegale non perde di principio il
diritto di esigere il ripristino della legalità. Fanno eccezione a questa
regola i casi in cui il principio della buona fede prevale su quello di
legalità. Ciò si verifica, in particolare, quando l'atteggiamento assunto
dall'autorità di fronte ad una situazione illegale è oggettivamente atto ad
indurre chi ne trae vantaggio a prendere disposizioni irreversibili confidando
nell'ulteriore rinuncia ad esigere il ripristino di una situazione conforme al
diritto. Anche in questi casi occorre comunque che l'interesse del beneficiario
dell’illecito a continuare a trarre vantaggio dalla situazione difforme
prevalga su quello pubblico teso al ripristino della legalità (Imboden/Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 76; Rhinow/Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., ibidem).
-
Il 1.
febbraio 1994 il ricorrente è stato dichiarato inabile al lavoro in misura
significativa (grado d'invalidità 75 %). Una riduzione talmente importante
della capacità lavorativa non può non incidere sull'adempimento del requisito
dell'attitudine all'esercizio della professione di cui all'art. 7 OMST. Non
appare invero fuori luogo ritenere che un taxista titolare di un'autorizzazione
del tipo A, che non è in grado di adempiere gli oneri del servizio in misura
superiore al 25%, non sia più atto all'esercizio della professione. L'autorità
comunale, che non ignorava lo stato di salute del ricorrente, ha rinunciato per
anni a prevalersi delle prerogative conferitele dall'art. 11 OMST per
dichiarare decaduta l'autorizzazione. Essa non ha tuttavia potuto fare a meno
di intervenire quando le rimostranze dell'associazione dei tassametristi, impedita
dall’invalidità del ricorrente ad ottenere il rispetto dei turni, ha
sollecitato il municipio ad adottare i provvedimenti necessari per assicurare
un ordinato e regolare andamento del servizio. Orbene, contrariamente a quanto
assume l'insorgente, il ritardo con cui l'autorità è intervenuta nei suoi
confronti non permette di dare la precedenza al principio della buona fede su
quello di legalità. Il ricorrente non poteva invero ignorare che il municipio
si asteneva dall'adozione di provvedimenti nei suoi confronti soltanto per
motivi di natura umanitaria. Né poteva in buona fede ritenere che l'autorità
avrebbe continuato all'infinito a tollerare una situazione contraria alle
disposizioni dell'OMST. L’interesse pubblico ad un servizio taxi efficiente,
l’interesse degli altri operatori ad un’equa distribuzione dei turni e quello
di assicurarne il rispetto prevalgono d'altro canto sull'interesse del
ricorrente a perpetuare i vantaggi derivanti dall'atteggiamento passivo assunto
dall'autorità nei suoi confronti.
-
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il provvedimento in contestazione,
volto a ripristinare una situazione conforme alle disposizioni dell’OMST,
appare di conseguenza immune da violazioni del diritto. Il ricorso va di
conseguenza respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico del
ricorrente.
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 7, 11, 27 OMST; 3, 18, 28, 60,
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 600.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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