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Numero d'incarto:
52.2001.184
Data decisione, Autorità:
21.08.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00184
Lugano
21 agosto
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Tamara Merlo, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 22 maggio 2001 di
contro
la decisione 2 maggio 2001, no. 2033, del Consiglio
di Stato, che respinge l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 2
marzo 2001 con cui la Sezione della circolazione ha rigettato l'istanza di riesame
della revoca della licenza di condurre veicoli a motore, decretata dalla
medesima Sezione il 3 dicembre 1998;
vista la risposta 19 giugno
2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Con
risoluzione 3 dicembre 1998, la Sezione della circolazione ha revocato a
__________ la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato, disponendo
altresì di non concedergli alcun riesame della decisione prima del mese di
giugno 2000, e subordinando, in ogni caso, la sua riammissione alla guida alla
presentazione di un certificato medico internistico e di un rapporto STCA (ora
denominato: __________) attestanti, dopo un periodo di controllo di almeno
dodici mesi, l'avvenuta disintossicazione e la scomparsa di qualsivoglia
dipendenza psicofisica da bevande alcoliche. Inoltre la riammissione è stata subordinata
pure alla presentazione di un certificato medico psichiatrico e di un
certificato medico neurologico attestanti l'idoneità alla guida, nonché al
superamento di un esame psicotecnico.
La decisione è stata resa in virtù degli
art. 14 cpv. 2 lett. b, c, d, 16 cpv. 1 e 17 cpv. 1bis e 3 LCStr.
b) L'istanza di riesame presentata il 1°
giugno 2000 da __________ è stata respinta dalla Sezione della circolazione con
decisione 2 marzo 2001, sulla base della documentazione agli atti e tenuto
conto del preavviso sfavorevole espresso nel rapporto peritale del 19 febbraio
2001 (erroneamente datato 19 febbraio 2000) allestito da __________. Tale
perizia era stata richiesta il 27 ottobre 2000 dalla Sezione della circolazione
nell'ambito del procedimento di riesame, in conseguenza del rapporto
informativo di polizia 4 ottobre 2000.
Inoltre, la decisione 2 marzo 2001 ha subordinato
la riammissione alla guida alle medesime condizioni espresse nella risoluzione
3 dicembre 1998, ed ha imposto un ulteriore periodo di controllo di dodici
mesi, e meglio fino al mese di marzo 2002, come da precisazione del 7 marzo
2001.
B. Contro la
predetta decisione dipartimentale, con ricorso 14 marzo 2001 __________ si è
aggravato presso il Consiglio di Stato. In quella sede ha sottolineato, in
sostanza, di essersi sottoposto a regolari controlli, con esito favorevole, durante
quasi tre anni, concludendo quindi che la licenza di condurre dovesse essergli
nuovamente accordata.
C. Con
decisione 2 maggio 2001, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, fondandosi
sulle risultanze del rapporto peritale 19 febbraio 2001 di __________, dal
quale ha desunto la presenza di un quadro caratteriale associato ad una scarsa
capacità di gestione autonoma del consumo delle bevande alcoliche, di modo che
le garanzie richieste per la riammissione alla guida non si possono considerare
raggiunte. Ha inoltre reputato legittime e giustificate le confermate
condizioni che subordinano l'eventuale riammissione alla guida, compreso il
termine minimo (marzo 2002) per un eventuale riesame.
D. __________
insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando in via
preliminare la concessione di una proroga, onde produrre ulteriore documentazione
a suffragio delle proprie ragioni. Nel merito, chiede che la decisione impugnata
venga annullata e che la licenza di condurre gli sia restituita, dal momento che
soltanto la perizia Ingrado si è espressa negativamente, a fronte delle altre,
molteplici risultanze positive. Rileva inoltre che le proprie opportunità di
reinserimento professionale dipenderebbero dal riottenimento di detta licenza.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi in sostanza nelle
motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
F. Il 20
maggio 2001 la polizia cantonale ha fermato il ricorrente a __________, mentre
circolava in bicicletta in lieve stato di ebrietà. Invitato da questo Tribunale
a prendere posizione sul relativo rapporto, il ricorrente ha lasciato
trascorrere infruttuosamente il termine assegnatogli.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni
amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende
dall'art. 10 LALCStr.
Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e
presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1
PAmm). L'ulteriore documentazione offerta dal ricorrente (esami del sangue e
certificato medico neurologico) non è peraltro di natura tale da contrapporsi
alla perizia Ingrado, e nulla aggiungerebbe ai mezzi di prova già agli atti.
1.2. Trattandosi di una revoca a scopo di
sicurezza, il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di
un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento ad un apprezzamento
erroneo di un fatto o ad eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm) ed
alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è
stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
-
La licenza
di condurre o la licenza per allievo conducente è revocata per una durata
indeterminata, se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore a
causa dell'alcolismo o altra forma di tossicodipendenza, oppure per motivi
caratteriali o altri motivi. La revoca per motivi di sicurezza comporta un
periodo di prova di almeno un anno (art. 17 cpv. 1bis LCStr, art. 33 cpv. 1
OAC), durata minima che non può essere ridotta (art. 17 cpv. 3 seconda frase
LCStr, art. 33 cpv. 1 OAC; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation
routière, 1996, Comm. ad art. 17 LCR, pag. 218, nota 1.1.a.; R. Schaffauser,
Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Bd. II, pag. 129, nota
2181 e segg.).
-
La tesi
del ricorrente, secondo cui la sua astinenza dal consumo di alcolici e la sua
idoneità alla guida sarebbero state sufficientemente dimostrate, non può essere
tutelata.
È pur vero che __________ ha prodotto la
documentazione che la Sezione della circolazione, nella decisione 3 dicembre
1998, aveva richiesto quale condizione imprescindibile per la riammissione alla
guida; in particolare, il ricorrente ha presentato il certificato medico
psichiatrico 7.6.2000 (dr. med. __________) ed il certificato medico
neurologico 6.7.2000 (dr. med. __________ e __________) per attestare
l'idoneità alla guida, nonché il certificato medico internistico 5.6.2000 (dr.
med. __________) ed il rapporto __________ (ex __________) 19.6.2000 (dr.
__________) per attestare l'avvenuta disintossicazione fisica dall'alcol e la
cessazione di ogni dipendenza psichica dal consumo di bevande alcoliche. Si è
inoltre sottoposto all'esame psicotecnico 15.7.2000 (lic. psic. __________),
superandolo, sia pure di misura.
Tuttavia, posta di fronte alle risultanze
del rapporto informativo 4.10.2000 della polizia cantonale che citava episodi
di ubriachezza, la Sezione della circolazione ha giudicato la situazione non
sufficientemente univoca, ed ha perciò invitato il ricorrente a sottoporsi ad
una perizia specialistica presso Ingrado.
Tale perizia 19.2.2001 (lic. phil.
__________) ha evidenziato come le garanzie richieste quali condizione alla
riammissione alla guida non possano considerarsi raggiunte (p. 8).
La perizia 19.2.2001, infatti, rileva che
"Il peritando
presenta un quadro caratteriale associato a una scarsa capacità di gestione
autonoma del consumo delle bevande alcoliche. (…) Il
quadro personologico lascia dubitare che egli sia in possesso della
disponibilità al cambiamento e delle necessarie capacità di maturazione delle
risorse utili a ciò. La sua idoneità alla guida sembra essere (potenzialmente o
teoricamente) garantita solo durante i periodi di obbligo e impegno in un
formale controllo e non sufficientemente garantita durante il precedente
periodo di formali controlli e sussistono gravi dubbi anche sul fatto che
un'astinenza sia stata realmente raggiunta durante il controllo degli ultimi
due anni" (p. 8).
Il perito aveva già avuto modo in due
precedenti occasioni di indagare la personalità di __________ ed il quadro
relativo alla gestione delle bevande alcoliche (p. 1).
Il rapporto peritale, basato su elementi di
fatto concreti, risulta attendibile, coerente e persuasivo.
Le conclusioni cui giunge il perito trovano
inoltre conferma nell'episodio del 20 maggio 2001, oggetto del rapporto di
polizia no. 80528 agli atti.
Sulla scorta di tali considerazioni, questo
Tribunale perviene al convincimento che non vi sia stato abuso di potere e
nemmeno violazione del principio di proporzionalità da parte dell'autorità
dipartimentale, nel negare la riammissione del ricorrente alla guida di veicoli
a motore.
Considerato quanto precede, il ricorso va
pertanto respinto.
- Il
ricorrente ha marginalmente sottolineato che la privazione della licenza di
condurre lo pregiudica nella ripresa di un'attività lavorativa.
La necessità di disporre della licenza di
condurre può essere esaminata soltanto nell'ambito di una revoca a scopo di ammonimento
(art. 33 cpv. 2 OAC). Non viene per contro tenuta in considerazione quando è
stata pronunciata una revoca a scopo di sicurezza, laddove si deve statuire
essenzialmente circa l'idoneità o meno di una persona alla guida di veicoli (
art. 33 cpv. 1 OAC; Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, tesi
Friborgo, 1982, pag. 195).
La questione, indipendentemente dalla
verifica se sussista veramente una necessità di disporre della licenza di
condurre, non può dunque nemmeno essere presa in considerazione in questo
contesto.
- Al
ricorrente è applicata una tassa di giudizio ridotta in considerazione delle
aspettative suscitate in lui dal rapporto del __________ /__________, scaturito
da un monitoraggio carente (cfr. rapporto peritale 19 febbraio 2001, p. 7).
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. b) c) e d), 16 cpv. 1 e
17 cpv. 1bis e 3 LCStr; 33 cpv. 1 OAC; 10 LALCStr; 18 cpv. 1, 28, 43, 46 cpv.
1, 61 cpv. 1 e 2, 62 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giudizio di fr. 400.-- è posta a carico del ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
amministrativo federale di Losanna nel termine di 30 giorni.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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