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Numero d'incarto:
52.2001.144
Data decisione, Autorità:
22.07.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00144
Lugano
22 luglio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretaria:
Tamara Merlo, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 3 maggio 2001 di
contro
la risoluzione 24 aprile 2001, n. 1911, del
Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso dell'insorgente avverso la
decisione 8 febbraio 2001 con cui il municipio di __________ gli ha
rilasciato la licenza edilizia a titolo di precario per la sopraelevazione di
un muro (mapp. __________ RFD);
viste le risposte:
-
15 maggio 2001 del
comune di __________;
-
22 maggio 2001 del
Dipartimento del territorio;
-
22 maggio 2001 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 22
agosto 2000, il municipio di __________ ha rilasciato a __________ la licenza
edilizia per la sopraelevazione parziale, fino ad un'altezza di 100 cm, del
muro di sostegno al mapp. __________ RFD, a confine con la strada cantonale.
Detta licenza è stata rilasciata in deroga alle disposizioni delle norme di
attuazione del piano regolatore (NAPR), che fissano in 70 cm l'altezza massima
dei muri di cinta confinanti con un'area pubblica.
B. Successivamente
__________ ha postulato il rilascio di una licenza edilizia in sanatoria, dato
che il muro in questione era stato realizzato con un'altezza massima di 130 cm.
L'8 febbraio 2001 il municipio, sulla base
del preavviso 9 novembre 2000 del Dipartimento del territorio/sezione della
progettazione (in seguito: "DT/sp"), ha rilasciato la licenza in
sanatoria a titolo di precario, e meglio con la condizione che:
"Nel caso di intervento sulla strada cantonale, il proprietario
dovrà rinunciare a qualsiasi pretesa d'indennizzo per un'eventuale demolizione
del muro".
C. __________
si è aggravato innanzi al Consiglio di Stato, reputando che la suddetta
condizione dovesse riferirsi, tutt'al più, a quella sola porzione del muro in
cui erano stati superati i 100 cm di altezza autorizzati con la prima licenza
edilizia (22 agosto 2000).
Il
municipio ha chiesto che il ricorso sia respinto, mentre il DT/sp ha aderito
alle tesi del ricorrente.
L'Esecutivo
cantonale ha respinto il ricorso, ritenendo giustificata la concessione della
licenza edilizia a titolo di precario, alla luce del prevedibile futuro
sviluppo urbanistico. Quanto all'estensione della condizione all'intero muro,
il Consiglio di Stato ha rilevato che tale decisione rientra nell'ambito
dell'autonomia comunale e non è viziata da arbitrio.
D. __________
si aggrava ora innanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro la predetta
decisione governativa, chiedendo che la stessa venga annullata e che la licenza
edilizia sia riformata nel senso di limitare la condizione di precarietà alla
sola porzione del muro che supera i 100 cm.
A tale posizione si affianca il DT/sp, che
riconferma integralmente il contenuto dei propri scritti del 9 novembre 2000 e
5 aprile 2001, agli atti.
All'accoglimento
del ricorso si oppongono invece il Consiglio di Stato ed il comune di
Bellinzona, senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio
impugnato, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 18 PAmm).
-
2.1. Di
regola, la licenza edilizia dev'essere concessa soltanto se i progetti sono
conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni e di
pianificazione del territorio, come pure alle altre prescrizioni legali del
diritto pubblico applicabili nel quadro della procedura della licenza edilizia
(cfr. art. 2 cpv. 1 LE). Tuttavia, una situazione eccezionale può, a
determinate condizioni, giustificare la concessione di una deroga (Scolari,
Commentario, ad art. 2 LE, n. 692 ss.).
2.2.
Compatibilmente con lo scopo perseguito dalla norma concretamente applicabile,
il permesso eccezionale può essere subordinato a condizioni speciali (Scolari,
op. cit., n. 698).
Il
precario è una clausola accessoria, e più precisamente un onere, che consiste
nella rinuncia ad un'indennità in caso di espropriazione futura dell'opera
autorizzata con licenza edilizia.
La
licenza di costruzione può essere subordinata a clausole accessorie solo in
quanto abbiano un fondamento nel diritto pubblico (base legale), rientrino
nello scopo perseguito dalla legge, vi sia connessione con l'oggetto e
rispettino il principio della proporzionalità (Scolari, op. cit., nn. 680-681).
- Il
municipio ha concesso una prima licenza edilizia a __________ per sopraelevare
il muro di cinta a 100 cm, in deroga alla norma comunale che limita l'altezza
massima dei muri di cinta a 70 cm (cfr. art. 12 cifra 1 delle nuove NAPR di
Bellinzona, corrispondente all'art. 16 del Regolamento edilizio comunale).
In
seguito al parere del DT/sp, l'esecutivo comunale ha concesso una seconda deroga
(in sanatoria) per sopraelevare il muro fino a 130 cm nel suo punto di massima
altezza, subordinando la licenza al precario, esteso all'intero muro. Tale
decisione è stata integralmente confermata dal Consiglio di Stato.
- Assoggettando
a precario la licenza edilizia per l'intero muro, il municipio ha in sostanza
revocato parzialmente la precedente licenza con cui aveva autorizzato il ricorrente
ad edificare, senza condizioni, fino ad un'altezza di 100 cm.
I
presupposti per la revoca di una licenza edilizia sono alquanto severi:
l'interesse pubblico che sorregge il principio di legalità dev'essere talmente
forte da imporsi sul principio della certezza del diritto, cioè, in sostanza,
sulla buona fede del destinatario della licenza (si veda: Scolari, Commentario,
ad art. 18 LE, n. 906 ss.).
Nel presente caso la revoca (parziale) della
prima licenza (fino a 100 cm) non si giustifica, considerato oltre tutto che il
ricorrente ne aveva già fatto uso; la modifica del muro rispetto alla prima licenza
è peraltro molto modesta (l'innalzamento, che è di 30 cm allo spigolo S,
decresce gradatamente, tanto che il muro supera l'altezza di 100 cm solamente
per un tratto di 5.76 metri di lunghezza su un totale di circa 20 metri).
Tenuto conto di quanto precede, il ricorso
va accolto e la licenza edilizia va riformata nel senso che è subordinata alla
condizione del precario unicamente quella porzione di muro che supera la quota
di 100 cm, autorizzata con la prima licenza edilizia.
- Dato
l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Non
si assegnano ripetibili al ricorrente che non le ha postulate né è patrocinato.
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 18, 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 46,
56, 60, 61, 65 cpv. 4 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di
conseguenza la decisione 24 aprile 2001 del Consiglio di Stato (n. 1911) è annullata
e riformata nel senso che la licenza edilizia 8 febbraio 2001 rilasciata
__________ dal municipio di __________ è riformata come segue:
"1.
(…) a) La domanda in sanatoria per l'innalzamento del muro di contenimento da
100 a 130 cm è concessa a titolo precario. Nel caso di intervento sulla strada
cantonale, il proprietario dovrà rinunciare a qualsiasi pretesa d'indennizzo
per un'eventuale demolizione della suddetta porzione di muro."
-
Non si
preleva tassa di giudizio né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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