AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.48
Data decisione, Autorità:
27.03.2000, TRAM
Incarto n.
52.1999.197
52.2000.048
Lugano
27 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi (a) 5 luglio 1999 e (b) 10
febbraio 2000 di
contro
a) la decisione 16 giugno 1999 del Consiglio di
Stato (n. 2603) che sospende il ricorrente dall'impiego e lo priva dello
stipendio per 15 giorni a titolo di sanzione disciplinare;
b) la decisione 18 gennaio 2000 del Consiglio di
Stato (n. 170) che disdice il rapporto d'impiego del ricorrente per il 30
aprile 2000;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 19
settembre 1989 il Consiglio di Stato ha assunto il ricorrente __________ quale
capo dell'Ufficio __________, che era appena stato costituito in seno al
Dipartimento del territorio.
Dando seguito ad una richiesta del direttore
della pianificazione territoriale, fatta propria dal capo del dipartimento, il
21 aprile 1998 lo stesso Consiglio di Stato ha aperto nei confronti del ricorrente
un'inchiesta disciplinare volta ad accertare l'esistenza di inadempienze
nell'espletamento della sua funzione.
Analogamente interrogato, il ricorrente ha
ammesso di non essere stato capace di organizzare una gestione ordinata e trasparente
dell'ufficio al quale era preposto. Ha inoltre riconosciuto di non aver dato
seguito agli inviti rivoltigli dal suo superiore ad ordinare e strutturare
convenientemente la contabilità dello stesso in modo da permettere una gestione
efficiente dei sussidi versati dalla Confederazione. Ha però ricordato di
essere stato a lungo assente per malattia a partire dal 1998: fatto, questo,
che gli avrebbe impedito di esercitare meglio le sue funzioni. In conclusione
di quell'interrogatorio, l'insorgente ha comunque esplicitamente ammesso di non
essere in grado di continuare a svolgere la funzione di capo dell'__________.
La conduzione caotica dell'ufficio è stata
confermata dai suoi diretti collaboratori e dal rapporto di revisione
dell'ispettorato delle finanze del 16 marzo 1999.
Con osservazioni del 13 maggio 1999 il
ricorrente ha attribuito la situazione venutasi a creare alla malattia che
l'aveva colpito, all'insufficienza dei mezzi a disposizione dell'ufficio, alle
difficoltà di quest'ultimo ad affermarsi in seno all'amministrazione e ad altri
fattori a lui non imputabili.
Preso atto delle osservazioni inoltrate, il
16 giugno 1999 il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il ricorrente
dalla carica e di privarlo dello stipendio per la durata di 15 giorni a titolo
di sanzione disciplinare per avere:
"gestito i dossier in modo poco trasparente, superficiale, disordinato
e caotico dal profilo dell'ordine, della completezza, e per la mancanza di
qualsiasi criterio di archiviazione in modo tale da creare enormi difficoltà di
esecuzione da parte di terzi come gestito i dossier in modo poco trasparente,
superficiale, disordinato da parte del capo Ufficio stesso,
disatteso le indicazioni del caposezione tendenti ad impostare una
gestione contabile e amministrativa più efficace e trasparente e ad una
maggiore razionalizzazione nella gestione dei documenti,
gestito in modo non appropriato ed inefficace l'informazione agli
enti interessati destinatari di misure di risparmio (deduzioni di sussidi),
sottovalutato i compiti di responsabile delle sovvenzione globali
(GL) contraddistinti dall'organizzazione delle richieste alla Confederazione,
dalla distribuzione dei crediti ottenuti, dal controllo dello stato di
avanzamento e di finanziamento dei singoli progetti, dalla verifica della
correttezza dei conti e dal costante aggiornamento del quadro contabile.
Attività avvenute in modo frammentario in un contesto di generale
disorganizzazione e caratterizzato dalla mancanza di supervisione e di
definizione di direttive chiare e vincolanti tali da permettere una
ricostruzione contabile unicamente grazie al ricupero di informazione presso
enti esterni e grazie all'esperienza dei collaboratori".
B. Contro
questa decisione __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo l'annullamento o almeno una riduzione della sanzione inflittagli.
Il ricorrente si limita a rimproverare al
Consiglio di Stato di non aver sufficientemente tenuto conto delle osservazioni
presentate in sede d'inchiesta.
Il ricorso è avversato dal Consiglio di
Stato, che per il tramite della Sezione delle risorse umane contesta
partitamente le tesi dell'insorgente, sottolineando le inadempienze di cui si è
reso responsabile.
C. A partire
dall'8 febbraio 1999 __________ è stato assegnato al __________ come incaricato
soprannumerario nell'attesa di reperire un posto come insegnante. Caduta questa
ipotesi per mancanza dell'abilitazione all'insegnamento, il 9 novembre 1999 il
Consiglio di Stato gli ha prospettato la disdetta del rapporto d'impiego.
Esperito invano un tentativo di
conciliazione, il 18 gennaio 2000 il Consiglio di Stato ha licenziato il
ricorrente per il 30 aprile 2000. Gli ha comunque prorogato l'incarico presso
il __________ sino al prossimo 30 giugno.
D. __________
impugna anche questa risoluzione davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendogli di confermargli l'incarico: in via principale a tempo indeterminato,
in via subordinata, almeno sino alla fine dell'anno.
Il Consiglio di Stato si oppone
all'accoglimento del ricorso con argomenti che verranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 60 LOrd per
entrambi i ricorsi. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente,
direttamente e personalmente toccato dai provvedimenti impugnati. I ricorsi,
tempestivi, sono dunque ricevibili in ordine. Date le circostanze, possono
essere decisi con un unico giudizio sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
-
Sanzione
disciplinare
2.1. Giusta l'art. 22 LOrd, i dipendenti
agiscono in conformità delle leggi e degli interessi dello Stato, svolgendo
personalmente il proprio servizio e dedicandovi la loro intera attività
lavorativa. Essi svolgono coscienziosamente i compiti loro affidati, contribuendo
con spirito di iniziativa e di collaborazione al miglioramento della qualità e
dell'efficienza del servizio della collettività.
I funzionari dirigenti, dispone ancora
l'art. 24 LOrd, organizzano, dirigono, coordinano e verificano il lavoro dei
loro collaboratori. Essi contribuiscono a promuovere ed attuare tutti i
provvedimenti atti a migliorare l'efficienza e la qualità delle prestazione del
loro servizio, assicurandone il corretto funzionamento.
2.2. Le trasgressioni ai doveri di servizio
sono punite con sanzioni disciplinari che vanno dall'ammonimento alla
destituzione (art. 32 LOrd). La sanzione disciplinare serve a ristabilire
l'ordine all'interno dell'amministrazione, la fiducia in essa riposta dai cittadini
ed a correggere il dipendente che è venuto meno ai suoi doveri. Nella scelta e
nella commisurazione dei provvedimenti disciplinari si tiene conto della colpa,
dei motivi, della condotta precedente e della responsabilità del dipendente come
pure dell'estensione e dell'importanza degli interessi di servizio lesi o compromessi
(art. 33 LOrd).
Le sanzioni disciplinari presuppongono in
ogni caso una colpa del dipendente. I doveri di servizio possono infatti essere
violati soltanto intenzionalmente o per negligenza. La violazione è intenzionale
quando il dipendente viene consapevolmente e volontariamente meno ai propri
doveri. La violazione si perfeziona invece per negligenza quando per
imprevidenza colpevole il dipendente non scorge le conseguenza del suo agire o
non ne tiene conto. L'imprevidenza è colpevole quando il dipendente omette di
usare le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanza e le sue
condizioni personali (cfr. per analogia art. 18 CPS).
2.3. Nell'evenienza concreta, il Consiglio
di Stato rimprovera al ricorrente di aver violato i suoi doveri di servizio ed
in particolare quelli di dirigente per aver gestito l'__________ in modo disordinato.
L'inchiesta esperita ha anzitutto messo
chiaramente in evidenza l'esistenza di una grave situazione di disagio all'interno
di quest'ufficio. Dall'inchiesta è inoltre emerso che la causa principale degli
inconvenienti riscontrati era da ricercare nella carente conduzione
dell'ufficio da parte del ricorrente, che non era all'altezza del compito che
gli era stato affidato. Non per mancanza d'impegno, trascuratezza o lassismo,
bensì per assoluta mancanza di attitudini dirigenziali. Il ricorrente non è mai
stato in grado di organizzare l'ufficio in modo efficiente e funzionale. Non ha
mai definito con precisione la suddivisione dei compiti e delle responsabilità
dei collaboratori. Ha trascurato l'informazione. Ha lasciato che il disordine
crescesse a dismisura sino a rendere difficilmente governabile l'ufficio.
Dal profilo oggettivo, il ricorrente non può
sottrarsi alle responsabilità che gli incombono in qualità di dirigente per la
situazione che si__________. Questa può essere soltanto parzialmente ricondotta
ai vari fattori esterni richiamati dall'insorgente nelle osservazioni
presentate al Consiglio di Stato. La causa principale del disagio verificatosi
in seno all'__________ è da ricercare nel ricorrente e nelle sue mancanze.
Diversa è invece la valutazione della
fattispecie dal profilo soggettivo. Dall'inchiesta esperita non emerge infatti
alcun elemento che permetta di attribuire tale disagio a cattiva volontà del
ricorrente. Se questi è venuto meno al dovere, sancito dall'art. 24 LOrd, di
organizzare, dirigere, coordinare e verificare l'attività dell'ufficio ed il
lavoro dei suoi collaboratori, ciò è dovuto all'incapacità di rendersi conto
delle ripercussioni che le sue mancanze avevano sul buon funzionamento
dell'ufficio e di prendere i provvedimenti che si imponevano per ripristinare
l'ordine. Le circostanze, in particolare la mancanza di regolari
qualificazioni, che permettessero al ricorrente di prendere coscienza dello
scadente livello delle prestazioni lavorative fornite per rapporto alle esigenze
poste alla sua funzione, e le sue condizioni personali, caratterizzate
dall'assoluta mancanza di attitudini dirigenziali, fanno sì che il principale
rimprovero che gli si può muovere è quello di non aver rinunciato alla carica,
prima che i suoi superiori avviassero la procedura di rimozione, riconoscendo
di non esserne all'altezza.
Ponderate tutte le circostanze, in particolare
la colpa del ricorrente, le sue condizioni di salute e gli sviluppi che hanno
fatto seguito alla decisione disciplinare resa dal Consiglio di Stato, questo
tribunale ritiene che a questo punto una sanzione disciplinare non abbia più
ragion d'essere. L'ordine in seno all'amministrazione e la fiducia in essa
riposta dai cittadini sono infatti ripristinati dal licenziamento disposto nel
frattempo, che sanziona anche le colpe del ricorrente e vanifica qualsiasi
finalità correttiva. In accoglimento del primo ricorso, la decisione di
sospensione dalla carica e di privazione dallo stipendio va quindi annullata.
- Disdetta
3.1. L'art. 60 cpv. 1 e 2 LOrd permette
all'autorità di nomina di sciogliere il rapporto d'impiego in ogni tempo, con
un preavviso variante da tre a sei mesi, per giustificati motivi. Sono
considerati giustificati motivi, soggiunge il cpv. 3 della norma in questione,
la soppressione del posto (lett. a), l'assenza prolungata per malattia o infortunio
(lett. b) e qualsiasi circostanza soggettiva od oggettiva, data la quale non si
può pretendere in buona fede che l'autorità di nomina continui il rapporto
d'impiego nella stessa funzione o in un'altra funzione disponibile nell'ambito
dei posti vacanti (lett. c).
3.2. Nell'evenienza concreta, il ricorrente
ammette che non si può esigere in buona fede che l'autorità lo mantenga al suo
servizio in qualità di capo dell'__________. L'incapacità del ricorrente a
svolgere questa funzione non è contestata e non deve pertanto essere
ulteriormente dimostrata. L'insorgente ritiene nondimeno che lo Stato dovrebbe
comunque confermargli l'incarico attuale. A tempo indeterminato o, in
subordine, almeno sino alla fine dell'anno.
La pretesa è manifestamente infondata. Il
posto di lavoro attualmente occupato dall'insorgente con lo statuto
d'incaricato non è infatti un posto libero e disponibile, ma un posto
sovrannumerario, di natura precaria, creato temporaneamente dallo Stato, non
perché ve ne fosse un reale bisogno, bensì soltanto per offrire, senza esservi
tenuto, un'ulteriore occupazione al ricorrente.
Non essendo il ricorrente collocabile
nell'insegnamento per mancanza del certificato d'abilitazione e non essendo
reperibile in seno all'amministrazione alcun posto vacante confacente alla sua
formazione professionale, la disdetta risulta perfettamente conforme all'art.
60 LOrd. Il ricorso va quindi senz'altro respinto.
- La tassa
di giustizia è posta a carico del ricorrente proporzionalmente al grado di
soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 24, 32, 33, 60, 67 LOrd; 3, 18, 28,
31, 60, 61, 68, 69 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
di cui sub (a) è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 16 giugno 1999,
no. 2603, del Consiglio di Stato è annullata.
-
Il ricorso
di cui sub (b) è respinto.
-
La tassa
di giustizia è a carico dell'insorgente nella misura di
fr.
500.--.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster