AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.179
Data decisione, Autorità:
26.06.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00179
Lugano
26 giugno
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 aprile 2002 della
contro
la decisione 9 aprile 2002, n. 1573, del Consiglio
di Stato, che delibera allo studio d'ingegneria __________, i lavori di
digitalizzazione e memorizzazione su supporto informatico del catasto
autostradale per la tratta __________;
vista la risposta 16 maggio
2002 dei Servizi generali del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il
Dipartimento del territorio, amministrazione immobiliare e delle strade nazionali
(AISN), ha indetto un concorso, mediante procedura ad invito, per assegnare i
lavori di digitalizzazione e memorizzazione su supporto informatico del catasto
autostradale per la tratta __________ -__________;
che, con decisione 9 aprile 2002, il
Consiglio di Stato ha scartato l'offerta presentata dalla __________, siccome
sprovvista di dichiarazioni attestanti il pagamento delle imposte alla fonte, e
ha contestualmente aggiudicato l'incarico allo studio __________;
che contro la suddetta deliberazione
governativa la __________ è insorta dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio degli atti
all'AISN per nuova decisione;
che, rilevato preliminarmente di non essere
astretta al pagamento di imposte alla fonte, in quanto impiega unicamente personale
domiciliato in Svizzera, l'insorgente ha contestato l'insufficiente motivazione
della decisione impugnata e ha censurato le valutazioni operate dal committente
in punto ai criteri di aggiudicazione;
che in sede di osservazioni al gravame
__________ non si è pronunciato, mentre i Servizi generali (SG) del
Dipartimento del territorio hanno riconosciuto ingiustificato lo stralcio
dell'offerta della ricorrente e hanno risolto di aderire alla richiesta di
rinvio degli atti per nuova decisione;
che, invitate a prendere posizione sulla
risposta dei Servizi generali, le parti sono rimaste silenti;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb;
che certa
è la legittimazione attiva dell'insorgente, esclusa dall'aggiudicazione nel
concorso al quale ha partecipato;
che il
ricorso, tempestivo, è pertanto ricevibile in ordine;
che il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv.
1 PAmm);
che, giusta l'art.
50 cpv. 1 PAmm, l'istanza inferiore può, fino all'insinuazione della risposta,
modificare la propria decisione nel senso delle domande del ricorrente;
che, in tale evenienza, l'istanza di ricorso
dichiara il gravame privo d'oggetto e statuisce su spese e ripetibili
(Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 4 ad art.
50);
che, in concreto, i SG non hanno reso una
nuova decisione che annulla e sostituisce la pronuncia oggetto del presente
gravame, ma, nell'ambito della risposta all'impugnativa, si sono associati alle
domande ricorsuali;
che, pur non rientrando, di per sé, nel
campo d'applicazione dell'art. 50 PAmm, la suddetta determinazione
dipartimentale, al cui riguardo le parti non hanno peraltro presentato
osservazioni, rende comunque il procedimento, su tale aspetto, privo d'interesse;
che, di conseguenza, considerata
l'acquiescenza del committente e avvalendosi della facoltà concessa dall'art.
65 cpv. 2 PAmm, si giustifica di annullare la delibera impugnata e di rinviare
gli atti all'istanza inferiore, affinché renda una nuova decisione,
adeguatamente motivata, sulla base degli atti allegati dai partecipanti al
concorso;
che tali atti, sia detto di transenna,
dovranno essere messi a disposizione dei concorrenti per consultazione già
prima della scadenza del termine di ricorso;
che, dato l'esito, non si prelevano né tasse
di giustizia né spese (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 36 e 37 LCPubb; 3, 18, 28, 43, 46, 50,
60, 61 e 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza:
1.1.
la decisione 9 aprile 2002, n. 1573, del Consiglio di Stato è annullata;
1.2.
gli atti sono rinviati al Governo per nuova decisione.
-
Non si
prelevano né tasse, né spese.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster