AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.182
Data decisione, Autorità:
20.02.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.176-182
Lugano
20 febbraio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a) 25 aprile 2002 di
b) 30 aprile 2002 di
__________ e __________
patrocinati da: avv. __________
contro
la decisione 9 aprile 2002 (no. 1640) del Consiglio
di Stato, che ha respinto le impugnative presentate dagli insorgenti avverso
la risoluzione 11 dicembre 2001 con cui il municipio di __________ ha rilasciato
alla Associazione strada __________ la licenza edilizia in sanatoria per la
ricostruzione di una barriera all'inizio della strada privata __________
-__________, sul mapp. __________ RF di __________ di proprietà del locale
patriziato;
viste le risposte:
-
6 maggio 2002 del
Consorzio __________;
-
7 maggio 2002 del
Consiglio di Stato;
-
27 maggio 2002 del
municipio di __________;
-
29 maggio 2002 del
Patriziato generale __________;
al ricorso sub a);
-
7 maggio 2002 del
Consorzio __________;
-
14 maggio 2002 del
Consiglio di Stato;
-
27 maggio 2002 del
municipio di __________;
-
29 maggio 2002 del
Patriziato generale __________;
al ricorso sub b);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nel maggio
del 1987 un gruppo di proprietari di fondi siti nella zona di __________ e sui
monti di __________ in territorio del comune di __________ ha costituito il
"Consorzio __________ ", in realtà un'associazione di diritto privato
giusta gli art. 60 ss. CC, allo scopo di realizzare una via carrabile a fondo
cieco lunga circa 2 km che dipartendosi dalla strada consortile sopra __________
avrebbe permesso di raggiungere il __________ ed i suoi rustici.
Chieste
ed ottenute sia l'autorizzazione cantonale a costruire al di fuori della zona
edificabile, sia la licenza edilizia comunale, nel 1988 il
"Consorzio" ha realizzato a proprie spese la strada prevista,
dotandola di una barriera al suo imbocco, posto sul mapp. __________ di
proprietà del patriziato generale __________. Successivamente, la barra è stata
munita di un lucchetto in modo da evitare abusi nell'utilizzazione
dell'impianto.
B. Nel corso
del 1999 ignoti vandali hanno divelto la barriera. Il "Consorzio" ha
quindi provveduto a posarne una nuova, costituita da un profilato di acciaio
zincato dotato di serratura, dopo aver notificato i lavori al municipio di
__________. Tutti i proprietari dei fondi serviti dalla strada hanno ricevuto
almeno due chiavi per aprire la sbarra.
A seguito
di dispute interne all'associazione che hanno portato alle dimissioni di alcuni
soci e all'inoltro di un'istanza di intervento alla Sezione degli enti locali
evasa con un semplice parere, il 20 ottobre 2001 il "Consorzio" ha
inoltrato al municipio di __________ una domanda di costruzione a posteriori in
procedura ordinaria per il ripristino della barriera.
La
richiesta ha suscitato l'opposizione di __________, __________, __________ e
dei coniugi __________, già soci del "Consorzio" e proprietari di
fondi attraversati dalla strada, i quali hanno avversato l'opera sollevando
numerose censure d'ordine formale e materiale, in particolare riguardo alla legittimazione
del "Consorzio" ad avviare la procedura di rilascio della licenza
edilizia.
Raccolto
il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio - subordinato alla
condizione di limitare il transito a scopi agricoli e forestali, nonché per lo
svolgimento di compiti di interesse pubblico da parte del comune e del
patriziato - l'11 dicembre 2001 il municipio ha accordato il permesso richiesto
senza esprimersi sulle opposizioni pervenutegli.
C. Con
giudizio 9 aprile 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta risoluzione,
respingendo le due impugnative contro di essa inoltrate dagli opponenti.
Narrati
succintamente i fatti, il Governo ha escluso innanzi tutto che la mancata esposizione
dei motivi posti a fondamento della reiezione delle opposizioni consentisse di
annullare la controversa licenza, dato che i ricorrenti avevano potuto comunque
riproporre le loro censure ad un'autorità di ricorso dotata di pieno potere
cognitivo. Neppure l'omessa indicazione delle norme di legge prese in considerazione
dal Dipartimento del territorio per preavvisare favorevolmente il rilascio
della licenza permetterebbe di considerare il permesso lesivo del principio
della legalità.
In
seguito, il Consiglio di Stato ha negato che l'istante in licenza non fosse
legittimato a presentare la domanda di costruzione per la posa della barriera;
la denominazione impropria di consorzio utilizzata dall'associazione fin dalla
sua costituzione non inficerebbe la procedura, né alla concessione del permesso
osterebbe il fatto che la domanda di costruzione sia stata presentata e firmata
dal "Consorzio" e dal patriziato proprietario del fondo sul quale
sorge la sbarra; privo di rilevanza si rivelerebbe in particolare il fatto che
la domanda - concernente la ricostruzione di un'opera di secondaria importanza
- non sia stata sottoscritta dal progettista e non sia stata accompagnata da un
documento comprovante che l'assemblea patriziale aveva preliminarmente
approvato questa iniziativa.
L'autorità
di ricorso di prime cure si è poi rifiutata di abbordare talune questioni di
stampo civilistico sollevate dai ricorrenti, limitandosi ad annotare che le
modalità di utilizzo della barriera fissate nella licenza dovevano essere
sorvegliate dal municipio nell'ambito delle sue competenze in materia di
polizia edilizia. La gestione della strada sarebbe invece di competenza dei
suoi proprietari, trattandosi di impianto privato sia dal profilo del diritto
di proprietà che dal profilo della legge sulla circolazione stradale.
In quanto
rilasciata correttamente sulla scorta dell'art. 76 LALPT e immune da violazioni
degli art. 8, 23 e 26 Cost. la controversa licenza risulterebbe insomma del
tutto conforme al diritto.
D. Avverso
questa pronunzia governativa i soccombenti sono insorti innanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, postulando che venga annullata unitamente alla
licenza edilizia rilasciata dal municipio.
a)
Mediante ricorso 25 aprile 2002 __________, __________ e __________ hanno
avversato la licenza edilizia sottolineando di non esser stati interpellati dal
"Consorzio" in merito all'inoltro della domanda di costruzione e di
disapprovare la posa della barriera. A loro parere, l'opera è pericolosa nella
misura in cui impedirebbe in caso di necessità il passaggio ai mezzi di soccorso.
Per garantire la sicurezza basterebbe affiggere un cartello "strada
privata si declina ogni responsabilità".
b) Con
gravame 9 aprile 2002 __________ e __________ hanno riproposto le stesse
censure sollevate davanti alla precedente istanza.
Rievocati
nel dettaglio gli accadimenti, i ricorrenti hanno dunque ravvisato un diniego
di giustizia formale nella mancata indicazione dei motivi che hanno portato
l'autorità comunale a respingere la loro opposizione. Hanno pure ribadito che
il "Consorzio" non aveva alcuna legittimazione a presentare la
domanda di costruzione, arbitrariamente sottoscritta dal presidente del
patriziato proprietario del fondo dedotto in edificazione senza la necessaria,
preventiva approvazione dell'assemblea patriziale.
Nel merito,
posto che la conferma della licenza edilizia comporta de facto e de jure la
chiusura della strada, gli insorgenti hanno negato che il Consiglio di Stato
potesse autorizzare lo sbarramento dell'impianto, provvedimento di esclusiva
competenza del giudice civile. Al più, l'autorità amministrativa poteva
acconsentire alla posa della sola barriera, senza il lucchetto che impedendo il
passaggio ad eventuali veicoli di soccorso rende l'opera estremamente pericolosa.
Secondo i
coniugi __________, l'installazione della barriera contrasta peraltro con gli
art. 24 LPT e 72-76 LALPT, trattandosi di intervento incompatibile con le importanti
esigenze della pianificazione del territorio. La concessione del permesso disattende
inoltre i principi costituzionali che garantiscono la libertà di associazione,
la proprietà e l'uguaglianza giuridica, atteso che l'autorità cantonale ha
limitato il transito ai soli scopi agricoli e forestali e che il
"Consorzio" ha posato la barriera unicamente per impedire
l'utilizzazione della strada a coloro che non vogliono aderirvi.
I
ricorrenti hanno infine criticato l'aggravio di spese e tassa di giustizia
disposto dal Consiglio di Stato.
E. All'accoglimento
di entrambi i gravami si è opposto il Consiglio di Stato, che ha sollecitato la
conferma della decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni.
Ad
identica conclusione sono pervenuti il municipio, il patriziato generale
__________ ed il "Consorzio" beneficiario della licenza, i quali
hanno avversato le tesi dei ricorrenti con argomentazioni che saranno riprese -
per quanto necessario - in appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva
degli insorgenti e la tempestività delle impugnative sono date dagli art. 21
LE, nonché 43 e 46 PAmm.
I ricorsi
sono pertanto ricevibili in ordine e possono essere evasi con un unico giudizio
(art. 51 PAmm) sulla scorta delle tavole processuali, senza precedere a particolari
accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- La strada
__________ -__________ è una via carrozzabile costruita da privati su fondi di
proprietà privata siti al di fuori della zona edificabile al fine di servire un
numero ridotto di rustici posti sui monti sopra __________. Non è una strada
usata da una cerchia indeterminata di persone e quindi aperta al pubblico cui
tornano applicabili le norme della legge sulle strade (cfr. art. 1 cpv. 1, 2
cpv. 2 e 3 Lstr). Nemmeno la posa della barriera litigiosa soggiace di riflesso
alla Lstr, normativa che oltre alla pianificazione, realizzazione e
manutenzione delle strade vere e proprie disciplina anche la costruzione delle
opere edilizie, di natura rilevante e permanente, che insistono sul campo
stradale (RDAT II-1993 N. 39). Non rientrando nel novero degli interventi la
cui approvazione è disciplinata dalla Lstr, l'installazione della barriera sottostà
alla LE (vedi art. 3 lett. a RLE), segnatamente alla procedura ordinaria retta
dagli art. 4-10 LE (art. 5 cpv. 3 RLE).
Posta
tale premessa, mette conto sottolineare che in questa sede la materia del
contendere può ruotare unicamente attorno alla legittimità della licenza
edilizia in sanatoria che il municipio di __________ ha rilasciato al Consorzio
per sostituire la barriera posata all'inizio della strada __________
-__________, sul mapp. __________ RF di __________, di proprietà del locale
patriziato generale.
Il
giudizio verterà dunque esclusivamente sulla conformità del controverso
permesso con il diritto formale e materiale applicabile nel contesto della
procedura ordinaria di licenza edilizia, escluse pertanto tutte le innumerevoli
questioni di diritto privato legate alla distribuzione delle chiavi della
barriera, alla proprietà della strada, alle modalità di gestione e
utilizzazione dell'impianto, nonché ai rapporti con il "Consorzio"
che i ricorrenti hanno inserito senza risparmio nei loro gravami, dimenticando
che tali censure non sono neppure ricevibili in seno al presente procedimento,
teso unicamente a verificare la sussistenza di eventuali impedimenti di diritto
pubblico ostanti all'esecuzione dell'opera dedotta in licenza (vedi art. 2 cpv.
1 e 6 cpv. 2 LE; 1 cpv. 1 RLE).
- Anche
innanzi a questo Tribunale i ricorrenti __________ si dolgono di una violazione
del diritto di essere sentito, ravvisata nel fatto che il municipio ha
rilasciato la licenza richiesta senza pronunciarsi sulle opposizioni
pervenutegli. Nel giudizio impugnato il Consiglio di Stato, pur ammettendo il
difetto, l'ha considerato insuscettibile di condurre all'annullamento del
permesso impugnato, dato che i ricorrenti avevano riproposto tutte le censure
addotte con l'opposizione ad un'autorità superiore di ricorso dotata di
completo potere cognitivo e tenuta ad applicare d'ufficio il diritto.
Il
rimprovero che gli insorgenti insistono nel riproporre al Tribunale cantonale
amministrativo va nondimeno esaminato prioritariamente, poiché il diritto di
essere sentito costituisce una garanzia di natura formale la cui disattenzione
comporta l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità
di successo del ricorso nel merito (DTF 122 I 464 consid. 4a, 120 Ib 379 consid.
3b).
3.1. La
natura ed i limiti del diritto di essere sentiti sono determinati innanzi tutto
dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono
le garanzie minime dedotte dall'art. 29 Cost., che contrariamente a quanto
assumono gli insorgenti non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione.
Secondo la giurisprudenza resa dal Tribunale federale è sufficiente che la
motivazione si esprima sulle circostanze significative, atte ad influire in un
modo o nell'altro sul giudizio di merito, così da permettere all'interessato di
afferrare le ragioni della decisione e di impugnarla in piena coscienza di
causa (DTF 126 I 97 consid. 2b, 124 II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c;
RDAT 1988 N. 45).
3.2.
Nell'evenienza concreta, la decisione governativa qui impugnata evade con dovizia
di spiegazioni tutte le critiche proposte dai ricorrenti, anche quelle
irricevibili. Di certo, non viola il loro diritto di essere sentito, né integra
gli estremi di un diniego di giustizia formale.
Quanto
alla risoluzione con la quale il municipio ha concesso il querelato permesso di
costruzione, non v'è dubbio che l'autorità comunale ha disatteso l'obbligo di
motivazione impostole dall'art. 10 cpv. 2 LE. Il vizio non ha tuttavia impedito
ai ricorrenti di capire alla perfezione la portata della decisione medesima, né
tanto meno di impugnarla adeguatamente innanzi al Consiglio di Stato, che con
la sua pronunzia ha rimediato alla lesione del diritto di essere sentito posta
in essere dal municipio. Dottrina (Knapp, Précis de droit administratif, N.
665; Grisel, Traité de droit administratif, p. 379) e giurisprudenza (DTF 118
Ia 14 consid. 2c e rinvii) considerano in effetti sanata la violazione del
diritto di essere udito quando l'insorgente - come nel caso di specie - ha
avuto la possibilità di pronunciarsi liberamente davanti ad una autorità di
ricorso provvista di potere cognitivo pieno ottenendo risposta esauriente a
tutte le contestazioni sollevate.
Ne
consegue che in casu non si concretizza alcuna offesa ai diritti di difesa
degli insorgenti atta a giustificare l'annullamento in ordine della decisione
impugnata.
- Secondo i
ricorrenti, il "Consorzio" non era legittimato a presentare la
domanda di costruzione e il presidente del patriziato non poteva sottoscriverla
senza l'approvazione dell'assemblea patriziale.
4.1.
Giusta gli art. 4 cpv. 1 LE e 8 cpv. 2 RLE, la domanda di costruzione deve essere
firmata dall'istante, dal proprietario del fondo e dal progettista. Lo scopo
principale di queste disposizioni è quello di evitare che l'autorità perda
tempo ad esaminare domande di costruzione insuscettibili di tradursi in
realizzazioni concrete perché l'istante non ha diritto di disporre liberamente
del fondo (RDAT 1990 N. 50; Scolari, Commentario, N. 737 ad art. 4 LE).
Il
municipio deve sommariamente esaminare se l'istante è legittimato a chiedere il
permesso di costruzione, ossia se è abilitato a disporre del fondo a fini
edilizi. Se ritiene che il richiedente abbia questa facoltà, avvia la procedura
di rilascio del permesso, pubblicando la domanda e dandone avviso ai
proprietari confinanti (art. 6 LE). Se invece ritiene che l'istante non possa
disporre del fondo a tale scopo, respinge la domanda in limine. Spetterà semmai
al richiedente dimostrare il contrario davanti alle istanze di ricorso.
Eventuali
opponenti possono contestare la legittimazione dell'istante a chiedere il
permesso di costruzione. La procedura di rilascio del permesso, ormai avviata,
segue tuttavia il suo corso e l'autorità non è tenuta a rinvenire sulla
decisione di dar seguito alla domanda di costruzione, adottata in sede di esame
preliminare della domanda. Né la licenza che ne scaturisce deve essere
annullata qualora dovesse risultare che l'istante non ha diritto di disporre
del fondo. La licenza si limita in effetti ad accertare la conformità
dell'intervento oggetto della domanda di costruzione con il diritto edilizio
materialmente applicabile. Non statuisce con effetti vincolanti anche sul
diritto di disporre del beneficiario (STA 5 settembre 2000 e STF 14 maggio 2001
in re S.).
4.2. La
domanda di costruzione presentata dal "Consorzio" concerne il
semplice ripristino, già effettuato, di un'opera eretta poco tempo fa con
l'assenso di tutte le parti interessate, segnatamente del patriziato
proprietario del fondo (mapp. __________ di __________) che accoglie la
barriera. Nell'evenienza concreta ci si potrebbe dunque interrogare circa
l'effettiva necessità di verificare nuovamente il potere di disposizione
dell'istante in licenza. Ai fini del presente giudizio non occorre tuttavia
approfondire la problematica, poiché l'autorità comunale, dando seguito alla domanda
di costruzione, ha rinunciato a prevalersi della facoltà di respingerla in
limine per difetto del diritto di disporre dell'istante. Determinazione,
questa, che per i motivi dinanzi illustrati sfugge alla critica dei ricorrenti.
A maggior ragione si giustifica questa conclusione ove si consideri che la
domanda di costruzione era volta al conseguimento di un permesso in sanatoria,
ossia ad un accertamento a posteriori della conformità della barriera con il diritto
edilizio materialmente applicabile.
Il fatto
che taluni proprietari di fondi toccati dalla strada disapprovassero la posa della
barriera non è decisivo. Determinante è che in base ad un giudizio sommario di
apparenza, senza addentrarsi in esami quo alle posizioni e ai rapporti di
diritto privato tra le parti, il municipio potesse ritenere che il patriziato
acconsentiva alla realizzazione della costruzione sul proprio mapp. __________,
unico fondo interessato dall'intervento edilizio.
- Gli
insorgenti sostengono che l'opera non adempie i requisiti per il rilascio di
un'autorizzazione eccezionale.
5.1.
Giusta l'art. 24 LPT, fuori delle zone edificabili possono essere
eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento
di destinazione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per
la zona di utilizzazione soltanto se la loro destinazione esige un'ubicazione
fuori della zona edificabile (lett. a) e non vi si oppongono interessi
preponderanti (lett. b). I due requisiti devono essere adempiuti
cumulativamente (DTF 123 II 256 consid. 5, 119 Ib 442 consid. 4a, 118 Ib 17 consid.
2b; Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Unweltschutzrecht, p. 207).
Il
requisito dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla realizzazione
di tale presupposto devono essere poste esigenze severe (v. Scolari, Diritto
amministrativo, parte speciale, N. 909 e rinvii). Occorre infatti che sia
necessario costruire l'edificio o l'impianto fuori della zona edificabile per
motivi tecnici, d'esercizio o di conformazione del terreno (DTF 119 Ib 442
consid. 4a). Il vincolo può anche essere negativo, imposto dall'esclusione di
ogni altra ubicazione in zona edificabile (DTF 115 Ib 295 consid. 3a e c, 114
Ib 180 consid. 3ca).
L'adempimento
del secondo requisito di cui all'art. 24 lett. b LPT presuppone l'assenza di
interessi preponderanti che si oppongano all'autorizzazione sollecitata. Il
criterio che presiede alla valutazione degli opposti interessi in gioco ruota
attorno alle finalità ed ai principi della pianificazione del territorio giusta
gli art. 1 e 3 LPT (DTF 117 Ib 28 consid. 3, 114 Ib 268 consid. 3b); in particolare
quelli miranti a proteggere le basi naturali della vita, ad integrare nel
paesaggi gli impianti ed a conservare i siti naturali (art. 1 cpv. 2 lett. a, 3
cpv. 2 lett. b/d LPT).
5.2. In
concreto, non v'è dubbio che il requisito di cui all'art. 24 lett. a LPT
risulta adempiuto. Resta unicamente da esaminare se al rilascio
dell'autorizzazione eccezionale si opponevano interessi preponderanti. Alla luce
degli scopi che l'installazione della barriera consente di perseguire la
risposta al quesito non può che essere negativa. Al pari di ogni sbarramento
posato all'inizio di strade agricole, piste forestali o impianti analoghi in
tutto il Cantone situati al di fuori delle zone edificabili, anche quella avversato
dai ricorrenti consente di limitare il traffico veicolare in una regione di
montagna, ovvero in una porzione di territorio naturale che per quanto possibile
va risparmiata da inutili aggravi ambientali. Contrariamente a quanto adducono
gli insorgenti a mera tutela di interessi personali, la realizzazione
dell'opera non solo soddisfa la condizione esatta dall'art. 24 lett. b LPT, ma
risponde pure ad un'esigenza collettiva preminente legata alla tutela
dell'ambiente e della natura. In questo senso va letta anche la condizione di
garantire il traffico a scopo agricolo, forestale e pubblico (in aggiunta a
quello dei privati da e per le loro proprietà sui monti) che l'autorità
cantonale ha imposto al beneficiario della licenza per favorire il mantenimento
dell'agricoltura, la conservazione dei siti naturali e dei boschi (art. 3 cpv.
1 lett. a, d e e LPT). In quanto opera accessoria di un impianto esistente e ritualmente
autorizzato a suo tempo, la cui legittimità non può venir rimessa in
discussione in questa sede, la controversa barriera non può che concorrere al
perseguimento delle finalità pianificatorie, alleviando, se del caso, i momenti
di contrasto con i disposti applicabili.
Risultando
adempiti i presupposti ordinari di cui all'art. 24 LPT per l'autorizzazione di
un nuovo impianto fuori della zona edificabile, non occorre esaminare se la
posa della barriera configuri piuttosto un caso di ricostruzione e soggiaccia
pertanto ai requisiti, comunque meno restrittivi, dell'art. 24c LPT nonché 41 e
42 OPT.
Se ne
deve concludere che le censure attinenti al diritto pubblico sollevate dai ricorrenti
si avverano infondate. Dal profilo della sicurezza della barriera in quanto
tale (e non della strada, che qui non interessa), gli atti non lasciano
emergere alcun elemento suscettibile di far supporre che l'opera non sia stata
eseguita a regola d'arte.
Dato che
la licenza risulta perfettamente compatibile anche con le norme di rango
costituzionale che garantiscono l'uguaglianza giuridica (art. 8), la libertà di
associazione (art. 23) e la proprietà (art. 26), nulla si oppone al rilascio
del permesso in sanatoria disposto dal municipio di __________.
- Sulla
scorta di quanto precede i ricorsi vanno respinti, con la conseguente conferma
del giudizio governativo impugnato, del tutto corretto anche dal profilo
dell'entità della tassa di giudizio applicata, che si avvera addirittura
insufficiente per rapporto al dispendio amministrativo cagionato dalle impugnative.
La tassa
di giustizia di questa sede segue la soccombenza e viene suddivisa in parti
uguali tra i ricorrenti con vincolo di solidarietà (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8, 23, 26, 29 Cost.; 60 CC; 1, 3, 24
LPT; 67 LALPT; 1, 2, 4-10, 21 LE; 1, 3, 5, RLE; 3, 18, 28, 43, 46, 51, 60 e 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
I ricorsi
sono respinti.
-
La tassa di giudizio di fr. 1'000.- è posta a carico dei
ricorrenti __________, __________ e __________, in solido, nella misura di fr.
500.- e dei ricorrenti __________, in solido, per la differenza.
-
Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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