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Numero d'incarto:
52.2000.61
Data decisione, Autorità:
22.03.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00061
Lugano
22 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 febbraio 2000 di
patr. da: dr. iur. __________
contro
la decisione 9 febbraio 2000 (n. 520) con cui il
Consiglio di Stato ha deliberato alla ditta __________ le opere per
l'impianto di refrigerazione del __________ di __________;
viste le risposte:
-
3 marzo 2000 della
Divisione delle risorse;
-
3 marzo 2000
dell'Ufficio appalti;
-
10 marzo 2000 della
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il
__________ il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha pubblicato
sul FUC un concorso "per le opere da impianto di regolazione occorrenti al
__________ a __________ ";
che in tempo utile sono pervenute le
seguenti offerte:
"1. __________ 96'621.00
-
__________ 108'825.45
-
__________ 111'792.50
-
__________ 118'050.05
-
__________ 126'776.90
che
l'offerta della __________ contemplava fra l'altro le seguenti posizioni:
posizione
quantità
prezzo unitario
totale
213.111 sonda temperatura
4
160.--
160.--
213.311 guaina di ottone nichelato
4
24.--
24.--
211.901 termosonda ambiente
35
2'415.--
2'415.--
812.001 inseritore ambiente
44
1.--
88.--
che non
essendovi congruenza fra quantità, prezzo unitario e totale, il progettista ha
corretto i totali in base ai prezzi unitari:
posizione
quantità
prezzo unitario
totale
213.111 sonda temperatura
4
160.--
640.--
213.311 guaina di ottone nichelato
4
24.--
96.--
211.901 termosonda ambiente
35
2'415.--
84'525.--
812.001 inseritore ambiente
44
1.--
44.--
che,
ritenuti esatti i prezzi unitari indicati dalla ricorrente, il progettista ha
pertanto corretto l'offerta in fr. 185'435.35;
che il 22 dicembre 1999 la __________ ha
segnalato al Consiglio di Stato di essere incorsa negli errori riscontrati dal
progettista: ha tuttavia precisato che per i primi tre dovevano essere rettificati
i prezzi unitari sulla base dei quantitativi, mentre che il quarto errore
andava corretto modificando il totale;
che il 9 febbraio 2000 il Consiglio di Stato
ha deliberato le opere alla ditta qui resistente e per essa alla __________;
che contro questa decisione la __________ è
insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento, con rinvio degli atti al Consiglio di Stato per nuova
decisione;
che l'insorgente rileva di essere incorsa
negli errori riscontrati dal progettista e segnalati al Consiglio di Stato;
sottolinea in particolare l'evidenza dell'errore del prezzo unitario delle
termosonde, che sarebbero vendute al prezzo di fr. 163.-- l'una;
che, trattandosi di errori manifesti, che
avrebbero potuto e dovuto essere corretti in un unico modo, la decisione
censurata violerebbe l'art. 13 lett. f CIAP ed il § 28 DirCIAP, che impongono
di aggiudicare la commessa all'offerente economicamente più vantaggioso;
che all'accoglimento del ricorso si
oppongono il Consiglio di Stato per il tramite dei servizi generali e la
deliberataria, che contestano le tesi dell'insorgente con argomenti di cui si
dirà qui appresso;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 CIAP e 4
DLACIAP, in relazione all'art. 7 CIAP: il valore globale delle commesse
relative alla costruzione dell'__________ supera di gran lunga il valore soglia
di fr. 383'000.-- fissato dall'art. 7 cpv. 1 lett. a CIAP;
che la __________ è legittimata a ricorrere
in quanto partecipante al concorso e quindi direttamente e personalmente
toccata dalla decisione impugnata;
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in
ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria;
che, per principio, le offerte inoltrate in
un pubblico concorso devono essere formulate in modo completo, chiaro ed
univoco; tale, insomma, da permettere al committente di procedere immediatamente
all'aggiudicazione;
che le offerte incomplete o viziate da
errori vanno scartate, perché non possono essere accettate in quanto tali, ma
devono essere corrette o completate: atto, questo, che disattende l'esigenza di
assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti e viola il divieto di
modificare le offerte inoltrate una volta scaduti i termini fissati dal bando
di concorso (RDAT 1997 I N. 2);
che la correzione di errori non è comunque
esclusa a priori; il § 24 cpv. 2 DirCIAP impone di correggere gli errori
evidenti, quali errori di conteggio e di ortografia;
che sono tali soltanto gli errori
riconducibili a sviste manifeste, rientranti nei limiti dell'art. 24 cpv. 3 CO,
la cui correzione non sovverte la ripartizione dei ruoli delle parti,
caratteristica del pubblico concorso;
che deve, insomma, trattarsi di rettifiche
che non implicano alcuna accettazione da parte del concorrente e che potrebbero
essere apportate senza dar luogo a discussioni di sorta anche in sede di
liquidazione qualora sfuggissero al controllo contabile che precede la delibera
(DTF 119 II 343; Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaftungswesen
in der Schweiz, N. 402; Gauch, Der Werkvertrag, IV ed., N. 1249 seg.)
che nell'evenienza concreta la ricorrente ha
inoltrato un'offerta viziata dai quattro errori illustrati in narrativa;
che questi errori consistono in
un'incongruenza tra la quantità, il prezzo unitario ed il totale, che non
corrisponde al prodotto dei primi due fattori; la loro tipologia non è comunque
identica;
che, stando alle indicazioni fornite dalla
stessa ricorrente con scritto del 22 dicembre 1999, i primi tre (pos. 213.111,
213.311, 213.911) sarebbero infatti riconducibili ad un'errata indicazione del
prezzo unitario, mentre il quarto (pos. 812.001) discenderebbe invece da
un'errata indicazione del totale;
che, in altri termini, per i primi tre
errori andrebbe corretto il prezzo unitario, dividendo il totale indicato per
la quantità richiesta, mentre per il quarto errore andrebbe invece rettificato
il totale, moltiplicando correttamente il prezzo unitario esposto per la
quantità richiesta;
che già le spiegazioni fornite dalla
ricorrente dimostrano ampiamente il carattere equivoco degli errori e quindi
dell'offerta: non è invero dato di vedere per qual motivo i primi tre errori
dovrebbero essere corretti in un certo modo, mentre il quarto dovrebbe invece
essere corretto diversamente;
che, se si ammette che si possano correggere
incongruenze tra prezzo unitario, quantità e prezzo totale, è semmai il prezzo
totale che dev'essere rettificato in base ai quantitativi richiesti e non
viceversa;
che, in quest'ordine di idee, andrebbe
pertanto ammessa unicamente la correzione dei primi tre errori, considerando
esatto il prezzo unitario e rettificando il prezzo totale in base a quest'ultimo
ed alla quantità richiesta dal capitolato;
che, per elementari ragioni di coerenza, lo
stesso metodo di correzione andrebbe applicato anche al quarto errore, rettificando
- come ha fatto il progettista - il totale in base al prezzo unitario indicato
dalla ricorrente;
che non è dato di vedere perché nei primi
tre casi dovrebbe invece essere accreditata la pretesa della ricorrente di
sovvertire il metodo di correzione, rettificando i prezzi unitari in base al
totale esposto ed ai quantitativi richiesti;
che il Consiglio di Stato ha comunque
ritenuto valida l'offerta inoltrata dalla ricorrente rettificata in base ai
prezzi unitari indicati; non l'ha tuttavia presa in considerazione, poiché,
così corretta, è risultata ultima in graduatoria;
che la decisione governativa sfugge alle
critiche dell'insorgente;
che la questione a sapere se l'offerta della
__________ dovesse essere scartata, siccome viziata da errori inemendabili, o
potesse invece essere rettificata, correggendo i totali delle singole posizioni
sulla base dei prezzi unitari e dei quantitativi, può rimanere indecisa, poiché
in entrambi i casi non potrebbe essere presa in considerazione ai fini
dell'aggiudicazione: nel primo caso, perché da escludere, nel secondo, perché
ultima;
che in nessun caso può si può ammettere di
rettificare gli errori secondo due diversi criteri, correggendo in alcuni casi
i prezzi unitari ed in altri il prezzo totale;
che la decisione impugnata non viola nemmeno
il diritto nella misura in cui omette di considerare l'eventualità di
rettificare il quarto errore secondo i criteri che la ricorrente pretende di
applicare per la correzione dei primi tre, ovvero modificando sulla base del
prezzo totale (fr. 88.--) e della quantità (44) il prezzo unitario da questa
indicato per la posizione 812.001 (fr. 1.--); ipotesi, questa, che
permetterebbe alla ricorrente di restare al primo posto in graduatoria;
che, quando il prezzo totale non corrisponde
al prodotto del prezzo unitario per la quantità, va per principio esclusa la
possibilità di rettificare i prezzi unitari, dividendo correttamente il prezzo
totale per i quantitativi; la questione a sapere se si possa invece rettificare
il prezzo totale sulla base del prezzo unitario moltiplicato correttamente per
la quantità può rimanere indecisa, poiché, anche se dovesse essere risolta
affermativamente, non gioverebbe alla ricorrente;
che, sulla scorta delle considerazioni che
precedono, il ricorso va pertanto respinto, confermando la decisione del
Consiglio di Stato siccome immune da violazioni del diritto;
che le tassa di giustizia e le ripetibili
sono poste a carico della ricorrente;
Per questi motivi,
visti gli art. 15 CIAP; 4 DLACIAP; § 24 DirCIAP; 3,
18, 28, 31, 60, 69 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa
di giustizia di fr. 800.-- è a carico della ricorrente, che rifonderà di fr.
1'000.-- alla resistente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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