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Numero d'incarto:
52.2000.95
Data decisione, Autorità:
26.04.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00095
Lugano
26 aprile
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 1. aprile 2000 di
contro
la decisione 22 marzo 2000 del Consiglio di Stato
(n. 1142) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 7 febbraio 2000 con cui il consiglio comunale di __________ ha approvato
i progetti per la ristrutturazione della __________ e stanziato un credito di
fr. 4'321'000.--;
viste le risposte:
-
12 aprile 2000 del
Consiglio di Stato;
-
13 aprile 2000 del
Presidente del consiglio comunale di __________;
-
17 aprile 2000 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con
messaggio 21 dicembre 1999 il municipio di __________ ha chiesto al consiglio
comunale di approvare i progetti per la ristrutturazione e la copertura della
__________ e di stanziare un credito di fr. 4'321'000.--;
che il
credito era stato determinato tenendo conto delle offerte inoltrate nell'ambito
di un pubblico concorso indetto dal municipio;
che il messaggio è stato preavvisato negativamente
dalla maggioranza della commissione della gestione;
che la commissione opere pubbliche e la
minoranza della commissione della gestione l'hanno invece appoggiato;
che nella seduta del 7 febbraio 1999 il
legislativo comunale ha approvato i progetti e stanziato il credito richiesto
con 31 voti favorevoli, 4 contrari e 4 astenuti;
che contro questa risoluzione __________ è
insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che l'insorgente contestava l'attendibilità
dell'importo previsto per la copertura dell'impianto, la confacenza della
soluzione prevista per il tetto ed il fatto di non aver potuto prendere
conoscenza dei capitolati del concorso;
che con giudizio 22 marzo 2000 il Consiglio
di Stato ha respinto l'impugnativa, ritenendo in sostanza che il credito
stanziato si fondasse su un preventivo attendibile in quanto allestito in base
ad un progetto definitivo, convenientemente illustrato dal messaggio
municipale;
che __________ impugna il predetto giudizio
governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga
annullato e che gli atti vengano rinviati all'istanza inferiore per nuova
decisione;
che, dopo aver affermato di non aver
completamente letto la risoluzione impugnata, l'insorgente si limita a rilevare
come il Consiglio di Stato abbia erroneamente ritenuto che la maggioranza della
commissione della gestione avesse preavvisato favorevolmente il messaggio
municipale qui in discussione: si tratterebbe di una leggerezza imperdonabile,
che da sola giustificherebbe l'annullamento dell'intero giudizio con
conseguente rinvio all'istanza inferiore affinché statuisca nuovamente sul gravame;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di
Stato, che ammette di essere incorso in una svista, comunque ininfluente ai
fini del giudizio;
che ad identica conclusione perviene il
municipio, contestando partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti di
cui semmai si dirà qui appresso;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC;
che la legittimazione attiva del ricorrente,
consigliere comunale di __________, è certa;
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in
ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm);
che salvo i casi in cui è domandata e
concessa l'urgenza, il consiglio comunale può esaminare e discutere i messaggi
municipali soltanto dopo esame e preavviso della commissione competente (art.
56 cpv. 2 LOC);
che il preavviso commissionale è un atto
dovuto, ma non vincolante; esso è destinato a sottoporre le proposte del
municipio ad un esame preliminare da parte di un gruppo ristretto di
consiglieri comunali, chiamati ad esprimere un parere volto ad agevolare la
discussione in seno al consesso e la deliberazione che questo è liberamente chiamato
a rendere;
che, nell'evenienza concreta, l'insorgente
fonda il suo ricorso esclusivamente sul fatto che il Consiglio di Stato ha
erroneamente ritenuto che la maggioranza della commissione della gestione
avesse espresso preavviso favorevole al messaggio in contestazione;
che, non esplicando il preavviso
commissionale alcun effetto sulle deliberazioni del consesso, la svista in cui
è incorso il Consiglio di Stato è del tutto ininfluente sull'esito del giudizio
impugnato; ciò significa che il giudizio non sarebbe stato diverso se il
Governo avesse correttamente considerato che la commissione della gestione aveva
preavvisato negativamente il messaggio in oggetto;
che, non sollevando l'insorgente ulteriori
critiche nei confronti del giudizio governativo impugnato, che afferma di non
aver nemmeno letto completamente, il ricorso va senz'altro respinto;
che le conclusioni alle quali è pervenuto il
Consiglio di Stato sulla base di pertinenti considerazioni meritano peraltro di
essere condivise;
che la tassa di giustizia è posta a carico
del ricorrente;
Per questi motivi,
visti gli art. 56, 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 300.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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