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Numero d'incarto:
52.2000.46
Data decisione, Autorità:
22.03.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00046
Lugano
22 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 febbraio 2000 del
Comune di __________
contro
la decisione 18 gennaio 2000 del Consiglio di Stato
(n. 213) che respinge l'opposizione inoltrata dall'insorgente contro la
richiesta di facilitazioni relativa al progetto esecutivo per un'opera di
risanamento fonico della strada nazionale A2;
vista la risposta 22 febbraio
2000 del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con
decisione 26 agosto 1999, pubblicata sul FU del __________ (n. __________), il
Dipartimento del territorio ha depositato presso i municipi di __________ e
__________ i progetti esecutivi per un'opera di risanamento fonico a completazione
della strada nazionale A2 (Km __________ - __________). L'opera consiste
essenzialmente in una collina antirumore alta m 4, che verrebbe realizzata a
lato della carreggiata N-S dell'autostrada, con materiale di scavo estratto dal
cunicolo di prospezione della futura galleria ferroviaria Alptransit.
Agli atti depositati era annessa una
richiesta di facilitazioni ai sensi degli art. 17 LPAmb e 14 OIF. A
giustificazione della richiesta il promotore dell'opera allegava che solo
l'edificio situato sulla part. n. __________ RF di __________ e i fondi contigui
__________ e __________ sarebbero rimasti esposti ad immissioni superiori ai
valori limite stabiliti dal PR per la zona in questione e che i costi dei
provvedimenti necessari per rientrare nella norma sarebbero stati
sproporzionati rispetto al vantaggio che ne sarebbe derivato. L'annuncio
avvertiva che eventuali opposizioni avrebbero dovuto essere inoltrate al
Consiglio di Stato entro il 29 settembre 1999. Eventuali osservazioni alle
richieste di facilitazioni in materia fonica avrebbero invece dovuto essere
presentate al Dipartimento del territorio entro lo stesso termine.
B. Con scritto
datato 29 settembre 1999, ma spedito soltanto il 1. ottobre, il comune di
__________ si è opposto al progetto esecutivo, chiedendo il prolungamento dei ripari
fonici verso S in modo da proteggere tutto il territorio a valle del paese.
C. Con
decisione 17 novembre 1999, pubblicata sul FU del __________ ed all'albo
comunale dal 26 dello stesso mese al 10 dicembre, il Dipartimento del
territorio ha concesso le facilitazioni richieste, assegnando ad eventuali
interessati un termine di 15 giorni dalla scadenza di quello di pubblicazione
per ricorrere al Consiglio di Stato.
Contro questa decisione il 6 dicembre 1999
il comune di __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, contestandola
con gli stessi argomenti che aveva sollevato nell'ambito dell'opposizione
interposta contro il progetto esecutivo e chiedendo nuovamente di prolungare il
riparo fonico verso S con il materiale estratto dal cunicolo di cui si è detto.
D. Con risoluzione
18 gennaio 2000 il Consiglio di Stato ha dichiarato tardiva l'opposizione
inoltrata dal comune contro il progetto esecutivo. Con la medesima risoluzione
il Governo ha inoltre respinto l'opposizione interposta contro la domanda di
facilitazioni ritenendola contraria al progetto per la costruzione della strada
nazionale A2 approvato nel 1969.
La succitata risoluzione governativa
indicava che contro la declaratoria di irricevibilità dell'opposizione al
progetto esecutivo era dato ricorso al Tribunale della pianificazione del
territorio. Il rigetto dell'opposizione alla concessione di facilitazioni
avrebbe invece dovuto essere impugnato davanti al Tribunale cantonale
amministrativo.
E. Contro
questa risoluzione governativa il comune di __________ insorge davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, dichiarando di mantenere l'opposizione al
progetto e chiedendo "che la decisione del Consiglio di Stato sia
riveduta in considerazione della facilitazione dell'uso del materiale per la
realizzazione delle colline antirumore". Dato che i progetti gli
sarebbero pervenuti soltanto il 1. settembre 1999, l'insorgente pretende di
aver rispettato il termine per l'opposizione.
F. Il
Consiglio di Stato (AISN) sollecita il rigetto dell'impugnativa, rilevando che
le facilitazioni interessano soltanto le opere situate in territorio di
__________.
Considerato, in
diritto
- 1.1. Nella
misura in cui il ricorso è rivolto contro il giudizio con cui il Consiglio di
Stato conferma le facilitazioni accordate dal Dipartimento del territorio alle
controverse opere di risanamento fonico, la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 6 cpv. 3 DLALPAmb. Da questo profilo, il
ricorso è ricevibile in ordine.
1.2. Al comune di Sigirino va tuttavia negata
la legittimazione attiva, poiché tale provvedimento non lo tocca in modo
particolare. Le facilitazioni avversate riguardano infatti soltanto tre fondi situati
in territorio di __________, che non hanno altra relazione con il comune
ricorrente all'infuori di quella di trovarsi a ridosso del confine
giurisdizionale. Circostanza, questa, che non basta per includere il ricorrente
in quella limitata e qualificata di persone, legate per situazione all'oggetto
della contestazione da un rapporto talmente stretto ed intenso da giustificare
il riconoscimento della qualità per agire in giudizio. La situazione del comune
ricorrente non si differenzia da quella del resto della collettività. Esso non
è peraltro portatore di un interesse personale, diretto e concreto ad impugnare
il provvedimento per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca. Tant'è
vero che non ne chiede nemmeno l'annullamento (cfr. Borghi Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 PAmm, N. 8).
Indipendentemente dalla questione a sapere
se la censurata disposizione del Dipartimento del territorio non configuri un
semplice preavviso da coordinare con la decisione del Consiglio di Stato
sull'opposizione al progetto, il ricorso, ancorché tempestivo, va quindi
dichiarato irricevibile.
- A titolo
di mera informazione del ricorrente, questo tribunale rileva che la questione
relativa alla necessità del prolungamento del riparo fonico verso S potrà
comunque essere affrontata e risolta soltanto dopo che il Cantone, fondandosi
sul catasto dei rumori (art. 37 OIF), avrà allestito un programma sui
provvedimenti di risanamento delle strade e sui provvedimenti d'isolamento acustico
previsti a corto e medio termine.
Questo programma, imposto ai Cantoni
dall'art. 19 cpv. 1 OIF e tuttora mancante in Ticino, fornirà infatti le
indicazioni sull'esposizione al rumore secondo il catasto, sulle strade che
devono essere risanate, sul risanamento e i provvedimenti d'isolamento acustico
previsti, sui provvedimenti previsti in base al diritto cantonale di
costruzione e di pianificazione del territorio in sostituzione del risanamento,
sull'efficacia del risanamento, sulle previste facilitazioni per il
risanamento, sulla scadenze di realizzazione dei provvedimenti, sul costo
approssimativo dei provvedimenti e sulla coordinazione dei provvedimenti con il
piano direttore (cfr. art. 19 cpv. 2 OIF).
Per questi motivi,
visti gli art. 26, 27 LSN; 16, 17 LPAmb; 25 a LPT; 13,
14 OIF; 10 LALSN; 3, 6
DLALPAmb; 3, 4, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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