AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.390
Data decisione, Autorità:
03.07.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00390
Lugano
3 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 31 ottobre 2001 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 16 ottobre 2001 (no. 4884) del
Consiglio di Stato, che ha accolto l'impugnativa presentata da __________
avverso la risoluzione 14 marzo 2001 con la quale il municipio di __________
ha rilasciato all'insorgente una licenza edilizia per cambiare la destinazione
del laboratorio posto al PT della casa d'abitazione al mapp. __________ di
__________;
viste le risposte:
-
12 novembre 2001 del
municipio di __________;
-
13 novembre 2001 del
Consiglio di Stato;
-
16 novembre 2001 di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
è proprietario del mapp. __________ di __________ (zona R3), sul quale sorge
una casa d'abitazione il cui PT, anni addietro, è stato trasformato senza
alcuna autorizzazione in laboratorio amatoriale per il restauro di veicoli
d'epoca e interventi meccanici d'ogni genere.
B. Il 5
dicembre 2000 __________ ha chiesto al municipio il permesso di destinare il PT
dello stabile a officina meccanica e di poter esercitare in loco un'attività
lucrativa stabile.
Alla domanda si è opposto __________ -
proprietario dei confinanti mapp. __________ e __________ - contestando l'intervento
soprattutto dal profilo della sua compatibilità con la funzione residenziale
della zona di utilizzazione e con l'OIF.
Raccolto il preavviso dell'autorità
cantonale, il 14 marzo 2001 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza
richiesta, respingendo l'opposizione del vicino.
C. Con
giudizio 16 ottobre 2001 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo
l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________.
L'autorità di ricorso di prime cure ha
ritenuto in sostanza che la nuova attività, in quanto svolta in permanenza per
scopo di lucro, fosse di tipo artigianale poco molesto e andasse quindi esclusa
dalla zona R3 nella quale sono ammesse solo costruzioni residenziali,
commerciali e aziende non moleste.
D. Avverso la
predetta pronunzia governativa __________ è insorto innanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, postulando che venga annullata con la conseguente
conferma della licenza edilizia rilasciatagli dal municipio di __________.
Secondo il ricorrente, il nuovo insediamento
rientra tra le attività aziendali ammesse dal PR nella zona mista R3. Non per
nulla il municipio, che nell'ambito dell'applicazione e dell'interpretazione
delle norme di diritto locale gode di ampia autonomia, ha deciso di concedergli
il permesso richiesto.
E. All'accoglimento
del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, che ha proposto la conferma del
giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione è pervenuto
__________, il quale ha contestato le tesi dell'insorgente con argomenti che
saranno ripresi - per quanto necessario - in appresso.
Il municipio di __________ si è richiamato
invece al contenuto delle sue precedenti prese di posizione.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente
e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date dagli art. 21
LE, 43 e 46 PAmm.
Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e
può essere deciso sulla scorta degli atti, senza procedere all'assunzione delle
prove genericamente richiamate nel ricorso (ispezione, interrogatorio delle
parti, sopralluogo e testi) siccome insuscettibili di procurare a questo
Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio (art.
18 cpv. 1 PAmm).
- Preliminarmente
occorre verificare se la modifica delle condizioni di utilizzazione
dell'officina installata al mapp. __________ implica il rilascio di un permesso
di costruzione.
La
risposta al quesito non può che essere affermativa, ove solo si consideri che
il proprietario del fondo non ha mai ottenuto il permesso di insediare nel suo
stabile l'attività artigianale esistente. La significativa modifica delle
condizioni d'esercizio del laboratorio prospettata dal ricorrente integra
d'altronde gli estremi del cambiamento di destinazione soggetto in quanto tale
a licenza edilizia. Per cambiamento di destinazione rilevante dal profilo del
diritto pianificatorio e della polizia delle costruzioni si intende infatti una
modifica delle modalità di utilizzazione di una costruzione esistente
suscettibile di produrre ripercussioni sostanzialmente diverse e localmente
percettibili sull'ordinamento delle utilizzazioni (RDAT II-1992 N. 28; DFGP,
Commento alla LPT, ad art. 22 N. 12; Scolari, Commentario, II ed., N. 647). La modifica
è rilevante ed implica l'avvio di una procedura di rilascio del permesso di
costruzione, sia quando comporta l'applicazione di norme diverse da quelle
applicabili all'uso anteriore, sia quando determina come nel caso concreto
un'intensificazione dell'uso delle opere di urbanizzazione o un'alterazione
apprezzabile delle ripercussioni ambientali (RDAT II-1998 N. 19; Mäder, Das Baubewilligungsverfahren,
Zürcher Schriften zum Verfahrensrecht, N. 209 seg.).
- 3.1.
Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. b LPT, ripreso dall'art. 67 cpv. 2 lett. a LALPT,
il permesso di costruzione può essere rilasciato soltanto se l'intervento
edilizio è conforme alla funzione prevista per la zona di utilizzazione.
Possono quindi essere autorizzati unicamente insediamenti la cui destinazione
si integra convenientemente nelle finalità della zona di situazione. Ai fini
del rilascio del permesso, occorre in particolare che gli edifici, gli impianti
e le attività ivi esercitate risultino al servizio dell'utilizzazione assegnata
alla zona dal PR. Non basta che non la contraddicano, ossia che non ostacolino
l'utilizzazione conforme alla zona degli altri fondi. Per essere autorizzati, è
necessario che gli interventi edilizi appaiano collegati da un nesso adeguato
alla funzione della zona in cui si collocano (cfr. RDAT I-1998 N. 68, 268,
II-1997 N. 26, 78; DFGP/UPT, Commento alla LPT, N. 29 ad art. 22; Scolari, op.
cit., II ed., N. 472 seg. ad art. 67 LALPT).
Per principio, le zone residenziali sono
destinate all'abitazione ed all'insediamento di quelle attività che sono
strettamente connesse con questa specifica finalità. In queste zone non sono ammesse
soltanto costruzioni ad uso abitativo, ma anche costruzioni destinate ad altre
attività (come negozi, esercizi pubblici, piccoli laboratori artigianali),
purché queste servano alla funzione residenziale e risultino collegate ad essa
da un nesso adeguato (RDAT II-1997 N. 26, 78, II-1994 N. 56, 106; Scolari, op.
cit., ad art. 67 LALPT, N. 475 e riferimenti). Le zone residenziali non
escludono quindi a priori qualsiasi altro genere di insediamento: salvo
esplicito divieto, anche le zone destinate all'abitazione ammettono
utilizzazioni di natura accessoria, subordinate alla funzione residenziale,
nella misura in cui tali insediamenti siano commisurati alle effettive esigenze
della popolazione locale (RDAT I-1995 N. 35, 89, I-1998 N. 35, 133).
3.2. Oltre alle zone esclusivamente
residenziali il diritto pianificatorio conosce anche le zone miste, nelle quali
la funzione residenziale è chiamata a coesistere accanto ad altre funzioni considerate
compatibili coll’abitare. Di regola, nelle zone miste la funzione residenziale
è abbinata alle attività del settore terziario, in modo da permettere
l’insediamento di costruzioni a vocazione commerciale (uffici, servizi, ecc.).
Frequente è pure l’abbina-mento di costruzioni residenziali con insediamenti
destinati all’esercizio di attività artigianali (laboratori, piccole officine),
ovvero legate alla produzione di beni su piccola scala, con l'impiego di
limitate risorse personali ed infrastrutturali (RDAT II-1994 N. 56; Scolari,
op. cit. N. 484). Al fine di evitare che nelle zone miste si insedino attività
commerciali o artigianali suscettibili di pregiudicare in modo intollerabile la
qualità dell’abitare, in queste zone le attività lavorative vengono comunque
ammesse soltanto nella misura in cui non provocano ripercussioni ambientali incompatibili
con la funzione residenziale. Queste limitazioni sono solitamente sancite da
disposizioni di natura pianificatoria che precisano la funzione della zona
escludendo determinati insediamenti considerati più o meno molesti in base ad
una preventiva suddivisione delle attività lavorative in categorie
differenziate a seconda del grado di molestia, ovvero in base all’importanza
delle ricadute sull’ambiente (STA 4.5.1999 in re C. A. SA).
3.3. Per caratterizzare meglio la tipologia
degli interventi ammissibili all'interno delle singole zone, numerosi piani di
utilizzazione suddividono le attività connesse all'uso delle costruzioni in tre
categorie, differenziate fra loro in base al grado di molestia.
Non moleste sono le attività che non
ingenerano ripercussioni ambientali diverse da quelle derivanti dalla funzione
abitativa. Poco moleste sono invece considerate le attività che provocano
immissioni occasionali, compatibili per intensità e durata con la funzione
residenziale. Moleste sono infine definite le attività che superano questo limite.
Questi concetti sono di natura
pianificatoria e non ecologica, poiché sono essenzialmente volti a precisare la
destinazione degli insediamenti ammissibili. Le norme che vi fanno riferimento
vanno quindi applicate indipendentemente dalle disposizioni del diritto
ambientale, valutando in modo astratto e secondo criteri oggettivi, le ripercussioni
solitamente derivanti dal genere d'insediamento al quale appartiene quello
concretamente in esame (Scolari, op. cit., ad art. 28 LALPT, N. 250; Zimmerlin,
Das Baugesetz des Kt. Aargau, § 130 seg.).
- 4.1. La
zona residenziale R3 di __________ è una zona mista nel senso dianzi descritto.
Il PR (art. 54 NAPR) prevede infatti che in tale comparto "sono ammesse le
costruzioni residenziali, commerciali e aziende non moleste", senza
peraltro definire i gradi di molestia: l'art. 24 NAPR, disciplinante la protezione
fonica, si limita a stabilire quali aziende sono ammesse nelle singole zone a
seconda dell'importanza dell'eventuale molestia e del grado di sensibilità loro
assegnato in base all'OIF. Mancando una definizione precisa delle
caratteristiche delle attività non moleste, il municipio gode di un'ampia
latitudine di giudizio nell'individuazione del contenuto precettivo del vincolo
relativo alla molestia. Di riflesso, l'autorità di ricorso è tenuta a rispettare
questo margine di interpretazione. Essa può scostarsi dalle valutazioni operate
dal municipio soltanto quando queste appaiono insostenibili, sprovviste di
valide ragioni o lesive dei diritti costituzionali dei cittadini. Ove non
sussista una simile violazione del diritto, l'autorità cantonale di ricorso non
può annullare una decisione del municipio senza esporsi al rimprovero di
essersi arrogata un potere di cognizione che contraddice il principio dell'autonomia
comunale (DTF 96 I 369 consid. 4; RDAT II-2000 N. 29).
4.2. Poste queste premesse, non appare
affatto insostenibile la decisione del municipio di __________ di considerare
il controverso laboratorio alla stregua di un'azienda non molesta. In assenza
di disposizioni di diritto autonomo comunale volte a definire i gradi di
molestia, si può tutto sommato ammettere che un piccolo laboratorio
artigianale, specializzato nel restauro di veicoli d'epoca ed utilizzato a
titolo professionale unicamente dal suo proprietario, venga considerato come
un'azienda non molesta. Il fatto che risulti attrezzato con alcuni apparecchi
tipici di un'officina meccanica non permette ancora di rimproverare al
municipio di aver abusato della latitudine di giudizio che l'autonomia comunale
e la natura indeterminata del concetto di molestia gli riservano in ordine alla
valutazione dell'entità delle ripercussioni ambientali che ne derivano. Benché
opinabile, la deduzione dell'autorità comunale di classificare il laboratorio
fra le aziende non moleste appare ancora difendibile. Non tanto perché
l'officina rispetta i limiti sanciti dall'OIF (cfr. perizia __________ del
febbraio 2001) - aspetto, questo, che non entra di per sè in considerazione ai
fini della valutazione del grado di molestia - quanto piuttosto perché nel
restauro di veicoli antichi i macchinari svolgono un ruolo subalterno rispetto
all'attività manuale di montaggio e smontaggio ed implicano pertanto tempi ridotti
di utilizzazione. Né basta ad invalidare le deduzioni tratte dal municipio in
applicazione di norme d'attuazione del proprio PR il fatto che l'opposta conclusione
avrebbe potuto essere altrettanto sostenibile o addirittura più corretta.
Non potendosi riscontrare nella decisione
del municipio gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo di un
abuso della libertà di giudizio che l'art. 54 NAPR gli riserva nella definizione
dei gradi di molestia, il ricorso va quindi accolto, annullando la risoluzione
governativa impugnata siccome lesiva dell'autonomia comunale (RDAT II-1996 N.
28). Nulla si opponeva infatti al rilascio del controverso permesso, neppure
dal profilo dell'urbanizzazione del fondo, che gode di un accesso sufficiente
ai sensi dell'art. 19 LPT.
- La tassa
di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza del resistente (art. 28 e
31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 19, 22 LPT; 67, 68 LALPT; 21 LE; 24, 54
NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la
decisione 16 ottobre 2001 (no. 4884) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. è
confermata la licenza edilizia 14 marzo 2001 rilasciata dal municipio di
__________ al ricorrente.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.-- e le ripetibili di fr. 1'200.- sono a carico del
resistente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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