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Numero d'incarto:
52.2001.168
Data decisione, Autorità:
08.06.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00168
Lugano
8 giugno 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 maggio 2001 della
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 24 aprile 2001 del municipio di
__________ che delibera alla ditta __________ la tinteggiatura del palazzo
comunale;
richiamato lo scritto 15 maggio 2001 del Servizio dei
ricorsi,
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 16
marzo 2001 il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso per le
opere da pittore-verniciatore per la tinteggiatura del palazzo comunale;
che al concorso hanno partecipato 11 ditte,
fra cui la ricorrente __________ con un'offerta di fr. 30'770.- e la
__________, con un'offerta di fr. 56'430.-;
che con decisione 24 aprile 2001 il
municipio di __________ ha aggiudicato i lavori alla ditta __________;
che contro questa decisione la __________ è
insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento per motivi
che non occorre qui evocare;
che il 1. maggio 2001 è entrata in vigore la
Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb; BU 2001, 91 seg.);
che con scritto 15 maggio 2001 il segretario
del Servizio dei ricorsi ha trasmesso il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo,
che ha proceduto allo scambio degli allegati;
considerato, in
diritto
che,
giusta l'art. 4 cpv. 1 PAmm, l'autorità incompetente trasmette d'ufficio gli
atti a quella competente e ne da comunicazione all'istante;
che, per principio, l'incompetenza
dell'autorità adita va stabilita mediante decisione formale, preceduta, in caso
di dubbio, da uno scambio di opinioni fra le autorità entranti in
considerazione;
che il segretario del Servizio dei ricorsi
non è abilitato a procedere all'accertamento formale della competenza del
Consiglio di Stato;
che già per questo motivo gli atti vanno
retrocessi al Consiglio di Stato, affinché proceda nei suoi incombenti;
che al fine di evitare malintesi, giova
comunque già sin d'ora rilevare che l'art. 47 LCPubb esclude l'applicazione
della legge appena entrata in vigore alle procedure di aggiudicazione pendenti
prima del 1. maggio 2001;
che la procedura di concorso in oggetto
soggiace pertanto alle previgenti disposizioni della LOC, che prevedevano la possibilità
di impugnare le decisioni di delibera rese dai municipi davanti al Consiglio di
Stato, il cui giudizio era ulteriormente deducibile davanti al Tribunale
cantonale amministrativo (art. 208 LOC);
che l'eccezione prevista dall'art. 47 LCPubb
a favore della possibilità di dedurre direttamente al Tribunale cantonale
amministrativo le decisioni rese dai committenti nell'ambito di procedure di
aggiudicazione pendenti al 1. maggio 2001, è dettata dal diritto federale (art.
9 cpv. 2 LMI), che impone ai cantoni di prevedere la possibilità di impugnare
le decisioni dei committenti davanti ad un'istanza di ricorso indipendente
dall'amministrazione;
che tale eccezione non si applica agli
ordinamenti che sono conformi al diritto federale, perché già prevedono la
possibilità di dedurre le decisioni dei committenti davanti ad un'autorità giudiziaria
indipendente;
che le decisioni adottate dai municipi in
veste di committenti nell'ambito di procedure di aggiudicazione avviate prima
dell'entrata in vigore della LCPubb continuano pertanto ad essere impugnabili
dapprima davanti al Consiglio di Stato ed in seguito davanti al Tribunale
cantonale amministrativo (cfr. STA 14.05.2001 in re Panzeri);
che alla fattispecie in esame non torna
pertanto applicabile l'art. 36 LCPubb che permette di impugnare direttamente al
Tribunale cantonale amministrativo le decisioni dei committenti;
che anche per questo motivo gli atti vanno
retrocessi al Consiglio di Stato affinché statuisca sul ricorso inoltrato dalla
__________;
visti gli art. 113, 208 LOC; 36, 47 LCPubb; 3, 4 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Gli atti
sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché proceda nei suoi incombenti.
-
Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia.
-
Non si
assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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