AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.57
Data decisione, Autorità:
25.04.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00057
Lugano
25 aprile
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 febbraio 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 2 febbraio 2000 del Consiglio di Stato
(n. 451) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 23 luglio 1999 con cui il municipio di __________ le ha negato il
permesso per costruire una strada d'accesso alla casa d'abitazione che sorge
sulle part. n. __________ e __________ RF fuori dalla zona edificabile;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 14
settembre 1993 il municipio di __________ ha autorizzato la ricorrente
__________ a costruire una pista di cantiere sulle part. n. __________ e
__________ RF, situate fuori della zona edificabile, al fine di costruire
alcuni muri di sostegno e di riattare dei manufatti annessi alla sua casa
d'abitazione;
che l'autorizzazione era subordinata alla
condizione di ripristinare la situazione preesistente una volta terminati i
lavori;
che l'8 settembre 1994 __________ ha chiesto
al municipio il permesso di trasformare la pista di cantiere in una strada
carrozzabile;
che alla domanda si sono opposti il
Dipartimento del territorio, la Ferrovia Lugano-Ponte Tresa e la vicina
__________;
che l'11 novembre 1994 il municipio ha
sospeso l'esame della domanda giusta l'art. 65 LALPT, ritenendola contraria
alla zona di pianificazione istituita dal Dipartimento del territorio per lo studio
di progetti stradali e ferroviari;
che, scaduto il termine di sospensione, il
23 luglio 1999 il municipio di ______ ha respinto la domanda, ritenendo
insoddisfatti i presupposti degli art. 24 LPT e 75 LALPT;
che con giudizio 2 febbraio 2000 il
Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo a sua volta e
per gli stessi motivi, l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________;
che contro il predetto giudizio governativo
la soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata;
che l'insorgente ritiene in sostanza che la
strada costituisca un'opera indispensabile per continuare ad utilizzare la casa
come abitazione primaria;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di
Stato e dal Dipartimento del territorio, che non formulano osservazioni;
che il municipio di ______ condivide
l'impugnativa, mentre la vicina __________ non prende formalmente posizione,
limitandosi a formulare osservazioni che non occorre qui riassumere;
considerato, in
diritto
che il
ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE;
che l'impugnativa può essere evasa sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); la situazione dei luoghi,
oltre ad essere sufficientemente nota a questo tribunale, emerge chiaramente
dalle tavole processuali; il sopralluogo chiesto dall'insorgente non appare
quindi atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;
che giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT fuori dalle
zone edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per
la costruzione di edifici e impianti non conformi alla funzione prevista per la
zona di utilizzazione, a condizione che la loro destinazione esiga
un'ubicazione fuori dalla zona edificabile (lett. a) e non vi si oppongano interessi
preponderanti (lett. b);
che edifici e impianti esigono un'ubicazione
fuori della zona edificabile se lo scopo al quale sono destinati può essere
perseguito in un luogo ben preciso oppure non è perseguibile all'interno delle
zone edificabili: determinante è unicamente la funzione oggettiva dell'opera;
che, in concreto, è di meridiana evidenza
che la strada, posta al servizio di una casa d'abitazione, non risponde alle
condizioni suesposte: non è conforme alla funzione della zona e persegue uno
scopo che non esige affatto un'ubicazione fuori della zona edificabile;
che nemmeno la ricorrente pretende del resto
che l'opera adempia i presupposti dell'art. 24 cpv. 1 LPT per il rilascio di
un'autorizzazione eccezionale;
che l'art. 75 LALPT permette di autorizzare,
a titolo eccezionale, trasformazioni parziali di costruzioni e impianti,
esistenti fuori della zona edificabile in contrasto con la funzione assegnata
alla zona di utilizzazione, qualora l'intervento risulti indispensabile per la
continuazione dell'utilizzazione attuale e compatibile con le importanti esigenze
della pianificazione;
che per beneficiare di un'autorizzazione
eccezionale fondata sull'art. 75 LALPT e rientrare nei limiti dell'art. 24 cpv.
2 LPT, la trasformazione deve essere parziale, ovvero limitata sia dal profilo
quantitativo, sia dal profilo qualitativo: non deve insomma modificare in misura
apprezzabile l'identità della costruzione preesistente;
che, in concreto, la controversa strada non
può già di per sé essere considerata alla stregua di una trasformazione
parziale della casa d'abitazione esistente;
che una strada asfaltata lunga oltre un
centinaio di metri, che peraltro non conduce nemmeno alla casa d'abitazione, ma
al bosco ad essa attiguo, non può in nessun caso essere considerata alla
stregua di un'opera di trasformazione parziale della costruzione esistente;
che, anche ammettendo l'esistenza di una
connessione con la costruzione esistente, l'intervento non potrebbe comunque
essere considerato parziale, poiché modifica in misura significativa l'identità
di tale costruzione;
che il requisito dell'indispensabilità
dell'intervento non sarebbe in ogni caso soddisfatto nemmeno se si ammettesse
che l'opera viaria non altera in misura apprezzabile l'identità dell'edificio;
nulla impedisce alla ricorrente di continuare ad utilizzare la casa
d'abitazione come sinora, facendo uso della scalinata esistente;
che, stando così le cose, l'autorizzazione
non può in nessun caso essere rilasciata in base agli art. 24 cpv. 2 LPT e 75
LALPT;
che, il ricorso, palesemente infondato, per
non dire temerario, può quindi essere respinto senza che occorra esaminare le
ulteriori censure sollevate dall'insorgente;
che all'insorgente va addebitata una tassa
di giustizia adeguatamente commisurata all'effettivo dispendio lavorativo
occasionato;
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 24 LPT; 75 LALPT; 3, 18, 28, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.-- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster