AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.34
Data decisione, Autorità:
09.05.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00034-38
Lugano
9 maggio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a) 31 gennaio 2000 della
patr. da: avv. __________
b) 2 febbraio 2000 del
Comune di __________
contro
la decisione 14 gennaio 2000 del Consiglio di Stato
(n. 82) che accoglie i ricorsi inoltrati dal Dipartimento del territorio e da
__________ contro la licenza edilizia 28 luglio 1999 rilasciata dal municipio
di __________ all'insorgente __________ per il consolidamento di un muro di
sostegno di una pista di cantiere sulla part. n. __________ RF;
viste le risposte:
-
16 febbraio 2000 del
Consiglio di Stato;
-
18 febbraio 2000 di
__________;
-
21 febbraio 2000 del
Dipartimento del territorio;
-
29 marzo 2000 del
municipio di __________;
-
30 marzo 2000 di
__________;
al ricorso sub a);
-
16 febbraio 2000 del Consiglio di Stato;
-
18 febbraio 2000 della __________;
-
18 febbraio 2000 di __________;
-
21 febbraio 2000 del Dipartimento del territorio;
-
30 marzo 2000 di __________;
al ricorso sub b);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La
ricorrente __________ è proprietaria di un impianto per l'estrazione e la lavorazione
di inerti situato a __________, fuori della zona edificabile (part. n.
__________ RF). Senza chiedere alcun permesso, nel corso del 1998, la predetta
ricorrente ha consolidato il muro di sostegno di una pista utilizzata dagli autocarri
all'interno del fondo, che ha sopraelevato di m 1.30 con massi da scogliera.
Analogamente sollecitata dal municipio, il
15 maggio 1999 la __________ ha chiesto il rilascio di un permesso in sanatoria
per i lavori eseguiti. Alla domanda si sono opposti il Dipartimento del
territorio, __________, proprietaria di un campeggio situato nelle immediate
vicinanze, e __________, consigliere comunale di __________, che ritenevano
insoddisfatte le condizioni poste dall'art. 24 LPT e 75 LALPT per il rilascio
di un'autorizzazione eccezionale.
Il 28 luglio 1999 il municipio di __________
ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni.
B. Adito dagli
opponenti, il 14 gennaio 2000 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile
il ricorso di __________ ed accolto quelli degli altri opponenti.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che il
municipio fosse vincolato al preavviso negativo espresso dal dipartimento.
Fondandosi su questa deduzione ha quindi accertato la nullità della licenza
censurata e rinviato gli atti all'autorità comunale affinché rendesse una nuova
decisione, parimenti impugnabile, di rigetto della domanda.
C. Contro il
predetto giudizio governativo si aggravano davanti al Tribunale cantonale
amministrativo la __________ ed il comune di __________, chiedendone l'annullamento
e postulando il ripristino della licenza annullata.
Contestata la legittimazione attiva
dell'opponente __________, la __________ ritiene che l'intervento in oggetto
rientri nel concetto di trasformazione parziale. La licenza annullata
risulterebbe pertanto conforme agli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT.
Analoghe considerazioni vengono sviluppate
dal comune di __________, a mente del quale l'intervento rientrerebbe nei
limiti dell'art. 39 RLE.
D. Il ricorso
è avversato dal Consiglio di Stato e dal Dipartimento del territorio, che non
formulano particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono gli
opponenti con argomenti di cui si dirà qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva dei ricorrenti è certa. I ricorsi, tempestivi, sono
dunque ricevibile in ordine.
Avendo il medesimo fondamento di fatto,
possono essere decisi con un unico giudizio senza assumere ulteriori prove
(art. 51 e 18 PAmm).
- Giusta
l'art. 7 cpv. 1 LE, entro 30 giorni dalla ricezione degli atti il dipartimento
può opporsi alla concessione della licenza per motivi fondati su norme che gli
sono rimesse per l'applicazione. L'avviso del dipartimento, soggiunge la norma
in questione, vincola il municipio, che può scostarsene soltanto nel caso in
cui la concessione della licenza risultasse lesiva di interessi comunali preponderanti.
Quest'ultima disposizione preclude
tassativamente al municipio la facoltà di concedere la licenza in contrasto con
il preavviso negativo del dipartimento. All'autorità comunale la norma riserva
unicamente la possibilità di negarne il rilascio, contrapponendosi al preavviso
favorevole del dipartimento, quando intende salvaguardare interessi comunali
preponderanti da un intervento suscettibile di pregiudicarli. Diversamente, se
si volesse costringere il municipio ad attenersi al preavviso favorevole
dell'autorità cantonale anche quando l'intervento lede interessi comunali preponderanti,
occorrerebbe riconoscere al comune la possibilità di impugnare davanti al
Consiglio di Stato la licenza rilasciata dallo stesso municipio (cfr. Scolari,
Commentario, II ed., ad art. 7 LE N. 797). Ipotesi, questa, che apparirebbe
manifestamente contraddittoria.
- Nel caso
in esame, il dipartimento ha preavvisato negativamente la domanda di costruzione
presentata in sanatoria dalla __________ per l'innalzamento realizzato
abusivamente del muro di sostegno di una pista di cantiere esistente sul suo
fondo.
Scostandosi da questo preavviso vincolante,
il municipio ha rilasciato la licenza richiesta.
La decisione configura una chiara ed
evidente violazione del diritto. Per i motivi appena esposti, il municipio era
in effetti tenuto a far propria la determinazione negativa del dipartimento, lasciando
semmai alla richiedente il compito di impugnare davanti al Consiglio di Stato
la decisione di diniego della licenza in sanatoria.
Su ricorso del dipartimento, il Consiglio di
Stato ha dichiarato nulla la licenza accordata dal municipio, al quale ha
rinviato gli atti affinché avesse a statuire nuovamente sulla domanda di costruzione,
respingendola con decisione suscettibile di essere ulteriormente impugnata.
L'unica questione che si pone in questo
contesto è quella a sapere se la decisione del municipio fosse da considerare
nulla, in quanto resa da un'autorità assolutamente incompetente a rilasciare
autorizzazioni a costruire rette dall'art. 24 LPT (cfr. 25 cpv. 2 LPT) o se
invece fosse soltanto annullabile, siccome adottata in palese violazione
dell'art. 7 cpv. 2 LE, che vieta al municipio di scostarsi dal preavviso
negativo espresso dal dipartimento.
A favore della nullità militano gli
argomenti che portano a considerare inesistenti e prive di effetti le licenze
per interventi edilizi previsti fuori della zona edificabile, che vengono
rilasciate dal municipio senza coinvolgere l'autorità cantonale. Depone invece
a favore della semplice annullabilità la possibilità di interpretare
un'eventuale rinuncia del dipartimento ad impugnare davanti al Consiglio di
Stato la licenza edilizia rilasciata dal municipio in contrasto il suo
preavviso alla stregua di un implicito consenso al rilascio dell'autorizzazione.
Non ricorrendo quest'ultima ipotesi, la
questione può tuttavia rimanere aperta, poiché in entrambi i casi la palese
violazione procedurale in cui è incorsa l'autorità comunale basta a giustificare
il rinvio degli atti a quest'istanza, affinché respinga la domanda di
costruzione con decisione nuovamente impugnabile davanti al Consiglio di Stato.
Tanto nel caso in cui si ammetta la nullità della licenza rilasciata dal
municipio, quanto nel caso in cui la si consideri soltanto annullabile, il
provvedimento di rinvio ristabilisce infatti il ruolo assegnato alle parti
dall'art. 7 cpv. 2 LE in caso di preavviso negativo del dipartimento, senza
incidere minimamente sul diritto dell'istante di far valere le sue ragioni
davanti all'autorità di ricorso.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono i ricorsi vanno quindi respinti.
Non essendo il comune insorto a tutela di
suoi interessi particolari, la tassa di giustizia è posta a carico della
ricorrente __________ nella misura di fr. 800.-.
Per questi motivi,
visti gli art. 7, 21 LE; 24, 25 LPT; 3, 18, 28, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
I ricorsi
sono respinti.
-
La tassa di
giustizia è a carico della ricorrente __________ nella misura di fr. 800.--.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster