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Numero d'incarto:
52.2001.222
Data decisione, Autorità:
21.08.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00222
Lugano
21 agosto 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 11 giugno 2001 del
contro
la decisione 28 maggio 2001, no. 357, con la quale
il Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, ha concesso a
__________, l'autorizzazione per la posa di due insegne sullo stabile sito
sulla part. no. __________ RF di __________;
viste le risposte:
-
25 giugno 2001 di
__________;
-
2 luglio 2001 del
Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 9 aprile 2001 , qui
resistente, ha richiesto l'autorizzazione per esporre, oltre a due indicatori
di direzione turistici alberghieri, due tavole non illuminate, recanti la
dicitura " albergo garni", su due facciate dello stabile
nel quale svolge la propria attività professionale, in territorio di
__________;
che, con risoluzione 19 aprile 2001, il
municipio di __________ ha preavvisato favorevolmente, previo abbandono della
dicitura "albergo", la posa della segnaletica nonché di una delle due
insegne, opponendosi tuttavia all'esposizione della tavola sul lato ovest
dell'edificio, in quanto deturpante per il nucleo vecchio del villaggio;
che in data 3 maggio 2001 la Commissione per
la protezione delle bellezze naturali e del paesaggio (CBN) ha avvallato la posa
di entrambe le insegne;
che il 28 maggio 2001 la Divisione delle
costruzioni ha rilasciato l'autorizzazione per tutte le tavole indicatrici e
pubblicitarie richieste, con la modifica del testo in "__________";
che contro questa risoluzione l'11 giugno
2001 il comune di __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone la modifica nel senso indicato nel preavviso municipale e ribadendo
le ragioni di natura estetica già addotte;
che all'accoglimento dell'impugnativa si
sono opposte __________ e la Sezione dell'esercizio e della manutenzione, la
quale ha, in particolare, sollevato dubbi circa la legittimazione attiva del
ricorrente;
che, preso atto delle argomentazioni
formulate in sede di risposta, il comune di __________, il 9 luglio 2001, ha
presentato un allegato di replica;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 17 LIns;
che la legittimazione attiva va valutata
giusta l'art. 43 PAmm, secondo cui hanno qualità per interporre ricorso persone
o enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi interessi dalla decisione
impugnata;
che, in particolare, per quanto concerne un
ente pubblico, la legittimazione a ricorrere viene riconosciuta quando lo
stesso appartiene a quella limitata cerchia di persone collegate con l'oggetto
del provvedimento impugnato da un rapporto particolarmente stretto ed intenso,
tale da farlo apparire portatore di un interesse diretto, attuale e concreto a
dolersi dell'illegittimità dell'atto per il pregiudizio che effettivamente gli
arreca (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 8
ad art. 43);
che, secondo la costante giurisprudenza di
questo Tribunale, i comuni non adempiono i suddetti requisiti nell'ambito di
autorizzazioni rilasciate dalle autorità cantonali per la posa di insegne, a
meno che, beninteso, siano essi stessi i destinatari in senso materiale della
decisione impugnata (cfr. RDAT II-1994, N. 21; STA inedita 7.11.2000, in re
Comune di G.);
che tale prassi merita conferma anche nel
caso di specie, poiché la situazione giuridica dell'insorgente non si
differenzia da quella dei singoli membri della collettività a favore della
quale interviene, non potendo vantare un rapporto particolarmente stretto ed
intenso con l'oggetto dell'avversata decisione;
che nemmeno può essere ravvisato un
interesse legittimo nella violazione dell'autonomia decisionale dell'autorità
comunale, in quanto, nella materia in esame, le competenze di tale autorità si
limitano alla formulazione di un semplice preavviso (art. 13 LIns);
che, foss'anche ricevibile nel merito,
l'ossequio del PR locale, invocato dall'insorgente, esulerebbe dall'esame che dev'essere
effettuato nella procedura in oggetto;
che l'impugnativa deve pertanto essere
respinta in ordine, poiché irricevibile per difetto di legittimazione attiva;
che, di conseguenza, non occorre dar seguito
allo scritto di replica 9 luglio 2001 del municipio di __________;
che si prescinde dall'applicazione di una
tassa di giustizia, non essendo il comune insorto a tutela di suoi interessi
economici (art. 28 PAmm);
Per questi motivi,
visti gli art. 13 e 17 LIns; 3, 18, 28, 43 e 60 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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